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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20958/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], Sost.

Proc.

Gen., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 10736 del 03/12/2021, dep. 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, pronunciando ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (recante "Riordinamento dei giudizi di Assise"), ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui personalmente proposto avverso il decreto con il quale è stato approvato, ex art. 19 della legge n. 287 del 1951, l'albo dei giudici popolari della Corte di Assise di Brescia.

2. Propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia violazione degli artt. 571, 613 e 616 cod. proc. pen., e ciò sotto un duplice profilo.

2.1. Richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000 e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15 del 31 maggio 2002, ric.

Radulovic, in tema di spese ex art. 616 cod. proc. pen., afferma che le misure tendenti a disincentivare le impugnazioni penali dilatorie devono tenere conto nella loro applicazione concreta della situazione, sia di fatto che di diritto, in cui il ricorso è stato proposto.

Ebbene, la scarna motivazione che si legge all'ultima pagina della sentenza di Sez. 3, n. 10736 del 03/12/2021, cioè «non potendosi escludere che [... la declaratoria di inammissibilità] sia ascrivibile a colpa del ricorrente», verrebbe a sanzionare senza giustificazione una condotta del ricorrente non solo non provata ma nemmeno congetturalmente sostenibile, senza approfondire in alcun modo la vicenda processuale, poiché il ricorso proviene da un cittadino che, a prescindere dalla competenza tecnica, intendeva esercitare un suo diritto anche per conto della collettività (opposizione all'approvazione dell'albo dei giudici popolari dell'Assise); né vi sono contributi dottrinali o giurisprudenziali al riguardo da studiare.

Donde l'assenza di qualsiasi intento dilatorio o artificioso da parte del ricorrente, il quale - si assume - non meritava la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

2.2. Sotto ulteriore aspetto, si sottolinea come la rilevata mancanza di procura (p. 2 della sentenza impugnata) renderebbe del tutto problematico ipotizzare una conseguenza che derivi dalla condotta del Difensore in capo alla parte, richiamandosi giurisprudenza di legittimità, anche civile, secondo cui, nell'ipotesi di azione promossa senza effettivo conferimento di procura, l'attività dell'Avvocato non riverbera effetti sulla parte.

In altre parole, mancando la possibilità di un qualunque collegamento legale tra l'autore dell'iniziativa N giudiziaria e la parte apparente, la sanzione, siccome erroneamente inflitta, andrebbe revocata con le modalità di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 2.3.

Nell'ultima parte del ricorso (alla p. 5) si afferma «che una delle parti moti ve e decisorie della pronuncia è viziata da un grave errore di diritto, che sarà illustrato coi tempi e modi di legge».

2.4. Con nota pervenuta il 13 gennaio 2023 il ricorrente, appunto, «sciogliendo la riserva espressa nell'atto di ricorso» (così memoria del 13 gennaio 2023, pag. unica), sottolinea essere la decisione impugnata affetta da un errore di diritto risultato determinante: infatti, nonostante la contraria affermazione che si legge in sentenza (alla p. 2), ai sensi dell'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha modificato l'art. 571 cod. proc. pen., è stata eliminata la necessità di uno specifico mandato in capo al difensore, che da allora dispone di un autonomo potere di impugnazione.

Donde l'errore risultato determinante.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 19 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, tempestivamente proposto (infatti, il deposito della motivazione della sentenza è del 25 marzo 2022 e l'impugnazione è stata presentata il 15 settembre 2022), è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Nessuna delle ragioni sviluppate nel ricorso rientra nel novero delle ail-'113111,0 e di cui all'art. 625-bis cod.rDén.

Infatti: il primo motivo si atteggia a lamentela sotto il profilo della ritenuta iniquità/ingiustizia della condanna alle spese del cittadino che agisca anche nell'interesse della collettività, profilo che - però - è estraneo rispetto ai limiti del sindacato di legittimità; con il secondo motivo si sostiene la illegittimità della condanna proprio sul presupposto ritenuto - si stima erroneamente - dalla Corte di cassazione della mancanza di procura, poiché, eliminato il rapporto tra cliente ed Avvocato, non si potrebbe condannare la parte in senso sostanziale alle spese: si tratterebbe, tuttavia, di un errore di diritto ma è pacifico che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non già per errore di diritto (ex plurimis, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062):l'ultimo motivo, anche a prescindere dalla tempestività della proposizione, evoca - espressamente - un errore di diritto. 3.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], Sost. Proc. Gen., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 10736 del 03/12/2021, dep. 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, pronunciando ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (recante "Riordinamento dei giudizi di Assise"), ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui personalmente proposto avverso il decreto con il quale è stato approvato, ex art. 19 della legge n. 287 del 1951, l'albo dei giudici popolari della Corte di Assise di Brescia. 2. Propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia violazione degli artt. 571, 613 e 616 cod. proc. pen., e ciò sotto un duplice profilo. 2.1. Richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000 e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15 del 31 maggio 2002, ric. Radulovic, in tema di spese ex art. 616 cod. proc. pen., afferma che le misure tendenti a disincentivare le impugnazioni penali dilatorie devono tenere conto nella loro applicazione concreta della situazione, sia di fatto che di diritto, in cui il ricorso è stato proposto. Ebbene, la scarna motivazione che si legge all'ultima pagina della sentenza di Sez. 3, n. 10736 del 03/12/2021, cioè «non potendosi escludere che [... la declaratoria di inammissibilità] sia ascrivibile a colpa del ricorrente», verrebbe a sanzionare senza giustificazione una condotta del ricorrente non solo non provata ma nemmeno congetturalmente sostenibile, senza approfondire in alcun modo la vicenda processuale, poiché il ricorso proviene da un cittadino che, a prescindere dalla competenza tecnica, intendeva esercitare un suo diritto anche per conto della collettività (opposizione all'approvazione dell'albo dei giudici popolari dell'Assise); né vi sono contributi dottrinali o giurisprudenziali al riguardo da studiare. Donde l'assenza di qualsiasi intento dilatorio o artificioso da parte del ricorrente, il quale - si assume - non meritava la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende. 2.2. Sotto ulteriore aspetto, si sottolinea come la rilevata mancanza di procura (p. 2 della sentenza impugnata) renderebbe del tutto problematico ipotizzare una conseguenza che derivi dalla condotta del Difensore in capo alla parte, richiamandosi giurisprudenza di legittimità, anche civile, secondo cui, nell'ipotesi di azione promossa senza effettivo conferimento di procura, l'attività dell'Avvocato non riverbera effetti sulla parte. In altre parole, mancando la possibilità di un qualunque collegamento legale tra l'autore dell'iniziativa N giudiziaria e la parte apparente, la sanzione, siccome erroneamente inflitta, andrebbe revocata con le modalità di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 2.3. Nell'ultima parte del ricorso (alla p. 5) si afferma «che una delle parti moti ve e decisorie della pronuncia è viziata da un grave errore di diritto, che sarà illustrato coi tempi e modi di legge». 2.4. Con nota pervenuta il 13 gennaio 2023 il ricorrente, appunto, «sciogliendo la riserva espressa nell'atto di ricorso» (così memoria del 13 gennaio 2023, pag. unica), sottolinea essere la decisione impugnata affetta da un errore di diritto risultato determinante: infatti, nonostante la contraria affermazione che si legge in sentenza (alla p. 2), ai sensi dell'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha modificato l'art. 571 cod. proc. pen., è stata eliminata la necessità di uno specifico mandato in capo al difensore, che da allora dispone di un autonomo potere di impugnazione. Donde l'errore risultato determinante. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 19 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, tempestivamente proposto (infatti, il deposito della motivazione della sentenza è del 25 marzo 2022 e l'impugnazione è stata presentata il 15 settembre 2022), è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Nessuna delle ragioni sviluppate nel ricorso rientra nel novero delle ail-'113111,0 e di cui all'art. 625-bis cod.rDén. Infatti: il primo motivo si atteggia a lamentela sotto il profilo della ritenuta iniquità/ingiustizia della condanna alle spese del cittadino che agisca anche nell'interesse della collettività, profilo che - però - è estraneo rispetto ai limiti del sindacato di legittimità; con il secondo motivo si sostiene la illegittimità della condanna proprio sul presupposto ritenuto - si stima erroneamente - dalla Corte di cassazione della mancanza di procura, poiché, eliminato il rapporto tra cliente ed Avvocato, non si potrebbe condannare la parte in senso sostanziale alle spese: si tratterebbe, tuttavia, di un errore di diritto ma è pacifico che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non già per errore di diritto (ex plurimis, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062):l'ultimo motivo, anche a prescindere dalla tempestività della proposizione, evoca - espressamente - un errore di diritto. 3.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Decreto Cassazione n. 20958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris