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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 22555/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a Bernardo VENEZIANO con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2012, definitiva il 29 novembre 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] VENEZIANO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha proceduto all'udienza camerale in assenza del difensore, legittimamente impedito per concomitante impegno professionale, tempestivamente comunicato tramite PEC. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che non contesta il merito della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058).

Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione dell'impegno professionale concomitante, giustificato in termini di prevalenza.

3. Tuttavia, l'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.

Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. 3.1.

Allegato al ricorso si trova copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo sez2.penale.tribunale.ronna©giustiziacert.it , indirizzo che, tuttavia, non è presente tra quelli indicati dal citato provvedimento.

3.2. Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., non risulta neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente.

3.3. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio.

Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667).

Non risulta, in proposito, pertinente il richiamo di Sez. 1, n. 13971 del 30 marzo 2021 (ric. [OSCURATO:PERSONA], non massimata), secondo la quale l'istanza di differimento di udienza per legittimo impedimento deve intendersi giunta alla conoscenza del giudice nel momento in cui è pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria, a prescindere dal suo materiale inserimento nel fascicolo processuale, poiché, oltre ad essere una pronuncia isolata, il principio venne espresso in relazione a un fatto antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, che ha introdotto la disciplina della quale si è dianzi dato conto.

3.5. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, sotto il vigore della disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente, «in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02).

È, quindi, sufficiente sottolineare che nel fascicolo processuale non risulta l'annotazione di cancelleria relativa al pervenimento del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia anastatica (id est: una copia cartacea anziché l'originale informatico) del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista.

4. In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, e in mancanza della prova, che spettava al ricorrente fornire, della effettiva conoscenza in capo al giudice della richiesta di rinvio per impedimento professionale avanzata in modo irregolare dalla parte, non può che concludersi per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è, del resto, del tutto carente degli elementi indicati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912) per ciò che concerne la corretta prospettazione dell'impedimento.

5.1. Si è autorevolmente chiarito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio».

5.2. Ebbene, dalla produzione difensiva, alla quale il Collegio accede con cognizione di merito per verificare il fatto processuale dedotto, risulta che l'impegno concomitante era stato comunicato al difensore fin dall'Il luglio 2022, ma che egli ha atteso, in vista dell'udienza del 30 novembre 2022 (peraltro erroneamente indicata «30.01.2022»), il tardo pomeriggio del 25 novembre 2022 per rappresentarlo al giudice dell'esecuzione.

Tanto basta a rendere inammissibile la richiesta di differimento.

5.3. La richiesta di differimento è ictu ocu/i ingiustificata poiché l'impossibilità di nominare un sostituto processuale è soltanto asserita con riguardo alla «delicatezza dell'impegno professionale».

Orbene, fermo restando che qualunque procedimento giudiziario richiede un delicato impegno professionale, la richiesta del difensore è posta in termini astratti.

Nel caso specifico, del resto, si tratta di un procedimento di esecuzione nel quale le parti sono chiamate a fornire un contributo tecnico alla soluzione di una specifica questione di diritto (revoca dei benefici della sospensione condizionale della non menzione), contributo che può agevolmente essere offerto dal sostituto processuale, eventualmente supportato da una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. 6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a Bernardo VENEZIANO con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2012, definitiva il 29 novembre 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] VENEZIANO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha proceduto all'udienza camerale in assenza del difensore, legittimamente impedito per concomitante impegno professionale, tempestivamente comunicato tramite PEC. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che non contesta il merito della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058). Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione dell'impegno professionale concomitante, giustificato in termini di prevalenza. 3. Tuttavia, l'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge, n. 137, del 28 ottobre 2020. Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 5-quinquies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. 3.1. Allegato al ricorso si trova copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo sez2.penale.tribunale.ronna©giustiziacert.it , indirizzo che, tuttavia, non è presente tra quelli indicati dal citato provvedimento. 3.2. Orbene, se deve escludersi, in forza della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 24 d.l. citato, che l'atto inviato a un indirizzo diverso da quello indicato nel richiamato provvedimento sia idoneo a sostituire il deposito previsto dall'art. 121 cod. proc. pen., non risulta neppure la conoscenza sostanziale dell'atto trasmesso, conoscenza che la giurisprudenza di legittimità riconnetteva, prima dell'introduzione della disciplina emergenziale ora inserita nel codice di rito, alla effettiva messa a disposizione del giudice dell'atto impropriamente trasmesso telematicamente. 3.3. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667). Non risulta, in proposito, pertinente il richiamo di Sez. 1, n. 13971 del 30 marzo 2021 (ric. [OSCURATO:PERSONA], non massimata), secondo la quale l'istanza di differimento di udienza per legittimo impedimento deve intendersi giunta alla conoscenza del giudice nel momento in cui è pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria, a prescindere dal suo materiale inserimento nel fascicolo processuale, poiché, oltre ad essere una pronuncia isolata, il principio venne espresso in relazione a un fatto antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, che ha introdotto la disciplina della quale si è dianzi dato conto. 3.5. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, sotto il vigore della disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente, «in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). È, quindi, sufficiente sottolineare che nel fascicolo processuale non risulta l'annotazione di cancelleria relativa al pervenimento del messaggio e al suo inserimento negli atti processuali, mentre il ricorrente non ha dato prova del contrario, avendo egli prodotto la copia anastatica (id est: una copia cartacea anziché l'originale informatico) del messaggio PEC inviato a una casella di posta diversa da quella prevista. 4. In difetto di valore legale del deposito effettuato dal difensore mediante l'invio tramite PEC a un indirizzo non compreso in quello determinato dal provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020, e in mancanza della prova, che spettava al ricorrente fornire, della effettiva conoscenza in capo al giudice della richiesta di rinvio per impedimento professionale avanzata in modo irregolare dalla parte, non può che concludersi per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è, del resto, del tutto carente degli elementi indicati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912) per ciò che concerne la corretta prospettazione dell'impedimento. 5.1. Si è autorevolmente chiarito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio». 5.2. Ebbene, dalla produzione difensiva, alla quale il Collegio accede con cognizione di merito per verificare il fatto processuale dedotto, risulta che l'impegno concomitante era stato comunicato al difensore fin dall'Il luglio 2022, ma che egli ha atteso, in vista dell'udienza del 30 novembre 2022 (peraltro erroneamente indicata «30.01.2022»), il tardo pomeriggio del 25 novembre 2022 per rappresentarlo al giudice dell'esecuzione. Tanto basta a rendere inammissibile la richiesta di differimento. 5.3. La richiesta di differimento è ictu ocu/i ingiustificata poiché l'impossibilità di nominare un sostituto processuale è soltanto asserita con riguardo alla «delicatezza dell'impegno professionale». Orbene, fermo restando che qualunque procedimento giudiziario richiede un delicato impegno professionale, la richiesta del difensore è posta in termini astratti. Nel caso specifico, del resto, si tratta di un procedimento di esecuzione nel quale le parti sono chiamate a fornire un contributo tecnico alla soluzione di una specifica questione di diritto (revoca dei benefici della sospensione condizionale della non menzione), contributo che può agevolmente essere offerto dal sostituto processuale, eventualmente supportato da una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il
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