CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3639/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimen- tale mediante l'acquisizione di documenti, con un secondo motivo in relazione alla mancata pronuncia in appello di una sentenza di prescrizione e con un terzo in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo e non scandito da alcuna critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ricorso, infatti si leggono riferimenti (cfr. pag. 2 ove si legge si legge che il ricorrente è stato ritenuto "responsabile del reato di ricettazione di cui oggi si discute", a pagg. 2-3 ove ci si riferisce alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante la acquisizione di documenti o a pag. 4 ove si parla di "fatti commessi nel 2009") che paiono evidentemente riferirsi ad un processo diverso da quello che ci occupa, nel quale è intervenuta condanna per ii reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per fatti commessi nell'anno 2021. Analogamente si pongono questioni della cui devoluzione non vi è traccia nell'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, per- tanto, non potevano essere scrutinate dalla Corte territoriale. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos