CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa a loro carico dal Tribunale di Foggia per i reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana nei quantitativi indicati nella imputazione. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546, 438, comma 6 bis, 21 e 23 cod. proc. pen.; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546, 438, comma 6 bis e 192 cod. proc. pen. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 544, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. peri, e 62 bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi di impugnazione del tutto inconferenti e privi di correlazione con la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, benché nella intestazione del ricorso si legga che l'atto è stato proposto avverso la predetta sentenza, emessa a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il difensore si duole del mancato accoglimento della eccezione d'incompetenza territoriale. Si legge nel ricorso che, con richiesta avanzata nell'ambito delle questioni preliminari innanzi al giudice di primo grado, era stata eccepita l'incompetenza del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Foggia, in quanto la vicenda che vedeva imputato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si era sviluppata nel territorio foggiano. La Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la questione, pure reiterata con i motivi di gravame, sulla base dell'assunto che l'eccezione d'incompetenza era stata superata dalla richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Ebbene, i rilievi proposti si appalesano del tutto destituiti di fondamento, essendo evidente che si riferiscano ad altro procedimento: non soltanto il presente giudizio si è svolto in primo grado innanzi al Tribunale di Foggia, come auspicato dalla difesa, ma il nominativo del ricorrente citato nell'atto di impugnazione risulta estraneo alla regiudicanda che vede imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve aggiungersi che la questione della incompetenza territoriale non risulta essere stata devoluta alla Corte territoriale con i motivi di appello. Secondo i principi stabiliti in sede di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, in cui la difesa, riferendosi ad una pronuncia della Corte d'appello di Lecce, riguardante la posizione di soggetto non imputato nel presente giudizio e non ricorrente in questa sede ([OSCURATO:PERSONA]), si duole della formazione di un giudicato cautelare in favore del predetto, superato dalla pronuncia di condanna. Il motivo, il quale non ha alcuna attinenza con i fatti di causa, è evidentemente inammissibile. Quanto al terzo motivo di ricorso, la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del più volte menzionato [OSCURATO:PERSONA] (imputato estraneo al processo). Anche in relazione a tale ultima censura il ricorso si appalesa del tutto destituito di fondamento, in quanto connotato da aspecificità. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno