CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42016/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dakclitra il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Wek 41011°94 tem ek.14.ms, n cdo14-, 444a-lzba-seaclugo chiedendo v-mm.11 a tt, cl$44 Nvous /1-4/1. í.% [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 maggio 2017 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di falso in certificazione amministrativa rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. A fondamento della ritenuta responsabilità, il ritrovamento, in un'automobile di proprietà della ricorrente, di un duplicato della certificazione amministrativa che legittimava il parcheggio in zona altrimenti soggetto a sanzione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata in epigrafe con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Secondo la ricorrente, risulterebbe pacifico che l'unico autore materiale del falso è il marito, cui era stata applicata la pena ex articolo 444 codice di procedura penale per i medesimi fatti in separato procedimento e che risultava titolare del permesso originale. Risulterebbe inoltre irrilevante il fatto che entrambi abbiano beneficiato dell'illecito posto in essere da costui. Di conseguenza, non essendo nemmeno stata contestata una fattispecie di uso dell'atto falso, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 2.1. Risultano nel caso di specie adeguatamente valorizzate le dichiarazioni del marito della donna, autore del falso materiale, da cui i giudici del merito hanno desunto la presenza di un pieno accordo sulla realizzazione del falso fin dal momento in cui tale condotta è stata ideata, anche in considerazione della previa valutazione della esistenza di eventuali "conflitti" di orari e della piena rappresentazione che la presenza di una copia del certificato determinava la possibilità di utilizzare congiuntamente l'autorizzazione che invece era stata concessa solo in via alternativa. Si tratta di ricostruzione con cui, fra l'altro, la ricorrente si confronta solo parzialmente con ciò incorrendo nell'ulteriore profilo di aspecificità del motivo di ricorso. 2.2. Nemmeno può ritenersi che la Corte abbia pronunciato una condanna per uso invece che per confezionamento del falso essendosi la Corte piuttosto conformata al consolidato principio di diritto per cui condotta di uso di certificato di origine della macchina alterato ovvero di uso della macchina con contrassegno alterato, cancellato o irriconoscibile, di cui all'art. 15 L. 28 novembre 1965 n.1329, rappresenta una progressione criminosa della condotta di falsificazione, che diviene autonomamente punibile solo nell'ipotesi in cui la stessa sia commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per detta falsificazione non sia punibile (Sez. 3, Sentenza n. 25200 del 25/05/2007 - Rv. 237123 - 01). 2.3. Inoltre, anche a voler ritenere che la Corte abbia implicitamente pronunciato una condanna per l'uso dell'atto falso, deve ribadirsi che non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso (Sez. 5, sent. 42649 del 14/10/2004 Rv. 230265 - 01). Sicchè al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa (ancora Sez. 5, sent. 42649 del 14/10/2004, cit.). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i