CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGaspare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma dichiaravainammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del localeTribunale che l’aveva ritenuta colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 367,48, 479 e 642 cod. pen., condannandola, inoltre (correggendo, con un ulterioreprovvedimento, l’omissione del dispositivo sul punto), a rifondere le spesesostenute nel grado dalla costituita parte civile, liquidate in euro 2.000, oltreaccessori di legge.L’inammissibilità dell’appello era stata dichiarata per la sua tardivaproposizione, osservando la Corte d’appello che: la sentenza era stata pronunciatail 5 novembre 2015, con riserva del deposito dei motivi nei successivi 90 giorni (equindi entro il 3 febbraio 2016); il termine, di 45 giorni, per la proposizionedell’appello, era così scaduto il 19 marzo 2016, mentre l’atto di impugnazione erastato depositato solo il 22 marzo 2016.2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlando, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge.L’imputata, nel processo di prime cure (in udienza preliminare ed indibattimento) era stata dichiarata contumace, rispettivamente il 7 dicembre 2012ed il 2 ottobre 2013, così che doveva applicarsi la disciplina transitoria previstadall’art. 15 bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, non essendo stato emesso ildecreto di irreperibilità.Ne consegue che la sentenza di prime cure doveva essere comunicataall’imputata, rimasta contumace, come era stato in effetti fatto, l’8 febbraio 2016.Il termine di 45 giorni per l’appello, decorrendo da tale data, era fino al 22 marzo2016, proprio il giorno in cui lo stesso era stato depositato, così da esseretempestivo.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito perl’accoglimento del motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nel senso che l’atto di appello era stato tempestivamenteproposto.1. Sono agli atti i verbali indicati nel ricorso che attestano come l’imputata siastata dichiarata contumace sia in udienza preliminare sia nel successivodibattimento di prime cure.Di contro, non risulta che, nei confronti della stessa, sia stato emesso undecreto di irreperibilità.Doveva pertanto applicarsi all’odierna fattispecie l’art. 15 bis della legge n. 67del 2014 che aveva previsto come, ai contumaci non dichiarati irreperibili neiprocedimenti in allora in corso in prime cure, dovessero applicarsi le precedentiregole processuali che derivavano dalla dichiarata contumacia, e, fra queste, lanorma che prevedeva la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.Notifica che, nel caso di specie, era anche avvenuta, perfezionandosi l’8febbraio 2016.Ne consegue che il termine per il deposito dell’atto di appello decorreva datale giorno così da consumarsi solo il successivo 24 marzo 2016, due giorni dopol’effettiva presentazione dell’atto, che era, pertanto, tempestivo.La sentenza impugnata va pertanto annullata.2. E, tuttavia, l’annullamento della sentenza deve essere fatto senza rinvioagli effetti penali perché, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione deireati ascritti alla ricorrente (consumati nel 2010).Si è detto infatti che, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza diappello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazioneavverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetticivili, la Corte può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato persopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore ingrado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civilenel procedimento penale (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcù, Rv. 283817 –01).Mentre, agli effetti civili (residuando solo gli stessi) deve disporsil’annullamento con rinvio della medesima sentenza ai sensi dell’art. 622 cod. proc.pen., posto che l’atto di appello ritenuto tardivo, e che tale non era, comprendevacensure afferenti la dichiarata responsabilità (anche civile) della prevenuta per lecondotte a lei attribuite. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reatiestinti per prescrizione.Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]