CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 37855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 17/08/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla autorità giudiziaria di Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 10 giugno 2022 dalla hdecatoria di Craiova (Romania). 2.11 ricorso proposto avverso la detta sentenza dall'imputato - che denuncia abnormità della decisione, nonché vizi di violazione di legge - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto tardivamente. Ed invero, l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha ridotto a cinque giorni il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna in tema di mandato di arresto europeo. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la modifica è coerente con i criteri della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, siccome finalizzata ad attuare il più compiuto adeguamento della normativa interna alla decisione quadro 2002/584/GAI la quale, all'art. 17, punto 1, prevede che il M.A.E. "deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza". (Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata in udienza, in data 17 agosto 2022, mentre il ricorso risulta essere stato redatto e quindi depositato il 26 agosto 2022 ( su tale presupposto, in data 13 settembre 2022 l'interessato è stato consegnato all'Autorità giudiziaria richiedente, come da nota della Polizia di frontiera di Milano - Linate del 14 settembre 2022). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estens