CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38220/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA e-t-o/k 3S 2 73 sul ricorso iscritto al numero 957 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M20 D643L) avvocato costituito in giudizio di persona -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]- CIALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63T18 F299H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M64 E381Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64R26 F158R) e Vin- cenzo Stumpo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T20 H490X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1265/2019, pubblicata in data 14 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso azione esecutiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudi- Ric. n. 957/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 ziale. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Foggia. Il Tribunale di Foggia ha confermato la decisione di primo gra- do. Ricorre il Sarcone, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. L'ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 14 maggio 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 957/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 14 novembre 2019. La notifica del ricorso (datato 12 dicembre 2019) risulta ri- chiesta in data 12 dicembre 2019. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'istituto controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 600,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, Ric. n. 957/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 5 ottobre 2021. Il presidente Fr