Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 06898/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale presentata in data 09/11/2021 a mezzo posta certificata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], n. a Pavia il 13/06/1950 e di [OSCURATO:PERSONA], n. a Rende (CS) ill3/06/1952, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia nei confronti della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza presentata; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è possibile provvedere con la procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021, la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Con la medesima pronuncia, la Suprema Corte condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che venivano liquidate in euro 1.755,00 oltre accessori di legge.

2. Per un mero disguido, la Suprema Corte ha liquidato le predette spese a favore di parte civile erroneamente indicata: invero, la parte civile beneficiaria della statuizione risulta essere [OSCURATO:SOCIETA]. - con sede legale in Modena via S.Carlo 8/20, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a far data dal 22/02/2021 per effetto di cessione di ramo d'azienda - e non [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come erroneamente indicato sia nel corpo della sentenza che nella sua parte dispositiva.

3. L'istanza di correzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è quindi meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella parte motivazionale e nella parte dispositiva della sentenza n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021 della Seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, sostituendo, nelle pagine 1, 5 e 6, le parole: "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A." con le parole: "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma il 04/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOST

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione di errore materiale presentata in data 09/11/2021 a mezzo posta certificata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], n. a Pavia il 13/06/1950 e di [OSCURATO:PERSONA], n. a Rende (CS) ill3/06/1952, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia nei confronti della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza presentata; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è possibile provvedere con la procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021, la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Con la medesima pronuncia, la Suprema Corte condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che venivano liquidate in euro 1.755,00 oltre accessori di legge. 2. Per un mero disguido, la Suprema Corte ha liquidato le predette spese a favore di parte civile erroneamente indicata: invero, la parte civile beneficiaria della statuizione risulta essere [OSCURATO:SOCIETA]. - con sede legale in Modena via S.Carlo 8/20, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, a far data dal 22/02/2021 per effetto di cessione di ramo d'azienda - e non [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come erroneamente indicato sia nel corpo della sentenza che nella sua parte dispositiva. 3. L'istanza di correzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è quindi meritevole di accoglimento. P.Q.M. Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella parte motivazionale e nella parte dispositiva della sentenza n. 45190/2021, in data 04/11/2021, depositata in data 07/12/2021 della Seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, sostituendo, nelle pagine 1, 5 e 6, le parole: "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A." con le parole: "[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma il 04/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOST
Sentenza Cassazione n. 06898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris