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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 726/2021

ECLI:EU:C:2021:521
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0220_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 giugno 2021 – ratiopharm e a. / Commissione (causa C‑220/21 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Salute – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Direttiva 2001/83/CE – Decisione di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Rigetto» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Interesse a una soluzione della controversia che sia idonea a incidere sulla posizione giuridica del richiedente (Statuto della Corte di giustizia, articolo 40, secondo comma) (v. punti 17-24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La ratiopharm GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] BV, nonché l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0220_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 giugno 2021 – ratiopharm e a. / Commissione (causa C‑220/21 P(I)) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Salute – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Direttiva 2001/83/CE – Decisione di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Rigetto» Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Interesse a una soluzione della controversia che sia idonea a incidere sulla posizione giuridica del richiedente (Statuto della Corte di giustizia, articolo 40, secondo comma) (v. punti 17-24) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La ratiopharm GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S, la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] BV, nonché l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.
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