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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12627/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 15 novembre 2024 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto tentato o consumato e per le contravvenzioni di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e all'art. 707 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la misura eccessiva della pena e la violazione dell'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 15 novembre 2024 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto tentato o consumato e per le contravvenzioni di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e all'art. 707 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la misura eccessiva della pena e la violazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M
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