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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 15288/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31166/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 760/2018 depositata il 23/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Aqui T erm e C ristiano Baldi al fine di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire tutti i danni materiali patiti per unasomma superiore ad euro 85.000 di cui euro 4800 per il progetto di una cucina ed euro 80.000 per il valore della medesima cucina industriale oltre un’ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa per perdita di chance e di altri contratti nel periodo delle trattative.

Inoltre,chiedeva di accettare e di chiarare la lesione del diritto d’autore per la diffusione e l’utilizzo del progetto di design realizzato e per l’effetto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni liquidati ad unasomma non inferiore ad euro 50.000.

2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e corrispondendo la somma di euro 2000 mediante un assegno circolare a titolo di rimborso spese per il valore del progetto.

3. Il Tribunale di Alessandria, a cui erano state devolute le cause del soppresso T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , rigetta va le domande proposte dall’attore e lo condannava alle spese processuali.

In particolare, secondo il giudice di primo grado , doveva ritenersi pacifica la mancata qualifica professionale in capo al V iacava il quale risultava dal la visura camerale essere , dal 3 Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 gennaio 2001, un agent e di commercio nel s ettore di prodotti medicali e, dal 9 luglio 2008 , per il commercio all’ingrosso di attrezzature da cucina.

Il Tribunale, inoltre, evidenziava che il preventivo non era mai stato accettato dal convenuto.

Pertanto, trattandosi di responsabilità pr econtrattuale l’attore doveva provare a quale contratto l’attività fosse finalizzata.

Il contratto al quale era preordinata l’attività progettuale era l’acquisto e l’installazione di una cucina.

Pertanto, il fatto di aver chiesto un preventivo non poteva di per sé dare luogo ad un affidamento nella conclusione del contratto.

Gli elementi essenziali della compravendita erano stati indicati nella maildel preventivo del 24 settembre 2012 e il convenuto,lo stesso giorno, aveva comunicato l’esosità del progetto in rapporto alle proprie disponibilità.Pertanto, le trattative tra le parti non erano state tali da far sorgere nell’attore un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto,né poteva ritenersi che il con venut o avesse interrotto il contratto senza giustificato motivo, non potendosi ritenere vincolante la richiesta di un preventivo.

Il Tribunale, inoltre , escludeva la lesione del diritto d’autore,in quanto dalla consulenza espletata era emerso che il diseg no della cucina oggetto della controversia non poteva considerarsi come opera di disegno industriale e , peraltro , non era stato diffuso dal convenuto e mancava di specificità tali da permettere di individuare l’eventuale aspetto di novità e creatività.

4. L’attore proponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza.

5. La C orte d’ A ppello di Torino rigettava il gravame e condannava l’appellante ex articolo 96 c.p.c.

Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 La Corte d’Appello evidenziava che l’appellante non aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non erano state accolte le sue istanze istruttorieche, pertanto, erano inammissibili.

Il gravame era infondato in quanto l’appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che egli era privo della qualifica professionale risultando dalla visura camerale essere un agente di commercio.

L’appellante non aveva prodotto una documentazione volta a confermarele sue allegazioni enon aveva dimostrato di essere iscritto all’associazione italiana progettisti di interni, ovvero di possedere una partita Iva caratterizzata dal codiceATECO specifico per questo tipo di attività.

L’attività svolta,pertanto, non era finalizzata alla reda zione di un progetto ma semplicemente a redigere un preventivo per la fornitura di una cucina professionale e da nessuna indicazione poteva e vincersi che i l convenuto appellato aveva conferito l’incarico di redigere un progetto per la sistemazione della cucina.

Per contro,da una pluralità di missive di posta elettronica , poteva desumersi che l’appellante era stato contattato semplicemente per redigere un preventivo.

La consulenza tecnica aveva evidenziato che la pianta degli allacciamenti non poteva essere intesa come redazione di unprogetto artistico ma solamente come indicazione della collocazione spaziale degli attacchi esterni degli impianti tecnologici per il funzionamento delle apparecchiature proposte dall’offerta.

Tutte le comunicazioni intercorse tra le parti indicavano che non vi era alcun conferimento di un incaricoper la redazione di un progetto.

Le trattative erano infatti volte alla redazione del Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 preventivoal fine di consentire una valutazione della convenienza della offerta e la relazione preventivo non poteva dar luogo all’affidamento della conclusione del contratto.

Il suddetto preventivo presentava un importo particolarmente elevato che giustificava la mancata accettazione visto che non rispettava il budget di spesa previsto e comunicato.

La mancata accettazione da parte del Baldi era stata comunicata il giorno stesso in considerazione del costo e solo in appello era stata contestata la data.Si trattava, pertanto , di una contestazione tardiva.

In definitiva non era configurabile alcuna responsabilità precontrattuale.

Anche il motivo relativoalla violazione del diritto di autore era manifestamente infondato in quanto non vi era alcuna prova che il progetto fosse stato utilizzato e non vi era alcuna prova della diffusione del progetto.

Peraltro, si trattava di un progetto volto alla predisposi zione degli elementi in pianta senza neanche l’indicazione dei materialio l’aspetto estetico degli arredi.

In altri termini, il progetto non rientrava tra le opere dell’ingegno al fine della tutela del diritto di autore.In tema di proprietà intellettuale , ai sensi del l’articolo 2, n . 10, della legge numero 633 del 1941 , le opere del l’ingegno industriale dovevano presentare carattere creativo combinando tra loro in maniera originale elementi semplici e d i uso comune cosa che difettava nel caso di specie.

Infine,la Corte d’Appello rigettava il motivo relativo alla liquidazione delle spese evidenziando che la corresponsione della somma di euro 2000 da parte del convenuto oltre a non essere dovuta,aveva comunque una finalità transattiva per impedire la prosecuzione del giudizio, dunque non poteva Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 influire sul principio della soccombenza.

Infine,l’appellante doveva essere condannato ex articolo 96, comma 3 , c.p.c. per responsabilità aggravata.

I nfatti , nonostante fosse un semplice agentedi commercio non iscritto ad un albo chiedeva il pagamento di un progetto assumendodi aver espletato attività per la quale era necessario invece l’iscrizione all’albo o, comunque , alla Camera di Commercio con un particolare codice ATECO di cui era privo.

L’appellante insisteva per ottenere non solo il pagamento del progetto, in relazione al quale non era stato con ferito alc un incarico,ma anche di ottenere il pagamento di una cucina egli non avrebbe fornito es sen d o solo agente di commercio , oltre al riconoscimento del diritto di autore per la redazione di un elaborato privo di originalità e creatività.

Infine, nonostante avesse già percepito la somma di euro 2000 ampiamente sufficiente a coprire i costi da lui sostenuti per la redazione del preventivodel progetto, insisteva nelle proprie richiestevolte ad ottenere maggiori somme nondo vute .

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso

8. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto d ella soccombenza del Ba ldi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello ex articolo 342 e 348 c.p.c.

Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Secondo il ricorrente, vista la chiara soccombenza del Baldi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] si è visto rigettare tutti i motivi di appello e condannare ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Risulta evidente, pertanto, che il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello fatta dal Baldi non a ssume alcuna rilevanza ai fini dellasoccombenza per la liquidazione delle spese.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. per aver erroneamente dichiarato inammissibil i le istanze istruttorie per non aver specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non le aveva accolte.

A parere del ricorrente si tratterebbe di un errore di lettura non avendo la Corte d’Appello letto pagina 13 dell’atto di appello del 27 giugno 2016 dove si evidenziava che l’elenco dei testi avrebbe consentito al giudice di primo grado di valutare economicamente la fama professionale e internazionale della quale l’appellante godeva all’epoca dei fatti in modo da orientare il criterio equitativo di liquidazione verso la cifra indicata di euro 50000.

Le ulteriori prove dedotte, qualora ammesse , avrebbero fornito ulteriori elementi a sostegno dellafondatezza delle domande.

Dalle testimonianze sarebbe emerso che l’appellante era un design molto famoso e rinomato tanto in Italia che all’estero. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate dal ricorrente in quanto già dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado senza che sul punto il Viacava avesse proposto uno specifico motivo di impugnazione.

Il ricorrente riporta unicamente un passo del proprio motivo di appello sostenendo di aver appellato la sentenza anche sulla non ammissione delle prove e che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente letto la pagina 13 dell’atto di appello che lo conteneva e, tuttavia, proprio dalla lettura di tale passo emerge come egli non avesse proposto uno specifico motivo di impugnazione avverso l’ordinanza di inammissibilità delle prove che, peraltro , nel motivo di ricorso non indica analiticamente , limitandosi ad un generico riferimento ai mezzi istruttori.

Infatti , nell’appello non vi è alcun riferimento all a ordinanza di inammissibilitàe all e ragioni che la sostenevano .

Deve farsi applicazione del seguente principio d i diritto: Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Sez. 2, Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018, Rv. 647783 -01).

Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la C orte d’Appello di Torino ha dichiarato che l’appellante non ha prodotto documentazione volta a confermare le sue allegazion i ed ancor menoha dimostrato di essere iscritto all ’AIPI associazione italiana progettisti di interni riconosciutadal Ministero della Giustizia ovvero di possedere una partita Iva caratterizzata dal codice ATECO specifico per tale attività.

La censura ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’Appello sopra riportata, in quanto effettuata d’ufficio senza eccezioni di controparte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'Appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie in ordine alle trattative intercorse tra le parti, che il ricorrente non avevaprovato il conferimento di un incarico per la progettazione di una cucina.

Inoltre,ha aggiunto che il Viacava non aveva provato neanche la sua qualità di interior designer.

In disparte il profilo di inammissibilità per mancanza del carattere di decisività della circostanza indicata deve affermarsi l’infondatezza della doglianza.

Infatti, nessuna violazione dell’art.112 c.p.c. è possibile riscontrare nella valutazione delle p rove raccoltedalla Corte d’Appello anche in mancanza di eccezioni della controparte.

Deve ribadirsi, infatti, che i l semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; (Cass.

SU n. 11377 del 2015), per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”; tale at tività è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia

4. Ilquarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha fondato la propria motivazione con un procedimento di valutazione delle prove illogico,inconferente e carente; nonché per aver formato il proprio convincimento con procedimento illogico derivante dallo stravolgimento delle risultanze peritali.

La censuraha ad oggetto l’erronea trascrizione circa l’oggetto dell’incarico affidato al ricorrente che non era una semplice Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 richiesta di preventivo.Ciò emergerebbe d alla corrispondenza con la controparte che aveva insistito nella richiesta di un progetto esecutivo. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura proposta è volta espressamente alla richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass.

S.U. n. 16598/2016).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.2 della l. n. 6 33 del 1941 nella parte in cui la Corte d'Appello ha consideratoche, al l’attività svolta dal ricorrente , non potesse assegnarsi la tutela delle opere dell’ingegno.

La conclusione circa la non applicabilità di taletutela sarebbe erronea.

Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Il ricorrente richiama la consulenza tecnica che aveva escluso potesse essere riconosciuta un’opera di disegno industriale ma che aveva comunque attribuito la qualità di designer al ricorrente con riferimento al disegno e alla sistemazione degli arredidi cucina.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutarel’effettiva opera svolta dal ricorrente che presentava caratteristiche di novità e creatività proprie delle opere dell’ingegno. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura di violazione dell’art. 2 della l. n. 633 del 1941 è del tutto generica e si fonda solo su una breve considerazione del consulente di ufficioche aveva escluso che all’elaborato del Viacava potesse attribuirsi natura di disegno industriale, quanto piuttosto opera di interior designper il disegno e la sistemazione degli arredi di cucina.

La Corte d'Appello ha evidenziato che , conformemente a quanto rilevato dal Tribunale, il progetto elaborato dal Viacava mancava di originalità e creatività.

Risulta evidente come la censura in esame sulla base di considerazioni astratte e prive di specificità tende ad una nuova valutazione di tale giudizio di fatto espresso dai giudici di merito.

La corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Lacensura , pertanto, oltre ad essere del tutto generica , solo apparentemente denunciail vizio di violazione e falsa applicazione di legge mentre in realtà chiede a questa Corte di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella Ric. 2018n.31166sez.

S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665).

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 7200,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31166/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 760/2018 depositata il 23/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Aqui T erm e C ristiano Baldi al fine di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire tutti i danni materiali patiti per unasomma superiore ad euro 85.000 di cui euro 4800 per il progetto di una cucina ed euro 80.000 per il valore della medesima cucina industriale oltre un’ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa per perdita di chance e di altri contratti nel periodo delle trattative. Inoltre,chiedeva di accettare e di chiarare la lesione del diritto d’autore per la diffusione e l’utilizzo del progetto di design realizzato e per l’effetto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni liquidati ad unasomma non inferiore ad euro 50.000. 2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e corrispondendo la somma di euro 2000 mediante un assegno circolare a titolo di rimborso spese per il valore del progetto. 3. Il Tribunale di Alessandria, a cui erano state devolute le cause del soppresso T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] , rigetta va le domande proposte dall’attore e lo condannava alle spese processuali. In particolare, secondo il giudice di primo grado , doveva ritenersi pacifica la mancata qualifica professionale in capo al V iacava il quale risultava dal la visura camerale essere , dal 3 Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 gennaio 2001, un agent e di commercio nel s ettore di prodotti medicali e, dal 9 luglio 2008 , per il commercio all’ingrosso di attrezzature da cucina. Il Tribunale, inoltre, evidenziava che il preventivo non era mai stato accettato dal convenuto. Pertanto, trattandosi di responsabilità pr econtrattuale l’attore doveva provare a quale contratto l’attività fosse finalizzata. Il contratto al quale era preordinata l’attività progettuale era l’acquisto e l’installazione di una cucina. Pertanto, il fatto di aver chiesto un preventivo non poteva di per sé dare luogo ad un affidamento nella conclusione del contratto. Gli elementi essenziali della compravendita erano stati indicati nella maildel preventivo del 24 settembre 2012 e il convenuto,lo stesso giorno, aveva comunicato l’esosità del progetto in rapporto alle proprie disponibilità.Pertanto, le trattative tra le parti non erano state tali da far sorgere nell’attore un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto,né poteva ritenersi che il con venut o avesse interrotto il contratto senza giustificato motivo, non potendosi ritenere vincolante la richiesta di un preventivo. Il Tribunale, inoltre , escludeva la lesione del diritto d’autore,in quanto dalla consulenza espletata era emerso che il diseg no della cucina oggetto della controversia non poteva considerarsi come opera di disegno industriale e , peraltro , non era stato diffuso dal convenuto e mancava di specificità tali da permettere di individuare l’eventuale aspetto di novità e creatività. 4. L’attore proponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza. 5. La C orte d’ A ppello di Torino rigettava il gravame e condannava l’appellante ex articolo 96 c.p.c. Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 La Corte d’Appello evidenziava che l’appellante non aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non erano state accolte le sue istanze istruttorieche, pertanto, erano inammissibili. Il gravame era infondato in quanto l’appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che egli era privo della qualifica professionale risultando dalla visura camerale essere un agente di commercio. L’appellante non aveva prodotto una documentazione volta a confermarele sue allegazioni enon aveva dimostrato di essere iscritto all’associazione italiana progettisti di interni, ovvero di possedere una partita Iva caratterizzata dal codiceATECO specifico per questo tipo di attività. L’attività svolta,pertanto, non era finalizzata alla reda zione di un progetto ma semplicemente a redigere un preventivo per la fornitura di una cucina professionale e da nessuna indicazione poteva e vincersi che i l convenuto appellato aveva conferito l’incarico di redigere un progetto per la sistemazione della cucina. Per contro,da una pluralità di missive di posta elettronica , poteva desumersi che l’appellante era stato contattato semplicemente per redigere un preventivo. La consulenza tecnica aveva evidenziato che la pianta degli allacciamenti non poteva essere intesa come redazione di unprogetto artistico ma solamente come indicazione della collocazione spaziale degli attacchi esterni degli impianti tecnologici per il funzionamento delle apparecchiature proposte dall’offerta. Tutte le comunicazioni intercorse tra le parti indicavano che non vi era alcun conferimento di un incaricoper la redazione di un progetto. Le trattative erano infatti volte alla redazione del Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 preventivoal fine di consentire una valutazione della convenienza della offerta e la relazione preventivo non poteva dar luogo all’affidamento della conclusione del contratto. Il suddetto preventivo presentava un importo particolarmente elevato che giustificava la mancata accettazione visto che non rispettava il budget di spesa previsto e comunicato. La mancata accettazione da parte del Baldi era stata comunicata il giorno stesso in considerazione del costo e solo in appello era stata contestata la data.Si trattava, pertanto , di una contestazione tardiva. In definitiva non era configurabile alcuna responsabilità precontrattuale. Anche il motivo relativoalla violazione del diritto di autore era manifestamente infondato in quanto non vi era alcuna prova che il progetto fosse stato utilizzato e non vi era alcuna prova della diffusione del progetto. Peraltro, si trattava di un progetto volto alla predisposi zione degli elementi in pianta senza neanche l’indicazione dei materialio l’aspetto estetico degli arredi. In altri termini, il progetto non rientrava tra le opere dell’ingegno al fine della tutela del diritto di autore.In tema di proprietà intellettuale , ai sensi del l’articolo 2, n . 10, della legge numero 633 del 1941 , le opere del l’ingegno industriale dovevano presentare carattere creativo combinando tra loro in maniera originale elementi semplici e d i uso comune cosa che difettava nel caso di specie. Infine,la Corte d’Appello rigettava il motivo relativo alla liquidazione delle spese evidenziando che la corresponsione della somma di euro 2000 da parte del convenuto oltre a non essere dovuta,aveva comunque una finalità transattiva per impedire la prosecuzione del giudizio, dunque non poteva Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 influire sul principio della soccombenza. Infine,l’appellante doveva essere condannato ex articolo 96, comma 3 , c.p.c. per responsabilità aggravata. I nfatti , nonostante fosse un semplice agentedi commercio non iscritto ad un albo chiedeva il pagamento di un progetto assumendodi aver espletato attività per la quale era necessario invece l’iscrizione all’albo o, comunque , alla Camera di Commercio con un particolare codice ATECO di cui era privo. L’appellante insisteva per ottenere non solo il pagamento del progetto, in relazione al quale non era stato con ferito alc un incarico,ma anche di ottenere il pagamento di una cucina egli non avrebbe fornito es sen d o solo agente di commercio , oltre al riconoscimento del diritto di autore per la redazione di un elaborato privo di originalità e creatività. Infine, nonostante avesse già percepito la somma di euro 2000 ampiamente sufficiente a coprire i costi da lui sostenuti per la redazione del preventivodel progetto, insisteva nelle proprie richiestevolte ad ottenere maggiori somme nondo vute . 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 8. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto d ella soccombenza del Ba ldi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello ex articolo 342 e 348 c.p.c. Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Secondo il ricorrente, vista la chiara soccombenza del Baldi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] si è visto rigettare tutti i motivi di appello e condannare ex art. 96, comma 3, c.p.c. Risulta evidente, pertanto, che il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello fatta dal Baldi non a ssume alcuna rilevanza ai fini dellasoccombenza per la liquidazione delle spese. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. per aver erroneamente dichiarato inammissibil i le istanze istruttorie per non aver specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non le aveva accolte. A parere del ricorrente si tratterebbe di un errore di lettura non avendo la Corte d’Appello letto pagina 13 dell’atto di appello del 27 giugno 2016 dove si evidenziava che l’elenco dei testi avrebbe consentito al giudice di primo grado di valutare economicamente la fama professionale e internazionale della quale l’appellante godeva all’epoca dei fatti in modo da orientare il criterio equitativo di liquidazione verso la cifra indicata di euro 50000. Le ulteriori prove dedotte, qualora ammesse , avrebbero fornito ulteriori elementi a sostegno dellafondatezza delle domande. Dalle testimonianze sarebbe emerso che l’appellante era un design molto famoso e rinomato tanto in Italia che all’estero. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie formulate dal ricorrente in quanto già dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado senza che sul punto il Viacava avesse proposto uno specifico motivo di impugnazione. Il ricorrente riporta unicamente un passo del proprio motivo di appello sostenendo di aver appellato la sentenza anche sulla non ammissione delle prove e che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente letto la pagina 13 dell’atto di appello che lo conteneva e, tuttavia, proprio dalla lettura di tale passo emerge come egli non avesse proposto uno specifico motivo di impugnazione avverso l’ordinanza di inammissibilità delle prove che, peraltro , nel motivo di ricorso non indica analiticamente , limitandosi ad un generico riferimento ai mezzi istruttori. Infatti , nell’appello non vi è alcun riferimento all a ordinanza di inammissibilitàe all e ragioni che la sostenevano . Deve farsi applicazione del seguente principio d i diritto: Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Sez. 2, Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018, Rv. 647783 -01). Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la C orte d’Appello di Torino ha dichiarato che l’appellante non ha prodotto documentazione volta a confermare le sue allegazion i ed ancor menoha dimostrato di essere iscritto all ’AIPI associazione italiana progettisti di interni riconosciutadal Ministero della Giustizia ovvero di possedere una partita Iva caratterizzata dal codice ATECO specifico per tale attività. La censura ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’Appello sopra riportata, in quanto effettuata d’ufficio senza eccezioni di controparte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie in ordine alle trattative intercorse tra le parti, che il ricorrente non avevaprovato il conferimento di un incarico per la progettazione di una cucina. Inoltre,ha aggiunto che il Viacava non aveva provato neanche la sua qualità di interior designer. In disparte il profilo di inammissibilità per mancanza del carattere di decisività della circostanza indicata deve affermarsi l’infondatezza della doglianza. Infatti, nessuna violazione dell’art.112 c.p.c. è possibile riscontrare nella valutazione delle p rove raccoltedalla Corte d’Appello anche in mancanza di eccezioni della controparte. Deve ribadirsi, infatti, che i l semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”, tanto più che “se le prove devono Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”; (Cass. SU n. 11377 del 2015), per cui “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto”; tale at tività è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso della controversia 4. Ilquarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha fondato la propria motivazione con un procedimento di valutazione delle prove illogico,inconferente e carente; nonché per aver formato il proprio convincimento con procedimento illogico derivante dallo stravolgimento delle risultanze peritali. La censuraha ad oggetto l’erronea trascrizione circa l’oggetto dell’incarico affidato al ricorrente che non era una semplice Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 richiesta di preventivo.Ciò emergerebbe d alla corrispondenza con la controparte che aveva insistito nella richiesta di un progetto esecutivo. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La censura proposta è volta espressamente alla richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.2 della l. n. 6 33 del 1941 nella parte in cui la Corte d'Appello ha consideratoche, al l’attività svolta dal ricorrente , non potesse assegnarsi la tutela delle opere dell’ingegno. La conclusione circa la non applicabilità di taletutela sarebbe erronea. Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Il ricorrente richiama la consulenza tecnica che aveva escluso potesse essere riconosciuta un’opera di disegno industriale ma che aveva comunque attribuito la qualità di designer al ricorrente con riferimento al disegno e alla sistemazione degli arredidi cucina. La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutarel’effettiva opera svolta dal ricorrente che presentava caratteristiche di novità e creatività proprie delle opere dell’ingegno. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La censura di violazione dell’art. 2 della l. n. 633 del 1941 è del tutto generica e si fonda solo su una breve considerazione del consulente di ufficioche aveva escluso che all’elaborato del Viacava potesse attribuirsi natura di disegno industriale, quanto piuttosto opera di interior designper il disegno e la sistemazione degli arredi di cucina. La Corte d'Appello ha evidenziato che , conformemente a quanto rilevato dal Tribunale, il progetto elaborato dal Viacava mancava di originalità e creatività. Risulta evidente come la censura in esame sulla base di considerazioni astratte e prive di specificità tende ad una nuova valutazione di tale giudizio di fatto espresso dai giudici di merito. La corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Lacensura , pertanto, oltre ad essere del tutto generica , solo apparentemente denunciail vizio di violazione e falsa applicazione di legge mentre in realtà chiede a questa Corte di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella Ric. 2018n.31166sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665). 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 7200,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti proce
Sentenza Cassazione n. 15288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris