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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10778/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso nr.16712/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 323 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art.67 l fall . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.

Consigliere - R.G.N. 16712/2016 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nr. 3/2016 depositata in data 12/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto l’appello principale proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda proposta dal curatore di revocatoria ex art. 67 2° comma l.fall . , aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento del trasferimento della proprietà dell’appartamento con annesso garage posto in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nr 725/I di cui all’atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. nr. 96556 raccolta nr. 6603 e così condannato i convenuti al rilascio dell’immobile in favore della curatela. 1.1 Gli argomenti, sempre per ciò che è di pertinenza della presente controversia, per come posti a fondamento dell’impugnata decisione, possono così riassumersi: i) non trovava operatività l’invocata causa esonerativa dalla revocatoria prevista dall’art. 10 d.lvo nr. 22/2005 che detta una disciplina di favore per l’acquirente o il promissario acquirente,non applicabile ratione temporis al caso di specie; ii) in tema di compravendita stipulata in adempimento del contratto preliminare, l’accertamento dei presupporti andava effettuato con riferimento alla data del contratto definitivo e non di quello preliminare; iii) la stima dell’immobile effettuata dal CTU, sulla scorta di ineccepibili accertamenti e in applicazione di corretti parametri, non risultava scalfita dai rilievi del CTP e pertanto il prezzo convenuto nel contratto definitivo (€ 90.379,97) risultava inferiore rispetto a valore di mercato determinato dal CTU (€ 125.803) del 39%; iv) l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria emergeva da plurimi elementi , in particolare, dalla levata dei protesti, dall'iscrizion e di due ipoteche di cui una giudiziale (con generico impegno in quella sede, assunto dal venditore, alla cancellazione futura della ipoteca iscritta in favore di [OSCURATO:SOCIETA],entro un anno ulteriore e senza sanzione), dalla trascrizione di pignoramento immobiliaree, infine, dal pagamento del saldo di lire 50 milioni rispetto all'acconto di lire 125 milioni condizionato alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla res compravendut a da B.N.L. 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 10 del d.lvo 122/2005, ove si sostiene, nella prima parte della censura, che la Corte ha errato nel non ritenere sussistente l’esenzione della revocatoria di cui all’art. 10 d.lvo 122/2005; a dire dei ricorrenti, per espressa previsione dell’art. 5 d.lvo 112/05, solamente la disciplina di cui agli artt. 2,3 e 4 (che regolamenta il rilascio delle fideiussioni e della garanzia obbligatoria) trova applicazione ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre disposizioni, compresa quella in materia di esonero dalla revoca, troverebbero diretta ed immediata cogenza ai casi di immobili per i quali era stato rilasciato il permesso di costruire e la costruzione non era ancora ultimata.

Nella seconda parte della doglianza i ricorrenti contestano gli accertamenti peritali sulla determinazione del valore; assumono, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, di aver corrisposto la somma complessiva di € 122.698,98 (l’impugnata sentenza avrebbe omesso di conteggiare un assegno lire 40 milioni e la somma di lire 50 milioni corrispondenti alla quota di mutuo del venditore che gli acquirenti si erano accollati), entità molto vicina al prezzo di mercato stimato dal CTU; evidenziano che l’immobile venduto era costruzione da ultimare in quanto non era stato ancora concesso il certificato di agibilità. 1.1 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione. 1.2 Conviene passare in rassegna la normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’esonero della revocatoria, ritenuta dalla Corte, correttamente, priva di fondamento. 1.3 L’art. 1 del d.lvo [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrato in vigore il 21/7/2005, dispone che « ai fini del presente decreto devono intendersi …… per “immobili da costruire” :gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

L’art.10 stabilisce che « i entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» L’art. 5, a sua volta, prevede che « 1.6 Al contrario, questa Corte ha affermato che « proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo da questa Corte, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 1.7 Una implicita conferma della irretroattività della disposizione di esonero della revocatoria, si rinviene nella legge delega nr 210 del 2/8/2004 che all’art. 3 comma 1 lett . f) indica quale criterio e principio direttivo quello di “istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene» 1.8 L’inapplicabilità della normativa speciale, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo della doglianza che riguarda l’ultimazione della costruzione e l’erronea determinazione delle somme versate, mentre la censura sulla congruenza del prezzo pattuito riguarda una questione di fatto non riesaminabile in questa sede. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67 1° comma l.fall., ove si afferma che poiché il rogito notarile di compravendita è stato stipulato nell’anno della dichiarazione di fallimento, la domanda revocatoria si sarebbe dovuta limitare a richiedere al più l’astratta applicazione dell’art. 67 2° comma l.fall. ratione temporisvigente , in quanto la disposizione di cui all’art . 67 1° comma trova applicazione solo agli immobili acquistati a titolo oneroso nel biennio della dichiarazione di fallimento.

In ogni caso si ribadisce la congruità del prezzo pattuito per la vendita. 2.1 Anche tale motivo è inammissibile in quanto nulla impedisce al Fallimento di proporre, in via gradata, la domanda di revocatoria ex art.67 1° comma e quella di cui al 67 2° comma l.fall. 2.3 Per quanto concerne il profilo della doglianza sulla congruità del prezzo valgono le medesime considerazioni esposte in sede di disamina del primo motivo. 3 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 2° comma l.fall. per avere i giudici di seconde cure errato nel ritenere raggiunta la prova della scientia decoctionis, da intendersi come conoscenza e non conoscibilità dello stato di insolvenza, da accertarsi al momento della stipula del preliminare, sulla base di elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, mentre al contrario i ricorrenti era no terz i acquirent i di buona fede, con unico rapporto commerciale col venditore, laddove la seconda ipoteca appariva al ventennio non rinnovata. 3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1 In punto di elemento soggettivo la sentenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass.19314/2014 e 4508/2018 ) , ha correttamente riferito al contratto definitivo ogni accertamento psicologico in capo all'acquirente in quanto l’art.67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione. 3.2 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); tale conoscenza deve essere sì effettiva, ma essa può essere provata anche con indizi e , così, fondata su elementi fattuali, purchéidonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività; la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono peraltro apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass.3854/2019e 3336/2015 ). 3.3 Orbene, il Collegio ha desunto la scientia decoctionis non solo da indizi di carattere generale (esistenza di due ipoteche giudiziali, pignoramento immobiliare e protesti conoscibili attraverso una semplice visura che una persona accorta che si accingeva ad acquistare un immobile da una società avrebbe dovuto richiedere) ma anche da specifici e concreti elementi tratti dall’anomala clausola contrattuale che destinava il versamento del residuo prezzo alla cancellazione da parte del venditore delle ipoteche iscritte sugli immobili. 3.4 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiuti dalla Corte di Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione a vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto ed una lettura delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso nr.16712/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 323 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art.67 l fall . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - R.G.N. 16712/2016 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nr. 3/2016 depositata in data 12/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto l’appello principale proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento della domanda proposta dal curatore di revocatoria ex art. 67 2° comma l.fall . , aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento del trasferimento della proprietà dell’appartamento con annesso garage posto in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nr 725/I di cui all’atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. nr. 96556 raccolta nr. 6603 e così condannato i convenuti al rilascio dell’immobile in favore della curatela. 1.1 Gli argomenti, sempre per ciò che è di pertinenza della presente controversia, per come posti a fondamento dell’impugnata decisione, possono così riassumersi: i) non trovava operatività l’invocata causa esonerativa dalla revocatoria prevista dall’art. 10 d.lvo nr. 22/2005 che detta una disciplina di favore per l’acquirente o il promissario acquirente,non applicabile ratione temporis al caso di specie; ii) in tema di compravendita stipulata in adempimento del contratto preliminare, l’accertamento dei presupporti andava effettuato con riferimento alla data del contratto definitivo e non di quello preliminare; iii) la stima dell’immobile effettuata dal CTU, sulla scorta di ineccepibili accertamenti e in applicazione di corretti parametri, non risultava scalfita dai rilievi del CTP e pertanto il prezzo convenuto nel contratto definitivo (€ 90.379,97) risultava inferiore rispetto a valore di mercato determinato dal CTU (€ 125.803) del 39%; iv) l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria emergeva da plurimi elementi , in particolare, dalla levata dei protesti, dall'iscrizion e di due ipoteche di cui una giudiziale (con generico impegno in quella sede, assunto dal venditore, alla cancellazione futura della ipoteca iscritta in favore di [OSCURATO:SOCIETA],entro un anno ulteriore e senza sanzione), dalla trascrizione di pignoramento immobiliaree, infine, dal pagamento del saldo di lire 50 milioni rispetto all'acconto di lire 125 milioni condizionato alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sulla res compravendut a da B.N.L. 2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 10 del d.lvo 122/2005, ove si sostiene, nella prima parte della censura, che la Corte ha errato nel non ritenere sussistente l’esenzione della revocatoria di cui all’art. 10 d.lvo 122/2005; a dire dei ricorrenti, per espressa previsione dell’art. 5 d.lvo 112/05, solamente la disciplina di cui agli artt. 2,3 e 4 (che regolamenta il rilascio delle fideiussioni e della garanzia obbligatoria) trova applicazione ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre disposizioni, compresa quella in materia di esonero dalla revoca, troverebbero diretta ed immediata cogenza ai casi di immobili per i quali era stato rilasciato il permesso di costruire e la costruzione non era ancora ultimata. Nella seconda parte della doglianza i ricorrenti contestano gli accertamenti peritali sulla determinazione del valore; assumono, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, di aver corrisposto la somma complessiva di € 122.698,98 (l’impugnata sentenza avrebbe omesso di conteggiare un assegno lire 40 milioni e la somma di lire 50 milioni corrispondenti alla quota di mutuo del venditore che gli acquirenti si erano accollati), entità molto vicina al prezzo di mercato stimato dal CTU; evidenziano che l’immobile venduto era costruzione da ultimare in quanto non era stato ancora concesso il certificato di agibilità. 1.1 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione. 1.2 Conviene passare in rassegna la normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’esonero della revocatoria, ritenuta dalla Corte, correttamente, priva di fondamento. 1.3 L’art. 1 del d.lvo [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrato in vigore il 21/7/2005, dispone che « ai fini del presente decreto devono intendersi …… per “immobili da costruire” :gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità». L’art.10 stabilisce che « i entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» L’art. 5, a sua volta, prevede che « 1.6 Al contrario, questa Corte ha affermato che « proprio la ratio protettiva alla base della disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all'indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall'azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo da questa Corte, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera norma; così, va ribadita l'interpretazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 1.7 Una implicita conferma della irretroattività della disposizione di esonero della revocatoria, si rinviene nella legge delega nr 210 del 2/8/2004 che all’art. 3 comma 1 lett . f) indica quale criterio e principio direttivo quello di “istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene» 1.8 L’inapplicabilità della normativa speciale, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo della doglianza che riguarda l’ultimazione della costruzione e l’erronea determinazione delle somme versate, mentre la censura sulla congruenza del prezzo pattuito riguarda una questione di fatto non riesaminabile in questa sede. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67 1° comma l.fall., ove si afferma che poiché il rogito notarile di compravendita è stato stipulato nell’anno della dichiarazione di fallimento, la domanda revocatoria si sarebbe dovuta limitare a richiedere al più l’astratta applicazione dell’art. 67 2° comma l.fall. ratione temporisvigente , in quanto la disposizione di cui all’art . 67 1° comma trova applicazione solo agli immobili acquistati a titolo oneroso nel biennio della dichiarazione di fallimento. In ogni caso si ribadisce la congruità del prezzo pattuito per la vendita. 2.1 Anche tale motivo è inammissibile in quanto nulla impedisce al Fallimento di proporre, in via gradata, la domanda di revocatoria ex art.67 1° comma e quella di cui al 67 2° comma l.fall. 2.3 Per quanto concerne il profilo della doglianza sulla congruità del prezzo valgono le medesime considerazioni esposte in sede di disamina del primo motivo. 3 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 67 2° comma l.fall. per avere i giudici di seconde cure errato nel ritenere raggiunta la prova della scientia decoctionis, da intendersi come conoscenza e non conoscibilità dello stato di insolvenza, da accertarsi al momento della stipula del preliminare, sulla base di elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, mentre al contrario i ricorrenti era no terz i acquirent i di buona fede, con unico rapporto commerciale col venditore, laddove la seconda ipoteca appariva al ventennio non rinnovata. 3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1 In punto di elemento soggettivo la sentenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass.19314/2014 e 4508/2018 ) , ha correttamente riferito al contratto definitivo ogni accertamento psicologico in capo all'acquirente in quanto l’art.67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione. 3.2 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); tale conoscenza deve essere sì effettiva, ma essa può essere provata anche con indizi e , così, fondata su elementi fattuali, purchéidonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività; la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono peraltro apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass.3854/2019e 3336/2015 ). 3.3 Orbene, il Collegio ha desunto la scientia decoctionis non solo da indizi di carattere generale (esistenza di due ipoteche giudiziali, pignoramento immobiliare e protesti conoscibili attraverso una semplice visura che una persona accorta che si accingeva ad acquistare un immobile da una società avrebbe dovuto richiedere) ma anche da specifici e concreti elementi tratti dall’anomala clausola contrattuale che destinava il versamento del residuo prezzo alla cancellazione da parte del venditore delle ipoteche iscritte sugli immobili. 3.4 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiuti dalla Corte di Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione a vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto ed una lettura delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore i
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