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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31013/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. v [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro di condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo 1), relativi alla detenzione a fini di cessione di grammi 48,26 di cocaina e di grammi 6 di hashish, commessi in concorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA], ed è stata dichiarata sentenza di assoluzione con riferimento ai fatti contestati nel capo 2, relativi alla detenzione e alla vendita di quantitativi di sostanza stupefacente non precisati.

1.1. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati nel capo 1).

Rappresenta che non vi è prova del fatto che ella fosse già in possesso della droga, pari a grammi 46,26 di sostanza del tipo cocaina, rinvenuta sulla sua persona a seguito di perquisizione personale, asserendo di averla trovata in modo casuale nel bagno all'interno del quale si trovava e di averla voluta occultare volendo proteggere il convivente [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare domiciliare, durante un controllo effettuato dalle forze dell'ordine.

Pertanto, nel caso di specie, non può essere contestata la condotta di codetenzione.

Deduce vizio della motivazione in ordine alla descrizione dei fatti e alla mancata indicazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti della connivenza non punibile e affermato la penale responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato.

Inoltre, considerato che i quantitativi di stupefacente sono irrisori, che non è stata accertata la capacità drogante dello stupefacente e che il bilancino rinvenuto ben può essere utilizzato anche a fini di uso personale, deduce travisamento della prova e insufficienza degli indizi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i reati di cui al capo 1).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, avendo il giudice erroneamente supposto un'attività di spaccio stabile e continuativa, malgrado abbia emesso sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati per il reato di cui al capo 2) della originaria contestazione, ove si contestava la detenzione e vendita di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente.

Precisa che, una volta negata la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti contestati nel capo per il quale vi è sentenza di assoluzione e quelli per i quali vi è condanna, il giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini della qualificazione giuridica, che la condotta contestata nel capo 1) consiste nella detenzione a fini di spaccio di grammi 48,26 di cocaina e di grammi 6 di hashish, che è circoscritta nel tempo, occasionale e rudimentale, sicché non è possibile desumere da tale episodio che l'attività illecita fosse organizzata in modo condiviso e continuativo nel tempo.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto l'assoluzione dal reato di cui al capo 2) comporta l'esclusione del vincolo di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto nell'appartamento e l'attività di spaccio.

Il giudice, illogicamente e senza alcuna motivazione, ha ritenuto non credibile la tesi della provenienza lecita della somma di danaro pari a euro 15.000,00 rinvenuta nell'abitazione, in quanto donata dalla nonna, omettendo di vagliare la documentazione prodotta dal Berlingiere, consistente in un contratto di mutuo stipulato in data 01/07/2020 da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 14.288,00.

Il giudice a quo ha ritenuto che dalla data della stipulazione del contratto e del ricevimento della somma in donazione sia decorso un lasso di tempo troppo esteso, non compatibile con il rinvenimento della somma per intero, non essendo credibile che i due conviventi non abbiano impiegato, medio tempore, la somma donata, considerate anche le loro precarie condizioni economiche.

La ricorrente, per contro, rappresenta che, sebbene il contratto sia stato stipulato nel 2020, la corresponsione delle somme da parte della donante è avvenuta gradualmente nel tempo, con modalità più consone alle esigenze dei due conviventi.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.1.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che la ricorrente, convivente del Berlingieri, si era chiusa in bagno con un falso pretesto e, una volta costretta ad uscire, aveva occultato goffamente sulla propria persona la sostanza stupefacente di maggiore peso, lo strumento di pesatura e il materiale atto al confezionamento.

Pertanto la donna, lungi dall'aver tenuto un comportamento meramente passivo, ha tentato di evitare che fosse rinvenuta dagli operanti la maggiore quantità di stupefacente detenuta, considerato che il Berlingieri aveva già spontaneamente consegnato grammi 6 di hashish che occultava sulla sua persona, allo scopo di distogliere le ricerche dal quantitativo di sostanza di maggiore peso.

La Corte d'appello ha quindi ritenuto che sia stata \\ realizzata la condotta di codetenzione della sostanza stupefacente, in quanto la ricorrente ha dimostrato la diretta disponibilità dello stupefacente, occultandolo sulla propria persona, unitamente agli strumenti di pesatura e al materiale atto al confezionamento. 1.2.Con riferimento alla seconda doglianza, anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010).

Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico- giuridici.

Nel caso in esame, il giudice a quo ha fatto riferimento alla tipologia e alla cospicua quantità delle sostanze stupefacenti detenute per la cessione a terzi, pari a grammi 48,26 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 6 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, allo stato di disoccupazione degli imputati, la considerevole somma di danaro rinvenuta al loro possesso, desumendo da tali elementi lo svolgimento di un'attività di spaccio stabile e continuativa, incompatibile con l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Da qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

1.3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che la confisca della somma di euro 15.000,00 trova fondamento giuridico non già nell'art. 240 cod. pen. ma nell'art. 240 bis cod. pen., in quanto la condanna inerisce al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4,

I. stup. : delitto che ammette la confisca a tale titolo.

Non occorre dunque dimostrare che la somma costituisca provento di spaccìo.

La confisca ex art.240 bis cod.pen., infatti, è correlata esclusivamente alla condanna del soggetto per uno dei reati inseriti nell'elenco di cui alla norma citata, alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e all'attività economica dell'interessato e all'impossibilità di giustificarne la provenienza.

Nell'ottica delineata da tale norma, si prescinde, dunque, dall'accertamento della provenienza dei beni dall'attività illecita del condannato così come da un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato per il quale viene pronunciata condanna (Cass., n. 38429 del 2008; n. 8404 del 2009; n. 10756 del 2009; n. 5452 del 2010).

Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato la provenienza ignota della somma, tenuto conto anche delle modalità della sua custodia, essendo la somma occultata tra la parete e l'armadio della camera da letto, non ritenendo credibile la tesi secondo cui una metà della somma provenisse da una donazione ad opera di una nonna.

Ha infatti affermato che la documentazione prodotta dal medesimo Berlingieri (un contratto di mutuo) non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del danaro, essendo intercorso un eccessivo lasso temporale tra l'acquisizione della disponibilità del denaro in donazione, presuntivamente avvenuta nel 2020, e le vicende in contestazione, tenuto conto anche della precarietà delle condizioni economiche degli imputati, privi di fonti di reddito lecite.

Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logico giuridici, che il danaro in contanti detenuto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni economiche degli imputati.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. v [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro di condanna per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo 1), relativi alla detenzione a fini di cessione di grammi 48,26 di cocaina e di grammi 6 di hashish, commessi in concorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA], ed è stata dichiarata sentenza di assoluzione con riferimento ai fatti contestati nel capo 2, relativi alla detenzione e alla vendita di quantitativi di sostanza stupefacente non precisati. 1.1. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati nel capo 1). Rappresenta che non vi è prova del fatto che ella fosse già in possesso della droga, pari a grammi 46,26 di sostanza del tipo cocaina, rinvenuta sulla sua persona a seguito di perquisizione personale, asserendo di averla trovata in modo casuale nel bagno all'interno del quale si trovava e di averla voluta occultare volendo proteggere il convivente [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare domiciliare, durante un controllo effettuato dalle forze dell'ordine. Pertanto, nel caso di specie, non può essere contestata la condotta di codetenzione. Deduce vizio della motivazione in ordine alla descrizione dei fatti e alla mancata indicazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti della connivenza non punibile e affermato la penale responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato. Inoltre, considerato che i quantitativi di stupefacente sono irrisori, che non è stata accertata la capacità drogante dello stupefacente e che il bilancino rinvenuto ben può essere utilizzato anche a fini di uso personale, deduce travisamento della prova e insufficienza degli indizi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i reati di cui al capo 1). 1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, avendo il giudice erroneamente supposto un'attività di spaccio stabile e continuativa, malgrado abbia emesso sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati per il reato di cui al capo 2) della originaria contestazione, ove si contestava la detenzione e vendita di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente. Precisa che, una volta negata la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti contestati nel capo per il quale vi è sentenza di assoluzione e quelli per i quali vi è condanna, il giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini della qualificazione giuridica, che la condotta contestata nel capo 1) consiste nella detenzione a fini di spaccio di grammi 48,26 di cocaina e di grammi 6 di hashish, che è circoscritta nel tempo, occasionale e rudimentale, sicché non è possibile desumere da tale episodio che l'attività illecita fosse organizzata in modo condiviso e continuativo nel tempo. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto l'assoluzione dal reato di cui al capo 2) comporta l'esclusione del vincolo di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto nell'appartamento e l'attività di spaccio. Il giudice, illogicamente e senza alcuna motivazione, ha ritenuto non credibile la tesi della provenienza lecita della somma di danaro pari a euro 15.000,00 rinvenuta nell'abitazione, in quanto donata dalla nonna, omettendo di vagliare la documentazione prodotta dal Berlingiere, consistente in un contratto di mutuo stipulato in data 01/07/2020 da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 14.288,00. Il giudice a quo ha ritenuto che dalla data della stipulazione del contratto e del ricevimento della somma in donazione sia decorso un lasso di tempo troppo esteso, non compatibile con il rinvenimento della somma per intero, non essendo credibile che i due conviventi non abbiano impiegato, medio tempore, la somma donata, considerate anche le loro precarie condizioni economiche. La ricorrente, per contro, rappresenta che, sebbene il contratto sia stato stipulato nel 2020, la corresponsione delle somme da parte della donante è avvenuta gradualmente nel tempo, con modalità più consone alle esigenze dei due conviventi. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.1.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha evidenziato che la ricorrente, convivente del Berlingieri, si era chiusa in bagno con un falso pretesto e, una volta costretta ad uscire, aveva occultato goffamente sulla propria persona la sostanza stupefacente di maggiore peso, lo strumento di pesatura e il materiale atto al confezionamento. Pertanto la donna, lungi dall'aver tenuto un comportamento meramente passivo, ha tentato di evitare che fosse rinvenuta dagli operanti la maggiore quantità di stupefacente detenuta, considerato che il Berlingieri aveva già spontaneamente consegnato grammi 6 di hashish che occultava sulla sua persona, allo scopo di distogliere le ricerche dal quantitativo di sostanza di maggiore peso. La Corte d'appello ha quindi ritenuto che sia stata \\ realizzata la condotta di codetenzione della sostanza stupefacente, in quanto la ricorrente ha dimostrato la diretta disponibilità dello stupefacente, occultandolo sulla propria persona, unitamente agli strumenti di pesatura e al materiale atto al confezionamento. 1.2.Con riferimento alla seconda doglianza, anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha fatto riferimento alla tipologia e alla cospicua quantità delle sostanze stupefacenti detenute per la cessione a terzi, pari a grammi 48,26 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 6 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, allo stato di disoccupazione degli imputati, la considerevole somma di danaro rinvenuta al loro possesso, desumendo da tali elementi lo svolgimento di un'attività di spaccio stabile e continuativa, incompatibile con l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Da qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che la confisca della somma di euro 15.000,00 trova fondamento giuridico non già nell'art. 240 cod. pen. ma nell'art. 240 bis cod. pen., in quanto la condanna inerisce al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, I. stup. : delitto che ammette la confisca a tale titolo. Non occorre dunque dimostrare che la somma costituisca provento di spaccìo. La confisca ex art.240 bis cod.pen., infatti, è correlata esclusivamente alla condanna del soggetto per uno dei reati inseriti nell'elenco di cui alla norma citata, alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e all'attività economica dell'interessato e all'impossibilità di giustificarne la provenienza. Nell'ottica delineata da tale norma, si prescinde, dunque, dall'accertamento della provenienza dei beni dall'attività illecita del condannato così come da un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il reato per il quale viene pronunciata condanna (Cass., n. 38429 del 2008; n. 8404 del 2009; n. 10756 del 2009; n. 5452 del 2010). Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato la provenienza ignota della somma, tenuto conto anche delle modalità della sua custodia, essendo la somma occultata tra la parete e l'armadio della camera da letto, non ritenendo credibile la tesi secondo cui una metà della somma provenisse da una donazione ad opera di una nonna. Ha infatti affermato che la documentazione prodotta dal medesimo Berlingieri (un contratto di mutuo) non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del danaro, essendo intercorso un eccessivo lasso temporale tra l'acquisizione della disponibilità del denaro in donazione, presuntivamente avvenuta nel 2020, e le vicende in contestazione, tenuto conto anche della precarietà delle condizioni economiche degli imputati, privi di fonti di reddito lecite. Pertanto, il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logico giuridici, che il danaro in contanti detenuto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni economiche degli imputati. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 31013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris