CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per aver il giudice, di merito ritenuto che l'intervento edilizio abusivo realizzato richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire è inammissibile, trattandosi della mera reiterazione di doglianza proposta con l'atto di appello, adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; Considerato, in particolare, che, richiamando consolidati orientamenti di legittimità - con cui il generico ricorso in alcun modo si confronta, invocando invece precedenti che non si attagliano al caso di specie - la sentenza impugnata ha non illogicamente argomentato l'ampliamento del preesistente edificio e la natura non precaria dell'intervento, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio