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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053C2GFZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 1.14it0 il ali-ensure- R.G. 20922/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, vieppiù quando la censura riguardi aspetti assorbiti dal concordato sanzionatorio, come nella specie.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053C2GFZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 1.14it0 il ali-ensure- R.G. 20922/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, vieppiù quando la censura riguardi aspetti assorbiti dal concordato sanzionatorio, come nella specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 33183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris