CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 44818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01WNSL6 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita lala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.; 73, commi i e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il 23 settembre 2022 è, tuttavia, pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per intervenuta carenza di interesse. 4. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui• discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]