CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento del ricorso. P [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 29 ottobre 2019 - decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente sentenza con la decisione della Corte di Cassazione del 28 giugno 2017 - esclusa l'aggravante per tutti di cui al comma terzo, dell'art. 74 T.U. stup. e ritenuto [OSCURATO:PERSONA] il promotore dell'associazione ha rideterminato la pena finale per [OSCURATO:PERSONA] in anni 14 e mesi 8 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 4 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni 7 e mesi 8 di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA] in anni 6 e mesi 8 di reclusione. 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (Art. 74 T.U. stup.); motivazione mancante, illogica e contraddittoria sulla ritenuta responsabilità quale capo e promotore dell'associazione. La Corte di appello ha solo citato alcune intercettazioni presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] dove era detenuto il ricorrente, senza una adeguata valutazione e motivazione sulla qualifica di capo e di promotore dell'associazione. Nell'associazione ex art. 74 T.U. stup. è promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore del sodalizio criminale. Fondatore è colui che partecipa alla sua costituzione. E' capo colui che dirige gli associati con rapporto di superiorità. Dalle intercettazioni non emerge nessun ruolo di capo o di promotore dell'associazione criminale. La Corte di appello ha operato una inammissibile sovrapposizione tra la condivisione degli scopi dell'associazione e la divisione dei compiti con la predisposizione delle risorse economiche ed umane per il funzionamento del sodalizio. Il contributo del capo dell'associazione non può consistere in un paritario apporto all'associazione, ma certamente deve consistere in un apporto primario con una condotta connotata da maggiore pericolosità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.); difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione. Alla ricorrente è stata omn'vnatzil la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, la riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche è stata inferiore al massimo di un terzo (da 10 anni ad 8 anni) senza motivazione alcuna. La riduzione di pena per le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. è abbastanza lontana dalla misura massima. Almeno una formula sintetica di motivazione era necessaria (vedi Cass. N. 9120 del 1998). 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.); mancanza di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] sono stati operati due aumenti di pena per la continuazione (capo B per anni 1 e capo Z per mesi 6 di reclusione) senza nessuna motivazione. La pena per l'art. 81 cod. pen. risulta comunque eccessiva, non sono stati considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. In tema di determinazione della pena nel reato continuato sussiste l'obbligo della specifica motivazione dei singoli aumenti di pena (Cass. N. 7777/2013) Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati e generici. La sentenza di appello oggi impugnata premette che gli unici due punti in discussione, dopo la decisione della Cassazione del 28 giugno 2017, n. 18335/18 di annullamento della precedente pronuncia della Corte di appello, sono la sussistenza dell'aggravante del numero dei partecipi all'associazione ex art. 74 T.U. stup. e la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di capo e promotore dell'associazione. Tutte le altre questioni, risultano( pertanto, precluse in quanto analizzate e respinte dalla citata decisione della Cassazione 18335/2018. 4. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul suo ruolo di capo e promotore, nell'associazione ex art. 74 T.U. stup., in considerazione dell'analisi delle intercettazioni (in occasione dei colloqui in carcere) nelle quali il ricorrente emergeva chiaramente quale il capo e il promotore dell'associazione. Lo stesso impartiva direttive e indicazioni operative ai membri del sodalizio. La sentenza riporta numerose intercettazioni e richiama specificamente il loro contenuto. Nel ricorso on cassazione non ci si confronta con tale motivazione, ma in modo generico si contesta la motivazione della sentenza. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).1.21-fyg.A190,„--Afte)---;431:0C-4.— Il ricorrente in modo alquanto generico contesta l'interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici, ma non denuncia un travisamento; non allega, inoltre, per la comprensione della relativa questione, le intere trascrizioni delle intercettazioni. Infatti, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). 5. [OSCURATO:PERSONA]/con un unico motivo/ rappresenta un vizio della motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Tale motivo, oltre ad essere generico e, comunque, precluso dalla precedente decisione della Cassazione che rigettava i motivi sul trattamento sanzionatorio/ risulta anche manifestamente infondato. La sentenza adeguatamente motiva, infatti, sul complessivo trattamento sanzionatorio ritenendolo congruo ed adeguato alla gravità dei fatti. Infatti, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che, nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2 , Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 Ud., dep. 05/05/2021, Rv. 281217 - 01). 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamente infondati. Gli stessi non presentano motivi relativi ad una reformatio in peius del trattamento sanzionatorio, ma solo per una violazione di legge e vizio della motivazione per l'eccessivo aumento per la continuazione. La sentenza impugnata, invece, in modo adeguato / ritiene congrua e proporzionata alla gravità dei fatti la pena irrogata, con un aumento della pena per la continuazione di anni I per il delitto di cui al capo B e di mesi 6 per il delitto del capo Z. Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528.301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). 7. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00, per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua