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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09833/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] .FATTO E DIRITTO .

La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 04/04/2022, confermava la condanna del Tribunale di Asti 27/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato delitto di truffa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa , non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione circa la induzione in errore dello stesso sulla partecipazione all'atto anche della comproprietaria del bene posto in vendita; Considerato che il secondo motivo di ricorso in ordine alla tardività della querela non risulta proposto con l'atto di appello e comunque deduce una completa rilettura di elementi probatori non consentita nella presente fase di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] .FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 04/04/2022, confermava la condanna del Tribunale di Asti 27/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato delitto di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa , non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione circa la induzione in errore dello stesso sulla partecipazione all'atto anche della comproprietaria del bene posto in vendita; Considerato che il secondo motivo di ricorso in ordine alla tardività della querela non risulta proposto con l'atto di appello e comunque deduce una completa rilettura di elementi probatori non consentita nella presente fase di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris