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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 28199/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 8, d.lgs. 74/2000 - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con esercizio dell'attività in Erbusco, al fine' di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso, nell'anno 2011, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." - e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle pene accessorie previste dalla legge.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello attinenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. (secondo motivo d'appello) ed alla rideterminazione della pena inflitta al prevenuto nei limiti più prossimi ai minimi edittali (terzo motivo d'appello).

Ritenuto che il motivo cui il ricorrente ha affidato il ricorso, non è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, i quali, oltre che e specifici, non risultavano subordinati all'accoglimento del primo motivo di appello, bensì, al contrario, al mancato accoglimento del medesimo; pertanto, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata per omesso esame di motivi di gravame specifici e ritualmente sottoposti al vaglio della Corte d'appello.

Considerato che la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione e la sussistenza del vizio di motivazione denunciato imporrebbero un nuovo esame, mediante rinvio al giudice di merito, che però è precluso dalla intervenuta prescrizione del reato contestato - maturata in data 14 novembre 2021 (data di emissione dell'ultima fattura) -, che impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 8, d.lgs. 74/2000 - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con esercizio dell'attività in Erbusco, al fine' di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso, nell'anno 2011, fatture per operazioni inesistenti nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." - e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che alle pene accessorie previste dalla legge. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello attinenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. (secondo motivo d'appello) ed alla rideterminazione della pena inflitta al prevenuto nei limiti più prossimi ai minimi edittali (terzo motivo d'appello). Ritenuto che il motivo cui il ricorrente ha affidato il ricorso, non è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, i quali, oltre che e specifici, non risultavano subordinati all'accoglimento del primo motivo di appello, bensì, al contrario, al mancato accoglimento del medesimo; pertanto, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata per omesso esame di motivi di gravame specifici e ritualmente sottoposti al vaglio della Corte d'appello. Considerato che la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione e la sussistenza del vizio di motivazione denunciato imporrebbero un nuovo esame, mediante rinvio al giudice di merito, che però è precluso dalla intervenuta prescrizione del reato contestato - maturata in data 14 novembre 2021 (data di emissione dell'ultima fattura) -, che impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore La P
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