CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 31267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2494/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in atti -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già SOCIETA’ per la GESTIONE di ATTIVITA’, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in atti -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa -intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 984/2019 depositata in data11/6/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di correntista, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di garante, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allegando di aver stipulato con l’istituto di credito un contratto di conto corrente affidato, un contratto di mutuo fondiario e un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e di aver rilevato l’applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici nonché di commissioni di massimo scoperto non pattuite. Chiedevano che venisse conseguentemente rideterminato il saldo per ciascun rapporto bancario e proponevano domanda di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati e di risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 719/2016, dichiarava inammissibili le domande di accertamento e ripetizione riferite ai conti e rigettava la domanda concernente il mutuo. 2. La Corte distrettuale di Torino, a seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], giudizio in cui interveniva la Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ai rapporti di conto corrente, riteneva fondata l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione del processo interrotto formulata dall’appellata e dalla terza intervenuta. Rilevava, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 80, comma 1, T.U.B. e 2, comma 1, lett. a), d.l. 99/2017, nel periodo intercorrente tra la notifica dell’atto di citazione in appello e la scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio, cosicchéil processo si era interrotto nel momento in cui si era verificato l’evento. Riteneva che la conoscenza che determinava il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., fosse la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione (in data 31 luglio 2017) in [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (del 25 giugno 2017) che aveva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Osservava che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, la riassunzione avrebbe dovuto aver luogo entro il 30 novembre 2017, aggiungendo che non assumeva rilievo che il processo fosse stato dichiarato interrotto alla prima udienza del 9 gennaio 2018, dato che tale dichiarazione aveva avuto natura meramente ricognitiva. Pertanto, una volta constatato che il ricorso per riassunzione era stato depositato in cancelleria in data 9 aprile 2018, quando l’estinzione si era già irrimediabilmente verificata, dichiarava l’estinzione del processo di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 giugno 2019, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 305 cod. proc. civ.: il dies a quo dal quale doveva essere fatto decorrere il termine per la riassunzione del processo andava individuato – spiegano i ricorrenti – non nel momento in cui si era verificata la causa interruttiva, bensì nel diverso e successivo momento a partire dal quale la parte interessata alla riassunzione aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, conoscenza legale a cui si perveniva soltanto a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione oppure in virtù di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione. Nel caso di specie la conoscenza legale dell’evento doveva essere fatta risalire all’udienza (in data 9 gennaio 2018) dinanzi al giudice istruttore, in occasione della quale era stata data lettura dell’ordinanza che aveva disposto l’interruzione del processo. Pertanto, dato che parte appellante aveva tempestivamente depositato il ricorso di cui all’art. 303 cod. proc. civ. nel termine di tre mesi dalla conoscenza legale della causa interruttiva, la richiesta di declaratoria di estinzione del processo ex adverso formulata doveva ineluttabilmente essere disattesa. 5. Il motivo è fondato. La sentenza n. 12154/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima». Il senso di questa affermazione (come è stato di recente puntualizzato da Cass. 22714/2025 e da Cass. 27215/2025) è chiaramente quello di scindere il profilo della «automatica interruzione del processo» da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale rimane in ogni caso collegata alla «dichiarazione giudiziale dell’interruzione». E anche il tema della conoscenza legale necessaria per individuare il dies a quo si pone, ma con riferimento (non all’evento interruttivo, bensì) all’ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione; la quale è «già … conosciuta nei casi di pronuncia in udienza» oppure «va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata … anche dall’ufficio giudiziario». Dunque, il termine per la riassunzione previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. in tanto decorre, in quanto ci sia stata un’interruzione dichiarata dal giudice; del pari, il procedimento non può essere riassunto se non sia quiescente e tale condizione di quiescenza non può verificarsi se non a seguito di una declaratoria di interruzione da parte del giudice. A questi principi non si è attenuta la Corte distrettuale, la quale ha ritenuto che il termine per la riassunzione fosse decorso dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, fatta risalire alla data di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del decreto ministeriale di sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, piuttosto che dalla dichiarazione di interruzione avvenuta in udienza, che ha erroneamente considerato di natura “meramente ricognitiva” della causa interruttiva già verificatasi e conosciuta legalmente. 6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna