Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:12
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0084
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24 FEBBRAIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La causa odierna è in sostanza una variante della causa Politi (43-71) sulla quale vi siete pronunciati il 14 dicembre 1971. Mi limiterò quindi ad integrare i punti non ancora esaminati.
Nel 1966, 1968 e 1969 la [OSCURATO:PERSONA] importava carne di vitello dai paesi membri e dai paesi terzi. Le autorità italiane applicavano ad ogni operazione il «diritto di statistica» e «il diritto per servizi amministrativi», gravami che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva incompatibili con l'art. 12 del regolamento n. 14/64 del 5 febbraio 1964 (GU pag. 562), relativo ad una graduale organizzazione di mercato nel settore della carne bovina, nonché incompatibili con gli artt. 20 e 22 del regolamento n. 805/68 del 27 giugno 1968 (
GU L 148, pag. 24
). Detti regolamenti vietavano agli Stati membri la riscossione di ogni dazio d'effetto equivalente a decorrere dall'entrata in vigore del sistema di prelievi, in quanto incompatibile con le norme dei regolamenti stessi.
[OSCURATO:PERSONA] quindi promuoveva un procedimento ingiuntivo nei confronti dello Stato per chiedere il rimborso di quanto riteneva di aver ingiustamente versato.
Il Presidente del tribunale di Torino — che ignorava la vostra sentenza del 14 dicembre 1971 — si dichiarava competente quanto alla domanda di parte, ma riteneva necessario interpellarvi in via pregiudiziale su varie questioni connesse con le norme comunitarie menzionate più sopra.
La vostra competenza è indubbia e le eccezioni sollevate nella causa Politi dal rappresentante della Repubblica italiana non sono state ora risollevate in udienza in considerazione della vostra pronuncia ed anche forse di quanto ha esposto nel le sue conclusioni il compianto avvocato generale Dutheillet de Lamothe.
I punti fondamentali sono cinque:
1.
Se il significato dell'espressione «dazi di effetto equivalente» sia uguale nell'art. 12 del regolamento n. 14/64 e nell'art. 20 del regolamento n. 805/68 e negli artt. 9 e segg. del trattato CEE.
2.
Se il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi, riscossi in Italia per periodi piuttosto lunghi, si debbono considerare dazi di effetto equivalente secondo la nozione cui si richiamano i regolamenti 14/64 e 805/68.
3.
Se le disposizioni di detti regolamenti, che vietano agli Stati membri di riscuotere dazi di effetto equivalente, abbiano efficacia immediata e generino diritti soggettivi a favore dei singoli.
4.
Da quale momento tali norme abbiano cominciato a produrre i loro effetti.
5.
Se in caso di conflitto tra diritto interno — anche posteriore — e diritto comunitario, quest'ultimo debba avere la preminenza.
Questione n. 1
Basterà richiamarsi alla sentenza Politi ed applicare i principi ivi sanciti all'importazione di carne bovina, che non differisce in sostanza dall'importazione di carne suina.
La nozione di «dazi di effetto equivalente» deve avere la stessa portata in tutti i regolamenti che disciplinano le organizzazioni di mercato, portata che deve coincidere con quella dell'espressione contenuta nell'art. 9 del trattato (vedasi anche la sentenza 24-68 del 1
o
luglio 1969, [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica italiana, [OSCURATO:PERSONA]. XV, pag. 193).
L'affermazione vale anche per l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 14/64 e per l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 805/68.
Questione n. 2
Il «diritto di statistica» e il «diritto per servizi amministrativi» costituiscono «tasse d'effetto equivalente» nel senso che si deve attribuire all'espressione contenuta nei regolamenti agricoli, come avete specificato nella motivazione della vostra sentenza del 14 dicembre 1971 (n. 7). Poiché però il punto non è stato ripreso nel dispositivo, penso che anche nella fattispecie seguirete la stessa linea di condotta.
Questione n. 3
Mi pare incontestabile che il divieto di riscuotere «dazi di effetto equivalente» sancito dai regolamenti sui mercati agricoli abbia efficacia immediata e generi diritti soggettivi. L'efficacia immediata — come avete specificato nella sentenza Politi — si oppone all'applicazione di ogni disposizione normativa interna — anche posteriore — inconciliabile con le norme comunitarie contenute nei regolamenti.
Questione n. 4
Anche il momento dal quale i regolamenti hanno cominciato ad esercitare il loro effetti si può determinare con facilità, il combinato disposto dell'art. 25 del regolamento 14/64, e dell'art. 1, nn. 1 e 3 del regolamento 82/64 (GU pag. 1626) lascia chiaramente intendere che i divieti di cui all'art. 12 del regolamento 14/64 hanno iniziato ad esercitare i loro effetti dal 1
o
novembre 1964. Pur se le necessarie disposizioni di esecuzione relative al regolamento 14/64 non fossero state emanate prima del 31 luglio 1964 (in effetti la data di emanazione è il 30 luglio 1964 — regolamento 114/64, GU pag. 2174, 112/64, GU pag. 2180 e 114/64, GU pag. 2187), rimane il fatto che la data del 31 luglio 1964 è stata sostituita dal 1
o
novembre 1964.
Quanto al regolamento 805/68, si desume dall'art. 34, n. 2, che la disciplina prevista e più precisamente i divieti di cui agli artt. 20 e 22, sono entrati in vigore il 29 luglio 1968.
La disciplina sulle importazioni di carne bovina è dunque rimasta ininterrottamente in vigore dal 1
o
novembre 1964 al momento in cui si sono effettuate le importazioni litigiose.
Questione n. 5
Il Presidente del tribunale di Torino vorrebbe infine sapere se i diritti soggettivi, creatisi per i singoli in conseguenza degli obblighi sanciti dalla disciplina comunitaria non sono mai venuti meno nel periodo che intercorre tra il momento in cui tali obblighi sono divenuti vincolanti e il momento in cui una norma interna ha abrogato una legge precedente incompatibile con la disciplina comunitaria.
Le difficoltà del giudice italiano sorgono dal fatto che la legge 24 giugno 1971, n. 447 ha abrogato le tasse in questione con retroattività insufficiente e quindi tale legge pare incompatibile con la disciplina comunitaria. Il giudice a quo vi ravvisa un conflitto.
Egli desidera quindi sapere
come
può prendere in considerazione una domanda di risarcimento di un singolo riferentesi ad una tassa illecitamente riscossa, pur se la legge interna esclude tale risarcimento o lo ammette solo in parte.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudice nazionale deve cercare un'interpretazione che consenta di conciliare nel miglior modo possibile le esigenze del diritto interno con quelle del diritto comunitario. Il giudice nazionale deve soprattutto preoccuparsi di evitare i conflitti; egli deve in primo luogo presumere che il legislatore nazionale, in caso di dubbio, non ha inteso venir meno agli obblighi che gli impone il diritto internazionale.
Se, nonostante le precauzioni del legislatore, venisse adottata una legge evidentemente e gravemente in contrasto con il diritto comunitario, il giudice nazionale non dovrà applicare il diritto interno al caso concreto, anzi la sua pronuncia sarà «contra legem» e «praeter legem».
Non credo pero che sarà necessario nella vostra pronuncia attirare l'attenzione del giudice proponente sui metodi interprefativi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], metodi d'altronde seguiti da tutti i tribunali degli Stati membri. Non è la prima volta che viene sollevata la questione: già nella causa 34-67 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. XIV, pag. 325) un giudice aveva chiesto quali conseguenze avesse l'ammissione della preminenza di una norma comunitaria direttamente applicabile nei confronti del diritto interno di opposto orientamento, più precisamente si voleva sapere se il diritto interno venisse posto nel nulla o si dovesse solo disapplicare — integralmente o parzialmente — la norma nel caso concreto.
Nella vostra sentenza del 4 aprile 1968 avete stabilito che le norme comunitarie immediatamente efficaci non limitano la facoltà del giudice nazionale competente di scegliere quello tra i mezzi giuridici offerti dall'ordinamento interno che garantisce la miglior tutela dei diritti soggettivi conferiti dalle norme comunitarie.
Nella sentenza
13-68 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. XIV, pag. 601
) avete affermato che i tribunali interni devono tutelare i diritti soggettivi derivanti dalle norme comunitarie immediatamente efficaci. Il mio collega J. Gand aveva inoltre dichiarato che tale obbligo escludeva ogni potere discrezionale dello Stato di opporsi all'esercizio di tali diritti.
Infine, nella sentenza 51-54/71 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. XIV, pag. 682) del 15 dicembre 1971, avete sostanzialmente sancito che la soluzione del problema dell'adempimento degli obblighi che il trattato impone ai singoli Stati va ricercata esclusivamente nel sistema costituzionale dei rispettivi Stati.
A mio avviso, nella fattispecie sarà quindi sufficiente limitarsi a ricordare che il giudice non deve applicare il diritto interno che si contrappone al diritto comunitario, che è di rango superiore, ma deve applicare quest'ultimo (sentenza 15 luglio 1964, ENEL, causa
6-64, [OSCURATO:PERSONA]. X, pag. 1151
— sentenza 13 febbraio 1969, [OSCURATO:PERSONA], causa
14-68, [OSCURATO:PERSONA]. XV, pag. 1
).
Il giudice deve cercare nel diritto interno un ausilio che gli consenta di applicare il diritto comunitario nel modo più efficace: egli deve preoccuparsi di perseguire lo scopo del diritto comunitario, anche se talvolta è costretto a ricorrere ai mezzi di diritto interno in modo non troppo ortodosso.
Propongo quindi di dare le seguenti risposte al Presidente del tribunale di Torino:
1.
La nozione di dazi di effetto equivalente è identica nell'art. 12, nn. 1 e 2 del regolamento 14/64, nell'art. 20, n. 2 del regolamento 805/68 e negli artt. 9 e segg. del trattato.
2.
Gli artt. 12, nn. 1 e 2 del regolamento 14/64, 20, n. 2 e 22, n. 1 del regolamento 805/68 hanno efficacia immediata e conferiscono ai singoli diritti soggettivi.
3.
Relativamente alle importazioni precedenti il 29 luglio 1968, detti diritti sono sorti il 1
o
novembre 1964 e per le importazioni successive al 29 luglio 1968 i diritti sono stati conferiti il 29 luglio 1968.
4.
In caso di conflitto tra diritto interno e diritto comunitario, quest'ultimo deve godere di un'indiscussa preminenza agli occhi del giudice.
(
1
) Traduzione dal tedesco.