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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06418/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13243/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4368/2018 depositata i l 05/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna a pagare quanto affermato dovuto per diverse prestazioni professionali rese a loro favore in qualità di avvocato.

La domanda era stata respinta dal Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, reiterando tutte le domande già svolte e le istanze istruttorie e richiedendo che fosse ammesso giuramento decisorio relativo all’an degli incarichi professionali ricevuti ; l’attore / appellante aveva anche contestato la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’Appello di Milano, prospettata d’ufficio la questione di ammissibilità dell’appello, alla luce del disposto dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva respinto l’impugnazione, pur dichiarata ammissibile, sulla base delle seguenti considerazioni: -il processo si era svolto con rito ordinario perché introdotto con atto di citazione e definito con sentenza, quindi l’appello eraammissibile, sia per l’ultrattività del rito, sia per il principio dell’apparenza; - il giuramento decisorio richiesto non era ammissibile perché, pur ammettendolo al fine di dimostrare l’ an della pretesa creditoria, un suo eventuale esito positivo avrebbe perme sso al più un riscontro sull’esistenza degli incarichi professionali contestati ma nulla avrebbe potuto dimostrare sul quantum , in relazione al quale l’appellante svolge va richieste specifiche sulla base di fatture emesse e non chiedevala determinazione del dovuto secondo i tariffari, per cuimancava la necessaria decisorietà del mezzo richiesto; - le prove orali non erano state ammesse e non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, per non essere [OSCURATO:PERSONA] presente all’udienza fissata per l’incombente indicato; - nel merito, dopo l’esame della documentazione prodotta, venivano essere confermate le valutazioni del Tribunale di Monza, rispetto alle quali erano da ritenere totalmente infondate le critiche proposte dall’appellante; - infondato anche il motivo che contesta va la pronuncia sulle spese processuali.

La Corte condannavaPalmieri al pagamento delle spese anche della fase d’appello, quantificandole in € 4.500,00, oltre accessori, in relazione all’entità del disputatum. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi che sintetizza come segue: 1) scelta del rito e improcedibilità della domanda; 2) mancata ammissione del giuramento decisorio; 3) mancata ammissione delle prove orali; 4) violazione del tariffario in punto liquidazione spese inferiori al minimo di legge, violazione delle regole dell’onere della prova per i mandati non riconosciuti; 5) inadeguatezza della liquidazione delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione dell’art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art.702 bis c.p.c. ovvero all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011”.

Secondo il ricorrente la Corte di merito, invitando le parti a discutere sul rito, avrebbe indotto le stesse a pensare che vi fossero profili di inammissibilità dell’appello, arrivando infine, dopo lo svolgimento di apposita udienza, alla conclusione contraria con elusione dei principi espressi nella sentenza n.4485/2018 della Corte di Cassazione: “Non altro.

Forse alla luce delle osservazioni della difesa del Palmieri.

In questione non era l’ammissibilità dell’appello ma del rito adottato con la domanda introduttiva”: così, letteralmente, si conclude l’argomentare del primo motivo di ricorso.

Il motivo in esame è inammissibile, perché non se ne comprendono il contenuto critico e la finalità, né l’interesse che ha il ricorrente a mettere in discussione la declaratoria di ammissibilità dell’appello dallo stesso introdotto avverso il provvedimento di rigetto della domanda all’esito del giudizio di primo grado, radicato e svoltosi con rito ordinario su iniziativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e concluso con sentenza, poi sottoposta ad appello ancora con rito ordinario, secondo modalità ritenute corrette dalla Corte di merito alla luce del principio dell’apparenza che regola le impugnazioni dei provvedimenti, con conseguentepiena esplicitazione del contraddittorio nell’ambito del rito ordinario di cognizione che esclude, in particolare, che possa essere ipotizzata una qualsivoglia limitazione dei diritti di difesa delle parti.

2. Con il secondo motivo il Palmieri lamenta la “violazione art.3 60 n. 3 e n. 5 in relazione all’art.233 e seguenti c.p.c.”.

Rileva il ricorrente che le contestazione delle controricorrenti avrebbero riguardato solo l’andelle sue pretese, non anche il quantum; la derivazione della contestazione di quest’ultima componente della domanda, che la Corte avrebbe rilevato come “implicita”, non sarebbe mai stata effettuata con la conseguenza che, una volta dimostrata l’esistenza del rapporto, l’importo dovuto doveva essere quello richiesto; secondo il ricorrente non potrebbe essere, in particolare, rilevante come contestazione del quantum la dichiarazione di controparte di aver pagato tutto il dovuto, perché non si tratterebbe di una contestazione tecnica ma di una doglianza generica affidata amere illazioni.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto inammissibile per diversi motivi il giuramento decisorio deferito da [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo– da ultimo - privo di decisività,perché anche ove fosse stato espletato utilmente in relazione all’ an della pretesa azionata, la integrale contestazione sull’utilità e sul valore delle prestazioni coinvolge, sia pure implicitamente, il quantum , per cui non avrebbe permesso la decisione della controversia sulla base del suo solo esito.

Nel dettaglio, la Corte territoriale ha osservato che il “ deferendo giuramento non avrebbe natura propriamente decisoria, limitandosi a richiedere (inammissibilmente) solo dichiarazioni sull’esistenza o meno di un rapporto giuridico o di una data situazione giuridica (mandato professionale), e talora anche a provocare parimenti inammissibili apprezzamenti su tali situazioni”, con richiamo espresso a Cass. n. 4659/1984, secondo la quale il giuramento non può essere deferito al fine di ottenere (o meno) dichiarazioni sull’esistenza di un rapporto giuridico, né per provocare espressioni di apprezzament o su situazioni di tale natura; inoltre, la richiesta di compensi non secondo le tariffe professionali ma per importi esposti in conformità alle parcelle già emesse e comunicate prima dell’introduzione del giudizio , richiederebbe comunque l’espletamentodi ulteriore attività istruttoria sul consenso raggiunto fra le parti, non essendo stato formulato alcun capo di giuramento sul punto.

La valutazione della Corte di merito in ordine all’inammissibilità del giuramento decisorio è,pertanto, non solo esistente ma articolata e sviluppata logicamente senza incongruenze,nel pieno rispetto degli obblighi motivazionali imposti dall’art. 111 Cost. e dall’art.132 c.p.c. - nonché rispondente all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in pieno rispettodel principio di diritto espresso dal Supremo consesso di questa Corte con la sentenzan. 8053/2014, reiterato nelle pronunce successive e da tempo consolidato, secondo il quale “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto contestato, a suo parere erroneamente, anche il profilo del quantum della pretesa azionata: così argomentando il ricorrente rimette però in discussione in questa sede una valutazione di merito della Corte d’Appello di Milano , giacchè riguarda l’attività di interpretazione delle domande ed eccezioni delle parti, e quindi dell’ambito della controversia, e quella di gestione della fase istruttoria sulla quale la Corte di legittimità può interloquire solo in presenza di violazioni di legge, non ricorrenti nel caso di specie - cfr. Cass. n. 9831/2014, secondo la quale “… La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula delgiuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice”; cfr. anche, per ulteriori spunti di riflessione, Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020 in tema di violazione del disposto degli art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., denunciabile in cassazione solo in presenza di prove non introdotte dalle parti ma dal Giudice al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (art.115 c.p.c.) o nel caso di attribuzione ad una prova legale di un valore differente da quello specificamente riconosciuto dal legislatore (art.116 c.p.c.).

3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione agli art.244 e 189 c.p.c.” Secondo il ricorrente il Tribunale di Monza avrebbe espresso la “personalissima” opinione secondo cui non sarebbero materia di impugnazione le istanze istruttorie non riproposte anche in caso di conclusioni non precisate per assenza del difensore; il principio enunciato dal primo Giudice e ribadito dalla Corte territoriale, secondo il quale non essendo stati ammessi con ordinanza motivata i capitoli di prova articolati da [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe dovuto reiterali in sede di precisazione delle conclusioni, non poteva essere applicato in un caso, come quello sub iudice, in cui il difensore era assente all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo in esame è palesemente infondato.

Èpacifico che le prove orali richieste da [OSCURATO:PERSONA] erano state respinte dal Tribunale di Monza e che l’attuale ricorrente non partecipò all’udienza di precisazione delle conclusioni; quindi,non reiterò in quella sede le istanze istruttorie respinte.

Non vi è alcun riferimento normativo che permetta di differenziare, quanto alla mancata reiterazione delle prove respinte, la situazione della parte che, presente all’udienza di precisazione delle conclusioni, non insista per l’ammissione delle istanze respinte,dalla situazione della parte che all’udienza di precisazione delle conclusioni non partecipiproprio.

Il ricorrente nemmeno allega, inoltre , che il tenore complessivo delle difese finali svolte - che avrebbero dovuto essere anche esplicitamente richiamate- non permettesse al Giudice di merito di valutare come effettiva rinuncia il comportamento remissivo sostanzialmente tenuto omettendo la partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado - si richiama, in proposito, l’insegnamento ripetuto di questaCorte, secondo il quale “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. …” (così, tra le altre, Cass. n.33103/2021).

4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole delle valutazioni effettuate dai Giudici di merito in modo conforme e riguardanti le singole prestazioni professionali rese, riesaminate ad una ad una, e le tariffe da prendere per esse a riferimento.

Con la critica in esame [OSCURATO:PERSONA] non identifica alcuna reale violazione di legge non apparendo di alcuna utilità a tal fine il richiamo, totalmente generico, al disposto dell’art.91 c.p.c.: non è mai stata fatta questione del mancato rispetto del tariffario - derogabile anche nei minimi per accordo tra le parti - ma si è sempre discusso delle somme specificamente richieste dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza il ricorrente mira da ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti al fine di ottenerne un’interpretazione conforme alla propria: ciò a fronte di due pronunce di merito conformi che escludono,altresì, secondo il disposto dell’art. 348 ter co 3 e 4 c.p.c., applicabile ratione temporis, la possibilità di rimettere in discussione il deciso nell’ottica del disposto dell’art.360 n. 5 c.p.c.

5. Il ricorrente lamenta con un ultimo motivo la condanna a pagare le spese processuali, che non porterebbe la specificazione degli importi riconosciuti alle controparti per le singole fasi dei processi di primo e di secondo grado, “così da rendere impossibile ogni censura”.

Non si comprenderebbe se sia stata applicata “la maggiorazione per il numero delle parti.

Se sia stata diminuita della reiterazione della domanda di condanna ex art.96 c.p.c., che poteva essere valutata in termini di soccombenza (almeno parziale, se non reciproca), e soprattutto delle digressioni in punto di ammissibilità (della domanda o) dell’appello”.

Il motivo è inammissibile.

Il fatto che non siano stati specificati gli importi per le singole fasi non ha alcuna rilevanza, dal momento che non è nemmeno allegato che non siano rispettati i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento - circostanze che potevano essere facilmente conosciute confrontando gli importi liquidati con quelli complessivi previsti in base allo scaglione di riferimento per il primo e per il secondo grado, identificato in rapporto al valore della controversia indicato dall’attore-appellante- ricorrente.La circostanza che non si dia atto nel provvedimento impugnato della maggiorazione per il numero delle parti, non si vede perché debba comportare approfondimenti oltre l’ambito della decisione espressa dal Giudice, che non ha indicato e/o motivato di avereoperato un tale aumento.

Più in generale, rimangono irrilevanti tutte le questioni sollevate in ordine alla possibilità di identificare e valorizzare una pretesa soccombenza parziale delle controricorrenti perché, dovendosi escludere che sia intervenuta condanna alle spese delleparti totalmente vittoriose, esse riguardano aspetti di merit o della pronuncia in esame, rimessi totalmente alla Corte d’Appello e non censurabili in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso proposto deve essere integralmente respinto, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, quantificate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazionerespinge il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13243/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4368/2018 depositata i l 05/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna a pagare quanto affermato dovuto per diverse prestazioni professionali rese a loro favore in qualità di avvocato. La domanda era stata respinta dal Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, reiterando tutte le domande già svolte e le istanze istruttorie e richiedendo che fosse ammesso giuramento decisorio relativo all’an degli incarichi professionali ricevuti ; l’attore / appellante aveva anche contestato la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte d’Appello di Milano, prospettata d’ufficio la questione di ammissibilità dell’appello, alla luce del disposto dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva respinto l’impugnazione, pur dichiarata ammissibile, sulla base delle seguenti considerazioni: -il processo si era svolto con rito ordinario perché introdotto con atto di citazione e definito con sentenza, quindi l’appello eraammissibile, sia per l’ultrattività del rito, sia per il principio dell’apparenza; - il giuramento decisorio richiesto non era ammissibile perché, pur ammettendolo al fine di dimostrare l’ an della pretesa creditoria, un suo eventuale esito positivo avrebbe perme sso al più un riscontro sull’esistenza degli incarichi professionali contestati ma nulla avrebbe potuto dimostrare sul quantum , in relazione al quale l’appellante svolge va richieste specifiche sulla base di fatture emesse e non chiedevala determinazione del dovuto secondo i tariffari, per cuimancava la necessaria decisorietà del mezzo richiesto; - le prove orali non erano state ammesse e non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, per non essere [OSCURATO:PERSONA] presente all’udienza fissata per l’incombente indicato; - nel merito, dopo l’esame della documentazione prodotta, venivano essere confermate le valutazioni del Tribunale di Monza, rispetto alle quali erano da ritenere totalmente infondate le critiche proposte dall’appellante; - infondato anche il motivo che contesta va la pronuncia sulle spese processuali. La Corte condannavaPalmieri al pagamento delle spese anche della fase d’appello, quantificandole in € 4.500,00, oltre accessori, in relazione all’entità del disputatum. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi che sintetizza come segue: 1) scelta del rito e improcedibilità della domanda; 2) mancata ammissione del giuramento decisorio; 3) mancata ammissione delle prove orali; 4) violazione del tariffario in punto liquidazione spese inferiori al minimo di legge, violazione delle regole dell’onere della prova per i mandati non riconosciuti; 5) inadeguatezza della liquidazione delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione dell’art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art.702 bis c.p.c. ovvero all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011”. Secondo il ricorrente la Corte di merito, invitando le parti a discutere sul rito, avrebbe indotto le stesse a pensare che vi fossero profili di inammissibilità dell’appello, arrivando infine, dopo lo svolgimento di apposita udienza, alla conclusione contraria con elusione dei principi espressi nella sentenza n.4485/2018 della Corte di Cassazione: “Non altro. Forse alla luce delle osservazioni della difesa del Palmieri. In questione non era l’ammissibilità dell’appello ma del rito adottato con la domanda introduttiva”: così, letteralmente, si conclude l’argomentare del primo motivo di ricorso. Il motivo in esame è inammissibile, perché non se ne comprendono il contenuto critico e la finalità, né l’interesse che ha il ricorrente a mettere in discussione la declaratoria di ammissibilità dell’appello dallo stesso introdotto avverso il provvedimento di rigetto della domanda all’esito del giudizio di primo grado, radicato e svoltosi con rito ordinario su iniziativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e concluso con sentenza, poi sottoposta ad appello ancora con rito ordinario, secondo modalità ritenute corrette dalla Corte di merito alla luce del principio dell’apparenza che regola le impugnazioni dei provvedimenti, con conseguentepiena esplicitazione del contraddittorio nell’ambito del rito ordinario di cognizione che esclude, in particolare, che possa essere ipotizzata una qualsivoglia limitazione dei diritti di difesa delle parti. 2. Con il secondo motivo il Palmieri lamenta la “violazione art.3 60 n. 3 e n. 5 in relazione all’art.233 e seguenti c.p.c.”. Rileva il ricorrente che le contestazione delle controricorrenti avrebbero riguardato solo l’andelle sue pretese, non anche il quantum; la derivazione della contestazione di quest’ultima componente della domanda, che la Corte avrebbe rilevato come “implicita”, non sarebbe mai stata effettuata con la conseguenza che, una volta dimostrata l’esistenza del rapporto, l’importo dovuto doveva essere quello richiesto; secondo il ricorrente non potrebbe essere, in particolare, rilevante come contestazione del quantum la dichiarazione di controparte di aver pagato tutto il dovuto, perché non si tratterebbe di una contestazione tecnica ma di una doglianza generica affidata amere illazioni. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto inammissibile per diversi motivi il giuramento decisorio deferito da [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo– da ultimo - privo di decisività,perché anche ove fosse stato espletato utilmente in relazione all’ an della pretesa azionata, la integrale contestazione sull’utilità e sul valore delle prestazioni coinvolge, sia pure implicitamente, il quantum , per cui non avrebbe permesso la decisione della controversia sulla base del suo solo esito. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha osservato che il “ deferendo giuramento non avrebbe natura propriamente decisoria, limitandosi a richiedere (inammissibilmente) solo dichiarazioni sull’esistenza o meno di un rapporto giuridico o di una data situazione giuridica (mandato professionale), e talora anche a provocare parimenti inammissibili apprezzamenti su tali situazioni”, con richiamo espresso a Cass. n. 4659/1984, secondo la quale il giuramento non può essere deferito al fine di ottenere (o meno) dichiarazioni sull’esistenza di un rapporto giuridico, né per provocare espressioni di apprezzament o su situazioni di tale natura; inoltre, la richiesta di compensi non secondo le tariffe professionali ma per importi esposti in conformità alle parcelle già emesse e comunicate prima dell’introduzione del giudizio , richiederebbe comunque l’espletamentodi ulteriore attività istruttoria sul consenso raggiunto fra le parti, non essendo stato formulato alcun capo di giuramento sul punto. La valutazione della Corte di merito in ordine all’inammissibilità del giuramento decisorio è,pertanto, non solo esistente ma articolata e sviluppata logicamente senza incongruenze,nel pieno rispetto degli obblighi motivazionali imposti dall’art. 111 Cost. e dall’art.132 c.p.c. - nonché rispondente all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in pieno rispettodel principio di diritto espresso dal Supremo consesso di questa Corte con la sentenzan. 8053/2014, reiterato nelle pronunce successive e da tempo consolidato, secondo il quale “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”. [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto contestato, a suo parere erroneamente, anche il profilo del quantum della pretesa azionata: così argomentando il ricorrente rimette però in discussione in questa sede una valutazione di merito della Corte d’Appello di Milano , giacchè riguarda l’attività di interpretazione delle domande ed eccezioni delle parti, e quindi dell’ambito della controversia, e quella di gestione della fase istruttoria sulla quale la Corte di legittimità può interloquire solo in presenza di violazioni di legge, non ricorrenti nel caso di specie - cfr. Cass. n. 9831/2014, secondo la quale “… La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula delgiuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice”; cfr. anche, per ulteriori spunti di riflessione, Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020 in tema di violazione del disposto degli art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., denunciabile in cassazione solo in presenza di prove non introdotte dalle parti ma dal Giudice al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (art.115 c.p.c.) o nel caso di attribuzione ad una prova legale di un valore differente da quello specificamente riconosciuto dal legislatore (art.116 c.p.c.). 3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione agli art.244 e 189 c.p.c.” Secondo il ricorrente il Tribunale di Monza avrebbe espresso la “personalissima” opinione secondo cui non sarebbero materia di impugnazione le istanze istruttorie non riproposte anche in caso di conclusioni non precisate per assenza del difensore; il principio enunciato dal primo Giudice e ribadito dalla Corte territoriale, secondo il quale non essendo stati ammessi con ordinanza motivata i capitoli di prova articolati da [OSCURATO:PERSONA], questi avrebbe dovuto reiterali in sede di precisazione delle conclusioni, non poteva essere applicato in un caso, come quello sub iudice, in cui il difensore era assente all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo in esame è palesemente infondato. Èpacifico che le prove orali richieste da [OSCURATO:PERSONA] erano state respinte dal Tribunale di Monza e che l’attuale ricorrente non partecipò all’udienza di precisazione delle conclusioni; quindi,non reiterò in quella sede le istanze istruttorie respinte. Non vi è alcun riferimento normativo che permetta di differenziare, quanto alla mancata reiterazione delle prove respinte, la situazione della parte che, presente all’udienza di precisazione delle conclusioni, non insista per l’ammissione delle istanze respinte,dalla situazione della parte che all’udienza di precisazione delle conclusioni non partecipiproprio. Il ricorrente nemmeno allega, inoltre , che il tenore complessivo delle difese finali svolte - che avrebbero dovuto essere anche esplicitamente richiamate- non permettesse al Giudice di merito di valutare come effettiva rinuncia il comportamento remissivo sostanzialmente tenuto omettendo la partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado - si richiama, in proposito, l’insegnamento ripetuto di questaCorte, secondo il quale “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. …” (così, tra le altre, Cass. n.33103/2021). 4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole delle valutazioni effettuate dai Giudici di merito in modo conforme e riguardanti le singole prestazioni professionali rese, riesaminate ad una ad una, e le tariffe da prendere per esse a riferimento. Con la critica in esame [OSCURATO:PERSONA] non identifica alcuna reale violazione di legge non apparendo di alcuna utilità a tal fine il richiamo, totalmente generico, al disposto dell’art.91 c.p.c.: non è mai stata fatta questione del mancato rispetto del tariffario - derogabile anche nei minimi per accordo tra le parti - ma si è sempre discusso delle somme specificamente richieste dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza il ricorrente mira da ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti al fine di ottenerne un’interpretazione conforme alla propria: ciò a fronte di due pronunce di merito conformi che escludono,altresì, secondo il disposto dell’art. 348 ter co 3 e 4 c.p.c., applicabile ratione temporis, la possibilità di rimettere in discussione il deciso nell’ottica del disposto dell’art.360 n. 5 c.p.c. 5. Il ricorrente lamenta con un ultimo motivo la condanna a pagare le spese processuali, che non porterebbe la specificazione degli importi riconosciuti alle controparti per le singole fasi dei processi di primo e di secondo grado, “così da rendere impossibile ogni censura”. Non si comprenderebbe se sia stata applicata “la maggiorazione per il numero delle parti. Se sia stata diminuita della reiterazione della domanda di condanna ex art.96 c.p.c., che poteva essere valutata in termini di soccombenza (almeno parziale, se non reciproca), e soprattutto delle digressioni in punto di ammissibilità (della domanda o) dell’appello”. Il motivo è inammissibile. Il fatto che non siano stati specificati gli importi per le singole fasi non ha alcuna rilevanza, dal momento che non è nemmeno allegato che non siano rispettati i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento - circostanze che potevano essere facilmente conosciute confrontando gli importi liquidati con quelli complessivi previsti in base allo scaglione di riferimento per il primo e per il secondo grado, identificato in rapporto al valore della controversia indicato dall’attore-appellante- ricorrente.La circostanza che non si dia atto nel provvedimento impugnato della maggiorazione per il numero delle parti, non si vede perché debba comportare approfondimenti oltre l’ambito della decisione espressa dal Giudice, che non ha indicato e/o motivato di avereoperato un tale aumento. Più in generale, rimangono irrilevanti tutte le questioni sollevate in ordine alla possibilità di identificare e valorizzare una pretesa soccombenza parziale delle controricorrenti perché, dovendosi escludere che sia intervenuta condanna alle spese delleparti totalmente vittoriose, esse riguardano aspetti di merit o della pronuncia in esame, rimessi totalmente alla Corte d’Appello e non censurabili in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso proposto deve essere integralmente respinto, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, quantificate come in dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazionerespinge il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a