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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19448/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO2720 SGROI, CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 770/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 25/10/2022 R.G.N. 452/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].con sentenza n.770/22, la Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avvisoNumero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026di addebito emesso dall’Inps relativamente ai contributidovuti alla Gestione artigiani cui l’ente lo aveva iscrittod’ufficio.Secondo la Corte era dimostrato che Combi, pur essendoamministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., ne era anchesocio e aveva svolto in maniera prevalente e abitualemancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava in 60giorni il termine per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione degli artt.2 e 3 l. n.443/85, per avere laCorte ritenuto sussistenti i caratteri dell’abitualità,professionalità e prevalenza dell’attività lavorativa delricorrente entro la società.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione dell’art.5 l. n.443/85, in relazione all’art.4,co.8 l. n.463/59 e all’art.3 l. n.1533/56, per avere laCorte confermato l’iscrizione d’ufficio alla gestioneartigiani nonostante la società fosse iscritta in Inpsindustria.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione degli artt.2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.,per avere la Corte erroneamente valutato gli elementiistruttori acquisiti al processo.I tre motivi possono essere esaminati congiuntamentedata la loro intima connessione, e sono infondati.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026Va innanzitutto osservato che si verte in tema di doppiapronuncia conforme, fondata sull’accertamento deimedesimi fatti, non più sindacabili in questa sede se nonnei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.; norma noninvocata in alcuno dei motivi di ricorso.In particolare, la sentenza ha accertato che la societàsvolgeva attività meccanica di elaborazione dati a favoredei clienti.

Tale attività è stata ritenuta di naturaartigiana, a dispetto della formale iscrizione della societàal settore industria.I motivi non contestano tale qualificazione, del restocondivisibile, ma pongono in discussione l’iscrizione delsocio alla gestione artigiani allorché la società siainquadrata nel settore industria, e non iscritta all’albodelle imprese artigiane.Tale censura è infondata, dovendo ribadirsi il principioper cui, una volta acclarata la natura artigianadell’attività d’impresa, la mancata iscrizione all’albo delleimprese artigiane è irrilevante ai fini previdenziali, poichél’obbligo contributivo non poggia sull’iscrizione all’albo,non avendo essa funzione costitutiva (Cass.n.910/2026,Cass.n.1680/2021).

Occorre bensì che l’attività artigianasia svolta prevalentemente con lavoro personale, anchemanuale, nel processo produttivo, con conseguentepreminenza del fattore lavoro sul fattore capitale(Cass.n.21703/2017,nn.17996/2011,12012/2011).I motivi non contestano la prevalenza del fattore lavorosul fattore capitale, ma incentrano la censura sul fattoche il ricorrente, siccome anche amministratore dellasocietà, non svolgesse in prevalenza attività lavorativa inseno alla società.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026Sul punto, come detto, la sentenza si basa su unaccertamento conforme, nel doppio grado di giudizio, enon più sindacabile, in base al quale è stato affermatoche il ricorrente: a) in prevalenza era addetto allaelaborazione dei dati contabili, caricando anche datiinformatici; b) si recava in banca e presso clienticonsegnando e ritirando documenti.Tali risultanze, da cui è stata tratta la prevalenza eabitualità di attività lavorativa su quella gestoria dellasocietà, sono state evinte dalle dichiarazioni delricorrente stesso e del fratello, le quali - sebbene nonaventi valore di prova legale, come affermato nellasentenza impugnata - hanno costituito il fondamento dellibero apprezzamento probatorio della Corte.Va dunque escluso, rispetto al terzo motivo di ricorso,che sia stato violato l’art.2700 c.c. e che la Corte abbialiberamente valutabili, così come la Corte dà atto che laprova del credito contributivo spettava all’Inps,reputando però tale prova raggiunta.

Per il resto, ilmotivo si mostra inammissibile laddove critical’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte senzarispettare i limiti fissati dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.Quanto poi alla mancata contestazione dell’Inps (art.115c.p.c.), il terzo motivo si mostra generico laddove nonriporta specificamente il contenuto degli atti difensividell’Inps da cui emergerebbe la non contestazione, cosìcome è generico laddove non specifica se la noncontestazione abbia riguardato l’unico elementorilevante, ovvero l’assenza di attività lavorativa delricorrente in seno alla società.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, conData pubblicazione 12/06/2026condanna al pagamento delle spese secondosoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite liquidate in euro 200,00per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso ilrigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO2720 SGROI, CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 770/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 25/10/2022 R.G.N. 452/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].con sentenza n.770/22, la Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avvisoNumero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026di addebito emesso dall’Inps relativamente ai contributidovuti alla Gestione artigiani cui l’ente lo aveva iscrittod’ufficio.Secondo la Corte era dimostrato che Combi, pur essendoamministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., ne era anchesocio e aveva svolto in maniera prevalente e abitualemancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava in 60giorni il termine per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione degli artt.2 e 3 l. n.443/85, per avere laCorte ritenuto sussistenti i caratteri dell’abitualità,professionalità e prevalenza dell’attività lavorativa delricorrente entro la società.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione dell’art.5 l. n.443/85, in relazione all’art.4,co.8 l. n.463/59 e all’art.3 l. n.1533/56, per avere laCorte confermato l’iscrizione d’ufficio alla gestioneartigiani nonostante la società fosse iscritta in Inpsindustria.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce errataapplicazione degli artt.2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.,per avere la Corte erroneamente valutato gli elementiistruttori acquisiti al processo.I tre motivi possono essere esaminati congiuntamentedata la loro intima connessione, e sono infondati.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026Va innanzitutto osservato che si verte in tema di doppiapronuncia conforme, fondata sull’accertamento deimedesimi fatti, non più sindacabili in questa sede se nonnei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.; norma noninvocata in alcuno dei motivi di ricorso.In particolare, la sentenza ha accertato che la societàsvolgeva attività meccanica di elaborazione dati a favoredei clienti. Tale attività è stata ritenuta di naturaartigiana, a dispetto della formale iscrizione della societàal settore industria.I motivi non contestano tale qualificazione, del restocondivisibile, ma pongono in discussione l’iscrizione delsocio alla gestione artigiani allorché la società siainquadrata nel settore industria, e non iscritta all’albodelle imprese artigiane.Tale censura è infondata, dovendo ribadirsi il principioper cui, una volta acclarata la natura artigianadell’attività d’impresa, la mancata iscrizione all’albo delleimprese artigiane è irrilevante ai fini previdenziali, poichél’obbligo contributivo non poggia sull’iscrizione all’albo,non avendo essa funzione costitutiva (Cass.n.910/2026,Cass.n.1680/2021). Occorre bensì che l’attività artigianasia svolta prevalentemente con lavoro personale, anchemanuale, nel processo produttivo, con conseguentepreminenza del fattore lavoro sul fattore capitale(Cass.n.21703/2017,nn.17996/2011,12012/2011).I motivi non contestano la prevalenza del fattore lavorosul fattore capitale, ma incentrano la censura sul fattoche il ricorrente, siccome anche amministratore dellasocietà, non svolgesse in prevalenza attività lavorativa inseno alla società.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Data pubblicazione 12/06/2026Sul punto, come detto, la sentenza si basa su unaccertamento conforme, nel doppio grado di giudizio, enon più sindacabile, in base al quale è stato affermatoche il ricorrente: a) in prevalenza era addetto allaelaborazione dei dati contabili, caricando anche datiinformatici; b) si recava in banca e presso clienticonsegnando e ritirando documenti.Tali risultanze, da cui è stata tratta la prevalenza eabitualità di attività lavorativa su quella gestoria dellasocietà, sono state evinte dalle dichiarazioni delricorrente stesso e del fratello, le quali - sebbene nonaventi valore di prova legale, come affermato nellasentenza impugnata - hanno costituito il fondamento dellibero apprezzamento probatorio della Corte.Va dunque escluso, rispetto al terzo motivo di ricorso,che sia stato violato l’art.2700 c.c. e che la Corte abbialiberamente valutabili, così come la Corte dà atto che laprova del credito contributivo spettava all’Inps,reputando però tale prova raggiunta. Per il resto, ilmotivo si mostra inammissibile laddove critical’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte senzarispettare i limiti fissati dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.Quanto poi alla mancata contestazione dell’Inps (art.115c.p.c.), il terzo motivo si mostra generico laddove nonriporta specificamente il contenuto degli atti difensividell’Inps da cui emergerebbe la non contestazione, cosìcome è generico laddove non specifica se la noncontestazione abbia riguardato l’unico elementorilevante, ovvero l’assenza di attività lavorativa delricorrente in seno alla società.Numero registro generale 8948/2023Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 19448/2026Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, conData pubblicazione 12/06/2026condanna al pagamento delle spese secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite liquidate in euro 200,00per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge; ai sensi del d.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso ilrigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino
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