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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35094/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti la sentenza impugnata e il ricorso ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia in questione alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti la sentenza impugnata e il ricorso ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia in questione alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris