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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 38872/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa in data 28 ottobre 2022 dal G.V.P. del Tribunale di Velletri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1 proc. 5226/18) e 648-ter.1 cod. pen. (capi 1, 2, 3, 4, 5 proc. 1728/21), commessi in Pomezia negli anni 2019 e 2020 e in Anzio negli anni 2019, 2020 e 2021.

Letta la memoria trasmessa il 29 ottobre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'assegnazione del procedimento alla sezione di competenza, con fissazione dell'udienza pubblica di discussione.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dei reati di autoriciclaggio, sotto il profilo della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure generiche non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno adeguatamente ricostruito le vicende: si vedano, in particolare, le pagine da 17 a 24 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso abbia utilizzato provviste, costituenti risparmio fiscale derivante dai delitti di evasione, attraverso trasferimenti dalla C.S.C. [OSCURATO:PERSONA]., della quale l'imputato era rappresentante legale, o da altre società gestite di fatto dallo stesso imputato, su conti correnti di società a lui comunque riconducibili o su conti correnti dell'imputato stesso, per finanziare le operazioni commerciali indicate nei capi di incolpazione, rendendo obiettivamente più difficoltosa la individuazione di tali provviste finanziarie perché reimpiegate in immobili (capi 4 e 5) o in attività economiche e imprenditoriali (capi 1, 2 e 3), avendo la Corte di merito puntualizzato che, in tutte le condotte contestate, ciascuna delle condotte di trasferimento del denaro era caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio finalizzato ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine della provvista di denaro che si intendeva occultare, integrando così gli elementi costitutivi del contestato reatop Ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza del reato associativo è anch'esso manifestamente infondato, in quanto sostanzialmente volto a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite (v. pagine da 4 a 17 della decisione impugnata), hanno sottolineato l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari volti a compensare gli oneri tributari e previdenziali aziendali, nel quale l'imputato figurava come amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] consortile/ed amministratore di fatto di varie altre società operanti nello stesso territorio, ma in diversi settori economici, e, avvalendosi di tali strutture sociali, nonché del contributo di consulenti fiscali a lui legati da un vincolo fiduciario, operava stabilmente nella perpetrazione di una serie indeterminata di reati tributari essenzialmente intesi alla formazione e al conseguente utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, richiamando in tal senso l'attività captativa avente ad oggetto il contenuto di comunicazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e vari consulenti.

Osservato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa in data 28 ottobre 2022 dal G.V.P. del Tribunale di Velletri, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1 proc. 5226/18) e 648-ter.1 cod. pen. (capi 1, 2, 3, 4, 5 proc. 1728/21), commessi in Pomezia negli anni 2019 e 2020 e in Anzio negli anni 2019, 2020 e 2021. Letta la memoria trasmessa il 29 ottobre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'assegnazione del procedimento alla sezione di competenza, con fissazione dell'udienza pubblica di discussione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dei reati di autoriciclaggio, sotto il profilo della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure generiche non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno adeguatamente ricostruito le vicende: si vedano, in particolare, le pagine da 17 a 24 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso abbia utilizzato provviste, costituenti risparmio fiscale derivante dai delitti di evasione, attraverso trasferimenti dalla C.S.C. [OSCURATO:PERSONA]., della quale l'imputato era rappresentante legale, o da altre società gestite di fatto dallo stesso imputato, su conti correnti di società a lui comunque riconducibili o su conti correnti dell'imputato stesso, per finanziare le operazioni commerciali indicate nei capi di incolpazione, rendendo obiettivamente più difficoltosa la individuazione di tali provviste finanziarie perché reimpiegate in immobili (capi 4 e 5) o in attività economiche e imprenditoriali (capi 1, 2 e 3), avendo la Corte di merito puntualizzato che, in tutte le condotte contestate, ciascuna delle condotte di trasferimento del denaro era caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio finalizzato ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine della provvista di denaro che si intendeva occultare, integrando così gli elementi costitutivi del contestato reatop Ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza del reato associativo è anch'esso manifestamente infondato, in quanto sostanzialmente volto a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite (v. pagine da 4 a 17 della decisione impugnata), hanno sottolineato l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari volti a compensare gli oneri tributari e previdenziali aziendali, nel quale l'imputato figurava come amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] consortile/ed amministratore di fatto di varie altre società operanti nello stesso territorio, ma in diversi settori economici, e, avvalendosi di tali strutture sociali, nonché del contributo di consulenti fiscali a lui legati da un vincolo fiduciario, operava stabilmente nella perpetrazione di una serie indeterminata di reati tributari essenzialmente intesi alla formazione e al conseguente utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, richiamando in tal senso l'attività captativa avente ad oggetto il contenuto di comunicazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e vari consulenti. Osservato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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