Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 luglio 2021

Cassazione n. 46984/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Liberta' di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza sopra indicata che confermava l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce il 28/9/2020; osserva: Il ricorso dà atto che l'avviso di deposito della ordinanza impugnata è stato notificato il 26/7/2021.

Da tale data, quindi, decorreva il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen. per il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del riesame.

Il ricorso, però, è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 9 settembre 2021, ovvero il quindicesimo giorno, quindi fuori termine.

L'impugnazione è, quindi, inammissibile conseguendone l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Ro •osì seciso il 18 ottobre 2021 Il C estensore il Presi te Pie tefano Anna cuoio [OSCURATO:PERSONA] iL 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Liberta' di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza sopra indicata che confermava l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce il 28/9/2020; osserva: Il ricorso dà atto che l'avviso di deposito della ordinanza impugnata è stato notificato il 26/7/2021. Da tale data, quindi, decorreva il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen. per il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del riesame. Il ricorso, però, è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 9 settembre 2021, ovvero il quindicesimo giorno, quindi fuori termine. L'impugnazione è, quindi, inammissibile conseguendone l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ro •osì seciso il 18 ottobre 2021 Il C estensore il Presi te Pie tefano Anna cuoio [OSCURATO:PERSONA] iL 2
Sentenza Cassazione n. 46984/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris