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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00778/2023

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to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3900/2020 della Corte di Appello di Napoli depositata il 04.01.2021 N.R.G. 5209/2014.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e no n suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate inEuro 1.800,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Roma, 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3900/2020 della Corte di Appello di Napoli depositata il 04.01.2021 N.R.G. 5209/2014. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e no n suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate inEuro 1.800,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 00778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris