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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 25276/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37299/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappre- sentata e difes a dagli avv oca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ZANI; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2072/2019depositata il 21 /0 5 /201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2008 l’acquirente,cooperativa Friulvini, conveniva dinanzi al Tri- bunale di Treviso il venditore [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per ina- dempimento (aliud pro alio) di una compravendita di vini, la 2di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

Il convenuto chia- mava in garanzia la fornitrice azienda agricola Fossaluzza.

Quest’ultima si difendeva allegando di essere estranea alle vicende di causa.Il tito- lare [OSCURATO:PERSONA] l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai diciotto documenti di trasporto allegati all'atto di citazione, contestavaaltresì l’autenticità delle d ue fatture prodotte dal convenuto, formalizzava querela di falso avverso i menzionati docu- menti, nonchéavverso altri documenti di trasporto prodotti dal conve- nuto.L’istruzione probatoria verteva essenzialmente sullo svolgimento di c.t.u. grafologicaper la verifica della provenienza delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto da parte del titolare dell’azienda agri- cola, nonch é sul l’ assunzione d i testimonianze, tra le quali quelle del titolare e di dipendenti di una ditta di trasporto che si assumeva avesse compiuto la consegna dei vini, trasportandoli direttamente dall’azienda agricola alla Friulvini.

La perizia calligrafica accertava la falsità delle sottoscrizioni, mentre l’istruttoria orale consentiva di ritenere provato che la partita di vini in contestazione provenissero effettivamente dall’azienda Fossaluzza.

In particolare,un teste dichiarava che, al mo- mento del carico presso l’aziendaagricola, le bolle di trasporto veni- vano consegnate ad un dipendente di quest’ultima, che le restituiva firmate e timbrate.

Sutale saliente punto di fatto, la sentenza di primo grado si esprimeva neitermini seguenti: « Risulta quindi che, pur non essendo genuina la firma di [OSCURATO:PERSONA] sui documenti di tra- sporto (circostanza che facil mente può essere spiegata, ipotizzando che la stessa possa esserestata apposta dal preposto al magazzino, considerato peraltro che anche il timbro ivi apposto appartiene alla ditta), i vini di cui di discute provenissero effettivamente dall'azienda terzachiamata».

Tale conclusione imponeva agli occhi del Tribunale di Treviso una revisione dell’ammissibilità (rectius: della rilevanza) della 3di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. querela di falso: «Nel caso in esame, il giudizio di ammissibilità della querela e la relativa autorizzazione alla presentazione erano stati espressi […] sulla scorta delle sole risultanze documentali, che appari- vano rilevanti ai fini della decisione.All'esito dell’istruttoria orale […] , i documenti impugnati di falso sono divenuti irrilevanti (e, di conse- guenza, alcun rilievo assume la falsità della loro sottoscrizione), risul- tando le avvenute forniture sicuramente provate sulla scorta delle sole prove orali.

Non vertendo su documenti aventi rilevanza ai fini della decisione, il giudizio di ammissibilità viene riv isto, in senso negativo, da parte del collegio, non sussistendo alcun interesse all'accertamento della dedotta falsità».

Su questa base, premessa la dichiarazione d’inammissibilità della querela di falso, venivano accolte in primo grado la domanda principale e la domanda di garanzia.

La pronuncia di prime cure veniva integralmente confermata in appello.

Ricorre in cassazione laterza chiamata in causa con due motivi, illu- strati da memoria.

Rimangono intimati l’attrice e il convenutoorigina- rio. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo di ricorso si censura il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per la proposizione di nuovi mezzi di prova.

In particolare, si denuncia la violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c., ove si richiede solo che la parte dimostri di non aver potuto dedurre le nuove prove nel giudizio di primo grado per causa asé non imputabile, mentre la Corte di appello ha dichiarato l’istanza di rimessione in termini inam- missibile poiché i nuovi mezzi di prova dedotti non sono incontroverti- bili.In altri termini, si censura che sentenza impugnata abbia travisato l’art. 345 co. 3 c.p.c.,giustificando l’inammissibilità della rimessione in termini sulla base di argomentazioni estraneeal contenuto della dispo- sizione. 4di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo non è fondato.

Secondo la Cortedi appello , l ’istanza di rimessione in termini non è ammissibile, poiché «parte appellante introduce […] temi irrilevanti.

Nessuno degli atti in questione implica […] alcun giudizio incontrover- tibile.

Trattasi di atti penali meramente prodromici rispetto al giudizio di cui alla dedotta fattispecie.

Trattasi […] di dimostrare l'inesistenza di rapporti commerciali inter partes attraverso il coinvolgimento dei testi escussi in prime cure in vicende di penale rilevanza (falsità) […].

Non è certo questa la sede per valutare fatti di teorica penale rilevanza.

Allo stato […] non […] sono prodotti atti […] con valore di incontrovertibi- lità».

Ne segue che, se si prescinde dall’imperfezionedi lessico giuridico in cui la Corte incorre nel qualificare la propria attività come giudizio d’inammissibilità,dalla motivazione si evince che l'evide nte inadegua- tezza probatoria dei nuovi mezzi di prova prospettati abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto a decidere per saltumsul merito di tale inadeguatezza alla stregua del criterio della c.d. ragione più li- quida.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. –Con il secondo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che documenti dichiarati falsi in sede di c.t.u. grafologica costituiscano un principio di provaper iscritto al fine di ammettere ex art. 2724 n. 1 c.c. la prova testimoniale.

Si deduce violazione dell’art.2721 c.c.

Argomenta la Corte di appello : « Q uanto al disposto dell’art. 2724 c.c.,esiste, come appare evidente, principio di prova scritta (fatto che indusse l’odierna appellante alla proposizione di querela di falso, in so- stanza la disconosciuta documentazione di cui in atti).

I documenti 5di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. oggetto di contestazione, in ogni caso, certamente costituivano principi di prova scritta dell’avvenuta negoziazione».

Argomenta viceversa la parte controricorrente: «Setutti e diciotto i documenti di trasporto sono stati dichiarati falsi dal c.t.u. grafologico, come possono gli stessi essere considerati un principio di prova scritta della provenienza dei vini dall’[OSCURATO:PERSONA]? La man- canza di ‘un principio di prova per iscritto’non avrebbe dovuto consen- tire l’ammissione delle prove testimoniali.[…] Come si fa a so stenere che esisteva un principio di prova scritta dell’avvenuta negoziazione di fronte all’accertamento che idiciotto documenti di accompagnamento erano stati dichiarati tutti falsi? È da chiedersi: può un documento di- chiarato falso costituire un principio di prova scritta?».

Se ne fa seguire la richiesta di cassazione con l’indicazione al giudice di rinvio di pro- nunciarsi sull’inammissibilità delle prove testimonialiassunte nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo non è fondato.

Nella parte rilevante, l’art. 2724 c.c. dispone: «La prova per testi- moni è ammessa in ogni caso:1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla per- sona contro laquale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato ».

Tre sono pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie legale del principio di prova per iscritto: l’esistenza di unoscritto, la provenienza dalla parte contro cui questo è prodotto , l' idoneità a rendere verosimile il fatto allegato .

I giudici di merito hanno ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero tutti e tre gli elementi.

Tale sussunzione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Esente da censure è anche la valutazione di provenienza dello scritto dall’azienda agricola Fossaluzza, che è la parte contro la quale è diretta la domanda : provenienza che è 6di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. compatibile con l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte in calceai documenti di trasporto di cui si allegava l’autografia di Gio- vanni Fossaluzza.

Infatti, la circostanzache la firma del titolare non sia genuina «facilmente può essere spiegata, ipotizzando che la stessa possa essere stata apposta dal preposto al magazzino, considerato pe- raltro che anche il timbro ivi apposto appartiene alla ditta» (così, sen- tenza di primo grado, p. 9).

La plausibilità di questa congettura, confermata implicitamente dalla Corte di appello, non è attaccata né intaccata dalle argomentazioni della parte controricorrente, sol che si tenga presente che l’accerta- mento della ricorrenza dei tre elementi che integrano la fattispecie le- gale del principio di prova per iscritto ex art. 2724 n. 1 c.c. consente un mero giudizio di verosimiglianza, cioè di corrispondenza del fatto allegato al corso ordinario degli eventi: valutazione che è semplice- mente accessoria rispetto allo svolgimento della vera e propria attività probatoria (prova testimoniale) diretta a provare il fatto allegato.

Il giudizio di sussistenza di un principio di prova per iscritto è esterno al perimetro dell’istruzione probatoria ed è compatibile finanche con l’ac- coglimento della querela di falso, in considerazione della ricostruzione preferibile dell’oggetto e della funzione di quest’ultima come accerta- mento con funzione istruttoria (aspetto non coinvolto dal la presente pronuncia, poiché nel caso di specie il provvedimento di ammissione della querela di falso è stato revocato).

L’infondatezza delsecondo motivo è sorretta dal seguente principio di diritto: «La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un docu- mento nonimpedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell’ammissioneex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni , laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile daaltre circostanze (nella specie una 7di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. perizia aveva accertatola falsità delle sottoscrizioni in calce a docu- menti di trasporto di cui si allegavache fossero stati firmati dal titolare della dittaconvenuta, ma era plausibile che le f irme fossero state ap- poste dal magazziniere, consideratoanche che il timbro sul documento appartenevaalla ditta»).

3. -L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

I resistenti sono rimasti intimatie quindi non vi è da liquidarespese del giudizio di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella previ- sta a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37299/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappre- sentata e difes a dagli avv oca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ZANI; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2072/2019depositata il 21 /0 5 /201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2008 l’acquirente,cooperativa Friulvini, conveniva dinanzi al Tri- bunale di Treviso il venditore [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per ina- dempimento (aliud pro alio) di una compravendita di vini, la 2di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il convenuto chia- mava in garanzia la fornitrice azienda agricola Fossaluzza. Quest’ultima si difendeva allegando di essere estranea alle vicende di causa.Il tito- lare [OSCURATO:PERSONA] l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai diciotto documenti di trasporto allegati all'atto di citazione, contestavaaltresì l’autenticità delle d ue fatture prodotte dal convenuto, formalizzava querela di falso avverso i menzionati docu- menti, nonchéavverso altri documenti di trasporto prodotti dal conve- nuto.L’istruzione probatoria verteva essenzialmente sullo svolgimento di c.t.u. grafologicaper la verifica della provenienza delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto da parte del titolare dell’azienda agri- cola, nonch é sul l’ assunzione d i testimonianze, tra le quali quelle del titolare e di dipendenti di una ditta di trasporto che si assumeva avesse compiuto la consegna dei vini, trasportandoli direttamente dall’azienda agricola alla Friulvini. La perizia calligrafica accertava la falsità delle sottoscrizioni, mentre l’istruttoria orale consentiva di ritenere provato che la partita di vini in contestazione provenissero effettivamente dall’azienda Fossaluzza. In particolare,un teste dichiarava che, al mo- mento del carico presso l’aziendaagricola, le bolle di trasporto veni- vano consegnate ad un dipendente di quest’ultima, che le restituiva firmate e timbrate. Sutale saliente punto di fatto, la sentenza di primo grado si esprimeva neitermini seguenti: « Risulta quindi che, pur non essendo genuina la firma di [OSCURATO:PERSONA] sui documenti di tra- sporto (circostanza che facil mente può essere spiegata, ipotizzando che la stessa possa esserestata apposta dal preposto al magazzino, considerato peraltro che anche il timbro ivi apposto appartiene alla ditta), i vini di cui di discute provenissero effettivamente dall'azienda terzachiamata». Tale conclusione imponeva agli occhi del Tribunale di Treviso una revisione dell’ammissibilità (rectius: della rilevanza) della 3di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. querela di falso: «Nel caso in esame, il giudizio di ammissibilità della querela e la relativa autorizzazione alla presentazione erano stati espressi […] sulla scorta delle sole risultanze documentali, che appari- vano rilevanti ai fini della decisione.All'esito dell’istruttoria orale […] , i documenti impugnati di falso sono divenuti irrilevanti (e, di conse- guenza, alcun rilievo assume la falsità della loro sottoscrizione), risul- tando le avvenute forniture sicuramente provate sulla scorta delle sole prove orali. Non vertendo su documenti aventi rilevanza ai fini della decisione, il giudizio di ammissibilità viene riv isto, in senso negativo, da parte del collegio, non sussistendo alcun interesse all'accertamento della dedotta falsità». Su questa base, premessa la dichiarazione d’inammissibilità della querela di falso, venivano accolte in primo grado la domanda principale e la domanda di garanzia. La pronuncia di prime cure veniva integralmente confermata in appello. Ricorre in cassazione laterza chiamata in causa con due motivi, illu- strati da memoria. Rimangono intimati l’attrice e il convenutoorigina- rio. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo di ricorso si censura il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per la proposizione di nuovi mezzi di prova. In particolare, si denuncia la violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c., ove si richiede solo che la parte dimostri di non aver potuto dedurre le nuove prove nel giudizio di primo grado per causa asé non imputabile, mentre la Corte di appello ha dichiarato l’istanza di rimessione in termini inam- missibile poiché i nuovi mezzi di prova dedotti non sono incontroverti- bili.In altri termini, si censura che sentenza impugnata abbia travisato l’art. 345 co. 3 c.p.c.,giustificando l’inammissibilità della rimessione in termini sulla base di argomentazioni estraneeal contenuto della dispo- sizione. 4di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo non è fondato. Secondo la Cortedi appello , l ’istanza di rimessione in termini non è ammissibile, poiché «parte appellante introduce […] temi irrilevanti. Nessuno degli atti in questione implica […] alcun giudizio incontrover- tibile. Trattasi di atti penali meramente prodromici rispetto al giudizio di cui alla dedotta fattispecie. Trattasi […] di dimostrare l'inesistenza di rapporti commerciali inter partes attraverso il coinvolgimento dei testi escussi in prime cure in vicende di penale rilevanza (falsità) […]. Non è certo questa la sede per valutare fatti di teorica penale rilevanza. Allo stato […] non […] sono prodotti atti […] con valore di incontrovertibi- lità». Ne segue che, se si prescinde dall’imperfezionedi lessico giuridico in cui la Corte incorre nel qualificare la propria attività come giudizio d’inammissibilità,dalla motivazione si evince che l'evide nte inadegua- tezza probatoria dei nuovi mezzi di prova prospettati abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto a decidere per saltumsul merito di tale inadeguatezza alla stregua del criterio della c.d. ragione più li- quida. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. –Con il secondo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che documenti dichiarati falsi in sede di c.t.u. grafologica costituiscano un principio di provaper iscritto al fine di ammettere ex art. 2724 n. 1 c.c. la prova testimoniale. Si deduce violazione dell’art.2721 c.c. Argomenta la Corte di appello : « Q uanto al disposto dell’art. 2724 c.c.,esiste, come appare evidente, principio di prova scritta (fatto che indusse l’odierna appellante alla proposizione di querela di falso, in so- stanza la disconosciuta documentazione di cui in atti). I documenti 5di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. oggetto di contestazione, in ogni caso, certamente costituivano principi di prova scritta dell’avvenuta negoziazione». Argomenta viceversa la parte controricorrente: «Setutti e diciotto i documenti di trasporto sono stati dichiarati falsi dal c.t.u. grafologico, come possono gli stessi essere considerati un principio di prova scritta della provenienza dei vini dall’[OSCURATO:PERSONA]? La man- canza di ‘un principio di prova per iscritto’non avrebbe dovuto consen- tire l’ammissione delle prove testimoniali.[…] Come si fa a so stenere che esisteva un principio di prova scritta dell’avvenuta negoziazione di fronte all’accertamento che idiciotto documenti di accompagnamento erano stati dichiarati tutti falsi? È da chiedersi: può un documento di- chiarato falso costituire un principio di prova scritta?». Se ne fa seguire la richiesta di cassazione con l’indicazione al giudice di rinvio di pro- nunciarsi sull’inammissibilità delle prove testimonialiassunte nel corso del giudizio di primo grado. Il motivo non è fondato. Nella parte rilevante, l’art. 2724 c.c. dispone: «La prova per testi- moni è ammessa in ogni caso:1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla per- sona contro laquale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato ». Tre sono pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie legale del principio di prova per iscritto: l’esistenza di unoscritto, la provenienza dalla parte contro cui questo è prodotto , l' idoneità a rendere verosimile il fatto allegato . I giudici di merito hanno ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero tutti e tre gli elementi. Tale sussunzione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Esente da censure è anche la valutazione di provenienza dello scritto dall’azienda agricola Fossaluzza, che è la parte contro la quale è diretta la domanda : provenienza che è 6di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. compatibile con l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte in calceai documenti di trasporto di cui si allegava l’autografia di Gio- vanni Fossaluzza. Infatti, la circostanzache la firma del titolare non sia genuina «facilmente può essere spiegata, ipotizzando che la stessa possa essere stata apposta dal preposto al magazzino, considerato pe- raltro che anche il timbro ivi apposto appartiene alla ditta» (così, sen- tenza di primo grado, p. 9). La plausibilità di questa congettura, confermata implicitamente dalla Corte di appello, non è attaccata né intaccata dalle argomentazioni della parte controricorrente, sol che si tenga presente che l’accerta- mento della ricorrenza dei tre elementi che integrano la fattispecie le- gale del principio di prova per iscritto ex art. 2724 n. 1 c.c. consente un mero giudizio di verosimiglianza, cioè di corrispondenza del fatto allegato al corso ordinario degli eventi: valutazione che è semplice- mente accessoria rispetto allo svolgimento della vera e propria attività probatoria (prova testimoniale) diretta a provare il fatto allegato. Il giudizio di sussistenza di un principio di prova per iscritto è esterno al perimetro dell’istruzione probatoria ed è compatibile finanche con l’ac- coglimento della querela di falso, in considerazione della ricostruzione preferibile dell’oggetto e della funzione di quest’ultima come accerta- mento con funzione istruttoria (aspetto non coinvolto dal la presente pronuncia, poiché nel caso di specie il provvedimento di ammissione della querela di falso è stato revocato). L’infondatezza delsecondo motivo è sorretta dal seguente principio di diritto: «La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un docu- mento nonimpedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell’ammissioneex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni , laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile daaltre circostanze (nella specie una 7di 7 – 37299 /201 9 – S2 – CC 27/04/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. perizia aveva accertatola falsità delle sottoscrizioni in calce a docu- menti di trasporto di cui si allegavache fossero stati firmati dal titolare della dittaconvenuta, ma era plausibile che le f irme fossero state ap- poste dal magazziniere, consideratoanche che il timbro sul documento appartenevaalla ditta»). 3. -L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. I resistenti sono rimasti intimatie quindi non vi è da liquidarespese del giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella previ- sta a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rige
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