Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 24660/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e volta al riconoscimento della continuazione fra tre sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Napoli il 7 giugno, il 3 dicembre 2013 e il 21 novembre 2014.

Il GE rilevava l'inammissibilità dell'istanza proposta personalmente dal condannato, in ragione della preclusione derivante dalla ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a fronte di analoga istanza.

2. Il condannato proponeva ricorso tramite il proprio difensore articolando due ragioni di doglianza: violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett b) cod. proc.pen. per avere il Giudice erroneamente applicato la norma di cui all'art. 666 co.2 cod.proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza per non avere valutato gli elementi nuovi esposti nella memoria difensiva del 14 febbraio 2024.

In particolare, il ricorrente dava atto del fatto che la Corte di Appello di Napoli con il provvedimento ritenuto preclusivo, aveva riconosciuto parzialmente il vincolo della continuazione fra le sentenze di cui ai punti 1 e 3, escludendo quella sub

2. Il difensore faceva presente come nessuna preclusione si fosse prodotta, poiché con la memoria in data 14 febbraio 2024 erano stati evidenziati motivi nuovi, ovvero preesistenti, ma non valutati, a sostegno della istanza di riconoscimento del vincolo anche relativamente alla sentenza sub 2.; a tal fine produceva la memoria in questione.

Il ricorrente depositava ulteriore memoria insistendo per il rinvio del ricorso alla sezione prima e ribadiva i motivi di censura già esposti.

3. Il ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.

3.1. La prospettazione difensiva circa l'inesistenza della preclusione è in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo. (Sez. 1, Sentenza n. 10320 del 06/10/2022; Sez. 1, Sentenza n. 36337 del 16/03/2016).

Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento a tale decisione che, in quanto irrevocabile, non poteva essere modificata in punto al diniego della continuazione con riferimento alla sola sentenza sub 2., tenuto conto che il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema.

3.2. La preclusione processuale che trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, inibisce la valutazione dei motivi aggiunti, contenuti nella indicata memoria.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e volta al riconoscimento della continuazione fra tre sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Napoli il 7 giugno, il 3 dicembre 2013 e il 21 novembre 2014. Il GE rilevava l'inammissibilità dell'istanza proposta personalmente dal condannato, in ragione della preclusione derivante dalla ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a fronte di analoga istanza. 2. Il condannato proponeva ricorso tramite il proprio difensore articolando due ragioni di doglianza: violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett b) cod. proc.pen. per avere il Giudice erroneamente applicato la norma di cui all'art. 666 co.2 cod.proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza per non avere valutato gli elementi nuovi esposti nella memoria difensiva del 14 febbraio 2024. In particolare, il ricorrente dava atto del fatto che la Corte di Appello di Napoli con il provvedimento ritenuto preclusivo, aveva riconosciuto parzialmente il vincolo della continuazione fra le sentenze di cui ai punti 1 e 3, escludendo quella sub 2. Il difensore faceva presente come nessuna preclusione si fosse prodotta, poiché con la memoria in data 14 febbraio 2024 erano stati evidenziati motivi nuovi, ovvero preesistenti, ma non valutati, a sostegno della istanza di riconoscimento del vincolo anche relativamente alla sentenza sub 2.; a tal fine produceva la memoria in questione. Il ricorrente depositava ulteriore memoria insistendo per il rinvio del ricorso alla sezione prima e ribadiva i motivi di censura già esposti. 3. Il ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati. 3.1. La prospettazione difensiva circa l'inesistenza della preclusione è in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo. (Sez. 1, Sentenza n. 10320 del 06/10/2022; Sez. 1, Sentenza n. 36337 del 16/03/2016). Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento a tale decisione che, in quanto irrevocabile, non poteva essere modificata in punto al diniego della continuazione con riferimento alla sola sentenza sub 2., tenuto conto che il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. 3.2. La preclusione processuale che trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, inibisce la valutazione dei motivi aggiunti, contenuti nella indicata memoria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 24660/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris