CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI per il ricorrente il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 4 febbraio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro milleottocento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione anche a fini di spaccio di gr. 193 di cannabis indica, di una piantina utile alla produzione della medesima sostanza e di gr. 23 di infiorescenza, posta ad essiccare - con la recidiva reiterata - in Muravera il 3 agosto 2018. 1.1. In ordine alla ricostruzione dei fatti, a seguito di perquisizione eseguita presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - al cui esterno era ben visibile una pianta di cannabis indica - questi consegnava spontaneamente ai carabinieri di S. Vito lo stupefacente occultato in una cassettiera della cucina, al cui interno erano custoditi: una confezione in cellophane di colore nero contenente sostanza fogliforme del tipo infiorescenza di cannabis indica del peso di gr. 37,1 c.a.; una confezione in cellophane di colore tra-sparente satinato contenente sostanza fogliforme del tipo infiorescenza di cannabis indica del peso di gr. 123 c.a.; un piatto in metallo contenente sostanza fogliforme del tipo cannabis indica del peso di gr. 25,3 c.a.; due porzioni suddivise in piccoli raccoglitori in plastica contenenti sostanza fogliforme del tipo cannabis indica dei pesi di gr. 3 e 3,350; un bilancino di precisione di colore grigio, privo di marca. Nel prosieguo della perquisizione, inoltre, rinvenuta una pistola priva di canna, di asta guidamolla e di molla, avente matricola 619708 e, all'esterno dell'abitazione, nel cortile antistante l'ingresso, una pianta di cannabis indica invasata, alta circa 30 cm., e un ramo di infiorescenza di cannabis indica del peso di gr. 23,8. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen.. Si deduce che, essendo stata contestata un'ipotesi di mera detenzione dello stu-pefacente, occorreva verificare il rispetto delle regole previste dall'art. 192 cod. proc. pen. ai fini dell'affermazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA], al momento dei fatti, era senza lavoro, ma la Corte di appello non ha valutato il mancato rinvenimento di una somma di denaro ricollegabile ad una pre-gressa attività di cessione illecita di stupefacenti.3 Ciò confermava quanto segue: a) il Mullani aveva goduto (per quanto limitati) di redditi propri, fino al mese antecedente a quello dell'avvenuto arresto (era stato li-cenziato nel mese di Luglio); b) risultava stabilmente inserito all'interno di un nucleo familiare che, seppure di ordinaria condizione economica (peraltro incompatibile con i requisiti richiesti al fine di godere del patrocinio gratuito a spese dello Stato), ne garantiva il dignitoso sostentamento con l'importo della mensilità di pensione goduta da uno dei familiari conviventi dell'imputato, indicato nella produzione in atti. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, fruiva di risorse autonomamente utilizzate, nel tempo ante-cedente al sequestro, per soddisfare le proprie esigenze di dichiarato assuntore di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto aveva dichiarato di essersi approvvigionato di un quantitativo superiore di merce, per poter godere di un prezzo più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato spontaneamente le bustine contenenti stupefacenti; i contenitori, di peso eterogeneo, non erano termosaldati né sigillati, ma aperti. La modalità di conservazione e di presentazione della cannabis, assolutamente inidonea al preservarne la qualità, era un altro indice della mancanza della finalità di spaccio. Non erano rinvenuti strumenti atti al taglio (coltelli) alla suddivisione (buste di cello-phane e rotoli di carta stagnola) ed alla conservazione (macchinario per creare il "sottovuoto"/pinzatrici). [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che il bilancino di precisione oc-correva ad evitare di essere frodato sul peso al momento dell'acquisto di droga. La Corte territoriale non ha valutato plurimi elementi favorevoli all'imputato quali: il mancato rinvenimento di involucri per la preparazione delle dosi da vendere; l'assenza di appunti relativi ad una sorta di contabilità dello spaccio; la mancanza di denaro contante frutto della presunta attività di cessione; l'assenza di acquirenti di stupefacente nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] o nelle sue immediate adiacenze; l'imme-diata e spontanea consegna della droga da parte del [OSCURATO:PERSONA] ai militari operanti; l'assenza di precedenti specifici; la mancanza di segnalazioni nell'informativa della notizia di reato ed in sede di giudizio di convalida dell'arresto, di comportamenti de-viati del ricorrente, atti ad identificarlo o anche solo a sospettarlo quale spacciatore, o frequentatore di piazze di spaccio; l'esito positivo dell'affidamento in prova al ser-vizio sociale fruito in occasione dell'ultima condanna; la certificazione medica acqui-sita agli atti del giudizio abbreviato, comprovante le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio di convalida dell'arresto, di essere assuntore di marijuana ed hashish; la conferma da parte dei militari operanti di avere rinvenuto nell'abitazione filtri e cartine, strumenti tipici del "fumatore; l'arresto avvenuto nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], i luogo di privata dimora e non in zona isolata o frequentata da spacciatori ed assuntori di droga; la mancata resistenza del [OSCURATO:PERSONA] e dei propri familiari atta a ritardare4 l'accesso dei militari, al fine occultare o distruggere lo stupefacente; il mancato rin-venimento di strumenti idonei al confezionamento ed al taglio della sostanza e nem-meno piccole buste auto sigillanti idonee ad essere termosaldate. 2.2. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Si rileva che la Corte di appello non ha svolto la valutazione complessiva neces-saria al fine di valutare la possibilità di riqualificare il reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che non può tenere conto del solo dato ponderale, inserendo nel percorso interpretativo elementi estranei all'iter valu-tativo indicato da tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva ad organizzazioni criminali operanti nel campo della cessione di stupefacenti, non aveva organizzato un'attività di cessione dello stupefa-cente detenuto, mancando il rinvenimento di bustine autosigjllanti di bustine di cel-lophane intonse, in numero tale da soddisfare le richieste degli ipotizzati clienti di strumenti per il taglio della sostanza e per la termosaldatura delle bustine di plastica; non aveva svolto l'ipotizzato illecito davanti alle scuole o ad altri centri di incontro ed aggregazione; non deteneva sostanze stupefacenti di diverso genere e di differente tipologia qualitativa; non possedeva somme di denaro riconducibili all'attività di spac-cio. 2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato la mancanza di precedenti specifici, di segnalazioni di Polizia, di contatti con organizzazioni inserite o collegate nel settore dello spaccio di stupefacenti, di strumenti atti al taglio ed alla conservazione della sostanza nonché di annotazioni inerenti e di denaro collegabile ad attività di cessione. Il comportamento, pertanto, non era diretto ad ottenere un vantaggio economico. Si trattava di una condotta connotata da marginale disvalore penale e da minima offensività. 2.4. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che l'ipotizzata cessione non aveva interessato luoghi protetti, minori di età od orari notturni ed il lucro si era rivelato assente o potenzialmente minimo avuto riguardo alla destinazione, secondo la tesi accusatoria, della sostanza destinata almeno in parte al consumo personale). Contrariamente a quanto affermato dalla Corte cagliaritana, l'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. doveva essere ritenuta applicabile a tutte le violazioni in materia di disciplina sugli stupefacenti.5 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine alla questione relativa alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e manifestamente infondato nel resto. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di-cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante-riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in-costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso-nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para-metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe-facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. In relazione al secondo motivo di ricorso, sempre con riferimento ai principi giu-risprudenziali in materia, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.6 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura-bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom-prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi-mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). 2.1. In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riconoscere l'ipotesi di uso personale non punibile o di riqualificare la vicenda nell'ipo-tesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole quantitativo di stupefacenti sequestrato; b) la non verosimiglianza dell'assunto difensivo di un acquisto per fare scorta, consi-derati la nota deperibilità della sostanza e le precarie condizioni economiche dell'im-putato, alla data della perquisizione privo di una stabile attività lavorativa; c) l'inat-tendibilità della tesi difensiva di aver impiegato per l'acquisto il ricavato del compenso dell'attività lavorativa di giardiniere (indicato in euro 5,52 per 11 ore settimanali) e del trattamento di fine rapporto (la cui ricezione non era documentata), apparendo non credibile che avesse destinato le residue risorse economiche all'acquisto di una sostanza suscettibile di deperire in breve tempo; d) il presumibile impiego della pen-sione della suocera dell'imputato al mantenimento proprio, dell'imputato, della di lui moglie e del figlio dodicenne; e) il possesso di un bilancino di precisione - il cui uso7 non era adeguatamente giustificato - non potendosi attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza del mancato rinvenimento di involucri per la preparazione di dosi da ven-dere; f) il rinvenimento di appunti relativi ad una sorta di contabilità dello spaccio e di denaro contante; g) l'ininfluenza dell'assenza di constatazione di un "andirivieni" di acquirenti verso l'abitazione dell'imputato, essendo più ragionevole che lo stesso cedesse lo stupefacente a terzi in luogo differenti rispetto all'abitazione, in cui lo stesso conviveva con gli altri familiari; h) la suddivisione di alcune dosi già suddivise in piccoli raccoglitori di plastica. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerato quale espressione di un'attività organizzata sia pur in modo rudimentale, ma connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. Il ricorrente si limita a sottolineare che gli elementi prospettati nella sentenza impugnata non sono sufficienti a delineare un'ipotesi di destinazione a terzi della sostanza e a reiterare le doglianze formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata. Tali rilievi si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. La Corte di merito, peraltro, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. I motivi di censura, quindi, difettano di una critica valutativa avverso il provve-dimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito, non confrontandosi con tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del8 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po-tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta la detenzione di centinaia di dosi medie singole. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente significativa, rientrante tra i para-metri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Come riportato in relazione agli altri motivi di impugnazione, il ricorrente reitera le medesime censure già sollevate con l'atto di appello e fornisce una prospettazione alternativa dei dati acquisiti al processo, contrastante con le risultanze processuali. 4. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura l'ingiustificato diniego della cir-costanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., è fondato. Va premesso che, con L. 7 febbraio 1990, n. 19 il legislatore ha ampliato la lati-tudine funzionale della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., fino ad allora denominata del danno economico di particolare tenuità prodotto nei reati contro il patrimonio, rendendola applicabile anche ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità raggiunto dall'imputato si co-niughi - in sincronica relazione - la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. Alla luce di tale estensione del campo di applicazione, l'attenuante in questione deve ritenersi configurabile per ogni tipo di delitto, compresa l'autonoma fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028). L'attenuante in esame è applicabile solo quando concorrano simultaneamente il dato del conseguimento da parte dell'imputato di un vantaggio economico di partico-lare ("speciale") modestia ed il dato della produzione di un evento dannoso o perico-loso del reato parimenti qualificato da peculiare ("speciale") tenuità (id est offensività o disvalore sociale). L'attenuante de qua è configurabile in relazione al reato di ces-sione di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un9 ridotto grado di offensività o disvalore sociale ed è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 08/02/2017, Samateh, Rv. 269032). L'eventuale incompatibilità concreta e funzionale dell'attenuante nei delitti con-cernenti reati in materia di stupefacenti deve, allora, essere correlata all'intrinseca "pericolosità" di tali reati e al particolare "evento pericoloso" da essi prodotto, quali che siano l'entità e la tipologia dello stupefacente oggetto di reato (vendita, cessione o traffici di altra natura). La fattispecie di detenzione a fini di spaccio può articolarsi in un duplice modo, a seconda che la detenzione sia svolta dietro pagamento di un prezzo, nell'interesse di terzi, oppure sia strumentale a successive cessioni da parte del medesimo autore con conseguimento di un profitto: nel primo caso il prezzo pa-gato o ancora da riscuotere costituisce il parametro economico da considerare nel quadro della valutazione di applicabilità dell'attenuante; nel secondo caso, deve aversi riguardo al profitto conseguito o conseguendo dello spaccio. Tanto premesso, quanto alle direttrici entro cui formulare l'esame dei singoli casi, il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione della scelta di applicare la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., mediante una verifica in concreto che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale, sia sotto il profilo dell'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) che dell'entità della stessa lesione, cioè dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta. Secondo la casistica giurisprudenziale emersa in tema di individuazione dell'ap-plicabilità dell'attenuante in parola, con particolare riferimento ai criteri che possono consentire o escludere la sussistenza, accanto al ridotto lucro ottenuto o perseguito, anche di un tenue danno o pericolo del reato stesso, si è ritenuto possano assumere rilievo, in via astratta: a) il dato quantitativo della droga oggetto del rapporto con-trattuale in re illicita; b) l'oggettivo valore economico di mercato della stessa (minimo o assai ridotto per una persona di ordinarie disponibilità finanziarie); c) la qualità dello stupefacente in rapporto ai potenziali effetti sulla salute, dovendosi riconoscere la minore pericolosità di alcune sostanze droganti per solito qualificate anche in sede scientifica come "leggere"; d) la generale posizione dell'imputato in relazione alla quantità della droga altrimenti detenuta al di fuori dello specifico episodio di vendita o della droga comunque dallo stesso acquisibile dimostrata dalla disponibilità di stru-menti o atti (conteggi, annotazioni nominative, ecc.), attestanti la concreta destina-zione commerciale; e) la condizione personale dell'imputato in rapporto alla disponi-bilità di altre e non effimere lecite fonti di reddito (attività lavorativa remunerata, più o meno stabile e continuativa), sì da far ipotizzare che l'episodio in sé minimale di vendita di droga oggetto di giudizio non rappresenti l'espressione di una consueta e costante modalità di guadagno del giudicabile; f) il vissuto personale dell'imputato10 (precedenti penali e giudiziari anche specifici e recenti) nonché il suo inserimento nel tessuto sociale e territoriale in cui si sviluppa la sua attività di relazione intersogget-tiva, in termini che non facciano ragionevolmente supporre che lo stesso sia di solito o con continuità temporale e professionale dedito all'illecito commercio di sostanze stupefacenti e, per ciò stesso, alla produzione di una pluralità di eventi dannosi o pericolosi per la salute di un indeterminato numero di acquirenti reali o potenziali (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). Nel caso per cui è ricorso, la verifica di compatibilità e rilevabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. alla luce dei canoni suesposti, non è stata svolta. Occorre accertare la sussistenza o meno del dato del conseguimento o possibile con-seguimento da parte dell'imputato di un vantaggio economico di particolare ("spe-ciale") modestia assieme a quello della produzione o possibile produzione o meno di un evento dannoso o pericoloso del reato parimenti qualificato da peculiare ("spe-ciale") tenuità (id est offensività o disvalore sociale). La motivazione si esaurisce nell'erronea valutazione di inapplicabilità dell'atte-nuante in questione ai reati in materia di stupefacenti. 5. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla que-stione concernente la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. P P.Q.Mnuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d'ap-pello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affer-mazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] s o Francesco hilà Ciampi TC 1 9 Lurr. I ORE capata