CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 07575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9812/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 932/07/19, depositata il 17 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi - Contrabbando di preziosi - Depenalizzazione -Sanzioni - Termine di prescrizione -Rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 932/07/19 del 17/09/2019 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 36/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Verbania (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Khandelwal) avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni. 1.1. Con l’atto impositivo veniva contestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA) con riferimento all’importazione di pietre preziose, le quali venivano sottoposte a confisca con determinazione della sanzione dovuta. 2. Avverso la sentenza della CTR Khandelwal proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso Khandelwal deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel non dichiarare la prescrizione dei diritti doganali. 2. La novità e la rilevanza nomofilattica delle questioni da affrontare nella presente controversia ne consigliano la trattazione in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica