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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12702/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13/10/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 20 febbraio 2023 ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di Roma del 13 ottobre 2022 che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'addebito provvisorio di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.), aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Tale ordinanza è stata annullata con rinvio da questa Corte (Sez. 2, n. 34636 del 16/06/2023) e il Tribunale del riesame, pronunciandosi con ordinanza del 13 ottobre 2023 (motivazione depositata il successivo 7 novembre), ha nuovamente rigettato l'appello proposto dall'indagato.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, a mezzo dei propri difensori, ricorso nel quale deduce un unico articolato motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale.

2.1. In particolare, si evidenzia che il Tribunale del riesame ha in realtà indicato - a sostegno della conferma della misura - elementi che attengono tutti ai "gravi indizi di colpevolezza", non valutando in modo logico i profili di novità, rappresentati non solo dal tempo trascorso rispetto ai fatti contestati e al periodo di detenzione già sofferto, ma anche dall'intervenuta chiusura delle indagini preliminari, dal dissequestro delle somme di proprietà dell'indagato (elemento, questo, successivo all'adozione delle due ordinanze del riesame) e dall'indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un nuovo domicilio lontano dal Lazio, ove sarebbero avvenute le condotte illecite.

2.2. Ancora, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese da due persone (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalle quali emerge in modo evidente il ruolo assai marginale del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non rispettando il principio indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio, è stato omesso di operare una complessiva rivalutazione della posizione cautelare, per quanto concerne le esigenze e la scelta della misura, funzionale a verificare se poteva ancora ritenersi concreto il rischio di reiterazione della condotta delittuosa, senza limitarsi a riferire il predetto rischio alla situazione esistente al maggio del 2022.

Illogica è, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato sia in riferimento al supposto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del gruppo criminale dei "calabresi del quartiere" che avrebbero compiuto atti di intimidazione (rispetto ai quali nessun elemento è indicativo di una condotta concorsuale dell'indagato), sia in merito all'indicata partecipazione del predetto ad un nuovo accordo finalizzato al versamento di ulteriori somme di denaro per la gestione del ristorante - oggetto della contestazione - senza però in alcun modo chiarire quale sarebbe stato il ruolo effettivo del [OSCURATO:PERSONA].Si rileva ancora che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al "tempo silente", rilevante nel caso di esame, specie in considerazione della mancata contestazione di un addebito di partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA]. 2 di questa Corte, nella sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio l'originaria ordinanza reiettiva dell'appello cautelare in quanto «per un verso, si è erroneamente ritenuto che il tema legato all'intervenuto dissequestro delle somme di proprietà del ricorrente non fosse stato sottoposto al GIP nell'istanza di revoca; per altro che la precisazione della condotta penalmente rilevante ad opera del Pubblico ministero (secondo cui il ricorrente avrebbe agevolato [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione delle società e non la gestione delle somme di provenienza illecita solo perché versate in contanti), quale elemento favorevole al ricorrente, non fosse stata previamente sottoposta al GIP, non considerando, invece, che si trattava di tema necessariamente dipendente dal contenuto dell'ordinanza del GIP impugnata con l'atto di appello: invero, il GIP ha motivato il rigetto attraverso l'affermazione dell'utilizzo di somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un'ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all'ordinanza genetica».

Ha perciò concluso nel senso che «l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Il Tribunale, nel giudizio di rinvio, valuterà se gli elementi preternnessi sopra indicati assumono o meno decisivo rilievo, quale novum, sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari per come già espresso dallo stesso Tribunale in sede di riesame con ordinanza del 30/05/2022, confermata da questa S.C. con sentenza del n. 6416 del 2023 (c.c. 23/11/2022)».

3. L'ordinanza impugnata, conformandosi al principio fissato dalla pronuncia di annullamento, motiva in modo congruo in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari.

3.1. Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che in data 20 settembre 2023 è intervenuta per i fatti oggetto dell'addebito cautelare sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione.

Trattasi di elemento che rileva anche ai fini della valutazione delle esigenze, dal momento che «la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere» (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055 - 01).

La intervenuta condanna rileva anche in riferimento alla scelta della misura, poiché «in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti donniciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede anche 1"esito del procedimento" tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017 - dep. 2018, Okojie, Rv. 273305 - 01)».

3.2. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha precisato che non assume rilevanza, al fine di ritenere attenuate le esigenze cautelari, il dissequestro a favore di [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti e di una carta prepagata, considerato che a ciò provvedeva il Pubblico ministero che "non riteneva più necessario il vincolo a fini probatori dal momento che le somme presenti sugli stessi erano riconducibili a somme di denaro giustificate" (e dunque si tratta di profilo estraneo all'addebito cautelare).

Per altro verso, viene precisato che le dichiarazioni di Cingone e Santucci non costituiscono un novum in quanto, sebbene sopravvenute alla emissione della misura, erano già state adeguatamente considerate nell'ordinanza del riesame del 30 maggio 2022.

3.3. Per quanto poi concerne l'indicazione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio, relativa alla necessità di valutare la natura delle somme utilizzate - secondo la contestazione provvisoria - al fine di agevolare [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione delle società, avendo il primo Giudice cautelare «motivato il rigetto attraverso l'affermazione dell'utilizzo di somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un'ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all'ordinanza genetica», il Tribunale del riesame evidenzia come sia irrilevante la circostanza della provenienza - lecita o meno - del denaro utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA], poiché il delitto di intestazione fittizia non richiede affatto il presupposto rappresentato dall'illecita provenienza del denaro.

L'affermazione è coerente con il principio, affermato da questa Corte, secondo il quale «il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12- quinquies della legge n. 356 del 1992 [ora art. 512-bis cod. pen.], si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati» (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669 - 01).

4. Infine, in merito alla deduzione relativa al "tempo silente", l'ordinanza impugnata evidenzia il regime di doppia presunzione - relativa - conseguente alla contestazione della "mafiosità", la mancanza di significativi elementi sopravvenuti a favore dell'indagato e, invece, l'intervento di ulteriori circostanze che rendono ancora più incisive le esigenze cautelari: oltre alla già riportata condanna in primo grado a grave pena detentiva, il predetto è stato anche sottoposto a ulteriore misura cautelare carceraria per un altro episodio di intestazione fittizia, sempre aggravata dalla mafiosità.

Elementi che, in modo non illogico, sono stati ritenuti tali da imporre il mantenimento della misura custodiale in atto.

5. All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità — di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13/10/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 20 febbraio 2023 ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di Roma del 13 ottobre 2022 che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'addebito provvisorio di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.), aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Tale ordinanza è stata annullata con rinvio da questa Corte (Sez. 2, n. 34636 del 16/06/2023) e il Tribunale del riesame, pronunciandosi con ordinanza del 13 ottobre 2023 (motivazione depositata il successivo 7 novembre), ha nuovamente rigettato l'appello proposto dall'indagato. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, a mezzo dei propri difensori, ricorso nel quale deduce un unico articolato motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale. 2.1. In particolare, si evidenzia che il Tribunale del riesame ha in realtà indicato - a sostegno della conferma della misura - elementi che attengono tutti ai "gravi indizi di colpevolezza", non valutando in modo logico i profili di novità, rappresentati non solo dal tempo trascorso rispetto ai fatti contestati e al periodo di detenzione già sofferto, ma anche dall'intervenuta chiusura delle indagini preliminari, dal dissequestro delle somme di proprietà dell'indagato (elemento, questo, successivo all'adozione delle due ordinanze del riesame) e dall'indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un nuovo domicilio lontano dal Lazio, ove sarebbero avvenute le condotte illecite. 2.2. Ancora, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese da due persone (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalle quali emerge in modo evidente il ruolo assai marginale del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non rispettando il principio indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio, è stato omesso di operare una complessiva rivalutazione della posizione cautelare, per quanto concerne le esigenze e la scelta della misura, funzionale a verificare se poteva ancora ritenersi concreto il rischio di reiterazione della condotta delittuosa, senza limitarsi a riferire il predetto rischio alla situazione esistente al maggio del 2022. Illogica è, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato sia in riferimento al supposto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del gruppo criminale dei "calabresi del quartiere" che avrebbero compiuto atti di intimidazione (rispetto ai quali nessun elemento è indicativo di una condotta concorsuale dell'indagato), sia in merito all'indicata partecipazione del predetto ad un nuovo accordo finalizzato al versamento di ulteriori somme di denaro per la gestione del ristorante - oggetto della contestazione - senza però in alcun modo chiarire quale sarebbe stato il ruolo effettivo del [OSCURATO:PERSONA].Si rileva ancora che l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al "tempo silente", rilevante nel caso di esame, specie in considerazione della mancata contestazione di un addebito di partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2 di questa Corte, nella sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio l'originaria ordinanza reiettiva dell'appello cautelare in quanto «per un verso, si è erroneamente ritenuto che il tema legato all'intervenuto dissequestro delle somme di proprietà del ricorrente non fosse stato sottoposto al GIP nell'istanza di revoca; per altro che la precisazione della condotta penalmente rilevante ad opera del Pubblico ministero (secondo cui il ricorrente avrebbe agevolato [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione delle società e non la gestione delle somme di provenienza illecita solo perché versate in contanti), quale elemento favorevole al ricorrente, non fosse stata previamente sottoposta al GIP, non considerando, invece, che si trattava di tema necessariamente dipendente dal contenuto dell'ordinanza del GIP impugnata con l'atto di appello: invero, il GIP ha motivato il rigetto attraverso l'affermazione dell'utilizzo di somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un'ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all'ordinanza genetica». Ha perciò concluso nel senso che «l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Il Tribunale, nel giudizio di rinvio, valuterà se gli elementi preternnessi sopra indicati assumono o meno decisivo rilievo, quale novum, sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari per come già espresso dallo stesso Tribunale in sede di riesame con ordinanza del 30/05/2022, confermata da questa S.C. con sentenza del n. 6416 del 2023 (c.c. 23/11/2022)». 3. L'ordinanza impugnata, conformandosi al principio fissato dalla pronuncia di annullamento, motiva in modo congruo in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari. 3.1. Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che in data 20 settembre 2023 è intervenuta per i fatti oggetto dell'addebito cautelare sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione. Trattasi di elemento che rileva anche ai fini della valutazione delle esigenze, dal momento che «la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere» (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055 - 01). La intervenuta condanna rileva anche in riferimento alla scelta della misura, poiché «in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti donniciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede anche 1"esito del procedimento" tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017 - dep. 2018, Okojie, Rv. 273305 - 01)». 3.2. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha precisato che non assume rilevanza, al fine di ritenere attenuate le esigenze cautelari, il dissequestro a favore di [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti e di una carta prepagata, considerato che a ciò provvedeva il Pubblico ministero che "non riteneva più necessario il vincolo a fini probatori dal momento che le somme presenti sugli stessi erano riconducibili a somme di denaro giustificate" (e dunque si tratta di profilo estraneo all'addebito cautelare). Per altro verso, viene precisato che le dichiarazioni di Cingone e Santucci non costituiscono un novum in quanto, sebbene sopravvenute alla emissione della misura, erano già state adeguatamente considerate nell'ordinanza del riesame del 30 maggio 2022. 3.3. Per quanto poi concerne l'indicazione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio, relativa alla necessità di valutare la natura delle somme utilizzate - secondo la contestazione provvisoria - al fine di agevolare [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione delle società, avendo il primo Giudice cautelare «motivato il rigetto attraverso l'affermazione dell'utilizzo di somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un'ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all'ordinanza genetica», il Tribunale del riesame evidenzia come sia irrilevante la circostanza della provenienza - lecita o meno - del denaro utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA], poiché il delitto di intestazione fittizia non richiede affatto il presupposto rappresentato dall'illecita provenienza del denaro. L'affermazione è coerente con il principio, affermato da questa Corte, secondo il quale «il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12- quinquies della legge n. 356 del 1992 [ora art. 512-bis cod. pen.], si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati» (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669 - 01). 4. Infine, in merito alla deduzione relativa al "tempo silente", l'ordinanza impugnata evidenzia il regime di doppia presunzione - relativa - conseguente alla contestazione della "mafiosità", la mancanza di significativi elementi sopravvenuti a favore dell'indagato e, invece, l'intervento di ulteriori circostanze che rendono ancora più incisive le esigenze cautelari: oltre alla già riportata condanna in primo grado a grave pena detentiva, il predetto è stato anche sottoposto a ulteriore misura cautelare carceraria per un altro episodio di intestazione fittizia, sempre aggravata dalla mafiosità. Elementi che, in modo non illogico, sono stati ritenuti tali da imporre il mantenimento della misura custodiale in atto. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità — di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, dis
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