CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1600/2025depositata il 30/3/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 14355/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 19161/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi