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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 37887/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 11663/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro la FINANZA E SVILUPPO s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio Piacci-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 781/2019 della Corte di Appello di ROMA, depositata IL 15.2.2019, R.G. n. 2654/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 5734/2018, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione che l'attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro l'ordinanza del medesimo Tribunale (che, nella fase sommaria, aveva respinto le sue domande nei confronti della resistente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.), dichiarava inefficace il licenziamento intimato al ricorrente in data 29.4.2016 ed ordinava alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro; condannava, inoltre, la società a pagare al ricorrente l'indicato importo mensile dal 9.5.2016 sino alla data di effettiva reintegrazione, oltre accessori, e detratti gli importi percepiti dal ricorrente per gli anni 2016 e 2017, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento delle spese processuali.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro tale decisione di primo grado e, in riforma della sentenza reclamata, respingeva l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della reclamata, delle spese delle varie fasi processuali, compresa quella di reclamo, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che dalle risultanze dell'attività di carattere istruttorio svolta nella fase sommaria era possibile escludere la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, sicché, una volta esclusa l'esistenza d un rapporto di lavoro subordinato, restava assorbita la domanda riguardante l'impugnazione del lamentato licenziamento e le conseguenti richieste di natura risarcitoria.4.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo.

6. Il ricorrente principale ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato della parte avversa.

7. Solo la controricorrente/ricorrente incidentale ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce "Violazione e/o falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di lavoro autonomo e lavoro subordinato in presenza di mansioni elementari, ripetitive e di natura routinaria".

2. Con il secondo motivo, lo stesso deduce "Violazione e/o falsa applicazione del discrimine fra lavoro autonomo e lavoro subordinato in presenza di mansioni indicate dalla parte datoriale come meramente ausiliarie".

3. Con il terzo motivo, denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. per omessa e/o parziale e/o errata disamina delle testimonianze (si è presupposta l'esclusione di 1 solo teste anziché quella di 3 testi) e delle prove documentali in atti".

4. Con il quarto motivo, denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. circa la prova del licenziamento in forma orale e circa la decadenza dall'impugnazione di tale recesso".

5. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce: "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo all'art.32 della L. 183 del 2010, in relazione all'art. 360, comma I, nn. 4 e 5 c.p.c.".

6. Rileva il Collegio che l'intimata, sia pure in relazione al terzo motivo di ricorso avverso, già aveva, tra l'altro, sostenuto che la controparte, in ordine alla medesima questione ivi posta, aveva proposto autonomo ricorso per revocazione ex art. 395, comma I, n. 4, c.p.c., peraltro documentando la proposizione di tale impugnazione (cfr. doc. 12 indicato nell'elenco a pag. 45 del controricorso).

6.1. Nella memoria successivamente depositata il 29.4.2022 ha, altresì, dedotto la sopravvenuta decisione di tale revocazione, che ha documentato con il relativo allegato.

6.2. In particolare, con sentenza n. 4831/2019, depositata il 20.12.2019, resa inter partes, la Corte d'appello di Roma, ha così provveduto: "La Corte visto l'art. 402 c.p.c., accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione della sentenza n. 781/2019 pubblicata il 15/2/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma e dispone la sua integrale revocazione, provvedendo in sede rescissoria in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5734/2018 pubblicata il 4/7/2018 ed in riforma della predetta sentenza respinge l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa integralmente le spese del precedente grado di appello e delle presenti fasi rescissoria e rescindente".

6.3. Ebbene, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni Unite, e di recente ribadito, la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

II, 8.10.2021, n. 27371; id., sez.

III, 2.4.2021, n. 9201; id., sez. un., 28.4.2017, n. 10553; id., sez. un., 29.11.2006, n. 25278; e in termini nella motivazione id., sez.

H, 15.2.2022, n. 4930).

7. Alla stregua di tale principio, applicabile alla fattispecie in esame, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale in quanto la cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta revocazione, dopo l'introduzione di questo giudizio di legittimità, della medesima sentenza qui oggetto di ricorso, ha determinato il difetto d'interesse attuale del ricorrente principale a veder deciso tale ricorso; il ricorso incidentale condizionato, invece, dev'essere dichiarato inefficace.

8. Contrariamente a quanto dedotto dall'intimata nella cennata memoria in cui essa per prima ha sostenuto e documentato la sopravvenuta revocazione della sentenza qui impugnata, le spese di questo giudizio non possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale in base ad una sommaria delibazione della fondatezza dei motivi di ricorso, trattandosi di cessazione della materia del contendere dipesa da evento processuale dirimente, ma del tutto estrinseco rispetto alla fondatezza di essi motivi, e che, secondo quanto testé precisato, ha comportato l'attuale carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso per cassazione; sicché le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate (cfr. in termini Cass. Sez. un. n. 10533/2017 già cit.).9.

Inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nel caso in cui l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex multis, da ultimo, la già cit. Cass., S.U. n. 5625/2022).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale condizionato.

Compensa integralmente tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 11663/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro la FINANZA E SVILUPPO s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio Piacci-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 781/2019 della Corte di Appello di ROMA, depositata IL 15.2.2019, R.G. n. 2654/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5734/2018, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione che l'attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro l'ordinanza del medesimo Tribunale (che, nella fase sommaria, aveva respinto le sue domande nei confronti della resistente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.), dichiarava inefficace il licenziamento intimato al ricorrente in data 29.4.2016 ed ordinava alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro; condannava, inoltre, la società a pagare al ricorrente l'indicato importo mensile dal 9.5.2016 sino alla data di effettiva reintegrazione, oltre accessori, e detratti gli importi percepiti dal ricorrente per gli anni 2016 e 2017, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento delle spese processuali. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro tale decisione di primo grado e, in riforma della sentenza reclamata, respingeva l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della reclamata, delle spese delle varie fasi processuali, compresa quella di reclamo, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che dalle risultanze dell'attività di carattere istruttorio svolta nella fase sommaria era possibile escludere la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, sicché, una volta esclusa l'esistenza d un rapporto di lavoro subordinato, restava assorbita la domanda riguardante l'impugnazione del lamentato licenziamento e le conseguenti richieste di natura risarcitoria.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo. 6. Il ricorrente principale ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato della parte avversa. 7. Solo la controricorrente/ricorrente incidentale ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce "Violazione e/o falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di lavoro autonomo e lavoro subordinato in presenza di mansioni elementari, ripetitive e di natura routinaria". 2. Con il secondo motivo, lo stesso deduce "Violazione e/o falsa applicazione del discrimine fra lavoro autonomo e lavoro subordinato in presenza di mansioni indicate dalla parte datoriale come meramente ausiliarie". 3. Con il terzo motivo, denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. per omessa e/o parziale e/o errata disamina delle testimonianze (si è presupposta l'esclusione di 1 solo teste anziché quella di 3 testi) e delle prove documentali in atti". 4. Con il quarto motivo, denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. circa la prova del licenziamento in forma orale e circa la decadenza dall'impugnazione di tale recesso". 5. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce: "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. avuto riguardo all'art.32 della L. 183 del 2010, in relazione all'art. 360, comma I, nn. 4 e 5 c.p.c.". 6. Rileva il Collegio che l'intimata, sia pure in relazione al terzo motivo di ricorso avverso, già aveva, tra l'altro, sostenuto che la controparte, in ordine alla medesima questione ivi posta, aveva proposto autonomo ricorso per revocazione ex art. 395, comma I, n. 4, c.p.c., peraltro documentando la proposizione di tale impugnazione (cfr. doc. 12 indicato nell'elenco a pag. 45 del controricorso). 6.1. Nella memoria successivamente depositata il 29.4.2022 ha, altresì, dedotto la sopravvenuta decisione di tale revocazione, che ha documentato con il relativo allegato. 6.2. In particolare, con sentenza n. 4831/2019, depositata il 20.12.2019, resa inter partes, la Corte d'appello di Roma, ha così provveduto: "La Corte visto l'art. 402 c.p.c., accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione della sentenza n. 781/2019 pubblicata il 15/2/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma e dispone la sua integrale revocazione, provvedendo in sede rescissoria in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5734/2018 pubblicata il 4/7/2018 ed in riforma della predetta sentenza respinge l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente le spese del precedente grado di appello e delle presenti fasi rescissoria e rescindente". 6.3. Ebbene, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni Unite, e di recente ribadito, la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 8.10.2021, n. 27371; id., sez. III, 2.4.2021, n. 9201; id., sez. un., 28.4.2017, n. 10553; id., sez. un., 29.11.2006, n. 25278; e in termini nella motivazione id., sez. H, 15.2.2022, n. 4930). 7. Alla stregua di tale principio, applicabile alla fattispecie in esame, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale in quanto la cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta revocazione, dopo l'introduzione di questo giudizio di legittimità, della medesima sentenza qui oggetto di ricorso, ha determinato il difetto d'interesse attuale del ricorrente principale a veder deciso tale ricorso; il ricorso incidentale condizionato, invece, dev'essere dichiarato inefficace. 8. Contrariamente a quanto dedotto dall'intimata nella cennata memoria in cui essa per prima ha sostenuto e documentato la sopravvenuta revocazione della sentenza qui impugnata, le spese di questo giudizio non possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale in base ad una sommaria delibazione della fondatezza dei motivi di ricorso, trattandosi di cessazione della materia del contendere dipesa da evento processuale dirimente, ma del tutto estrinseco rispetto alla fondatezza di essi motivi, e che, secondo quanto testé precisato, ha comportato l'attuale carenza d'interesse a vedere deciso il ricorso per cassazione; sicché le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate (cfr. in termini Cass. Sez. un. n. 10533/2017 già cit.).9. Inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nel caso in cui l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex multis, da ultimo, la già cit. Cass., S.U. n. 5625/2022). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese
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