CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 29854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21757-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N.21757/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC avverso la sentenza n. 5088/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2018 R.G.N. 3795/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 7 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Stato di Bosnia e Erzegovina, per la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d differenze retributive e versamento dei contributi in relazione al lavoro prestato tra il settembre 1998 e l’ottobre 2010, presso il [OSCURATO:PERSONA] in Bosnia e Erzegovina; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 16248/2011, che ai fini della individuazione del giudice provvisto di giurisdizione sulle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei paesi aderenti alla NATO, trovava applicazione la Convenzione di Londra, ratificata in Italia con legge 30.11.1955, n. 1335e segnatamente l’art. 9, n. 4, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari, le condizioni per la protezione dei lavoratori sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente; i lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di tale forza armata o di tale elemento civile, con la conseguenza che sono assoggettati alla giurisdizione ed al diritto delloStato ospitante; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Dragicevic, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra, ratificata dall’Italia con legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1335 ed in particolare dell’art. 9, n. 4, cui la Bosnia e Erzegovina ha aderito solo nel 2008. Disapplicazione della Convenzione di Londra e di tutti i trattati internazionali, per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno”, lamentando la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale relativa all’applicazione della Convenzione di Londra per contrasto con l’ordine pubblico e per essere l’adesione della [OSCURATO:PERSONA] intervenuta solo nel 2008; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto eccepito in ordine alla nullità dei contratti sottoscritti, ed al carattere non arbitrabile della controversia implicante la giurisdizione del giudice italiano; - che nel terzo motivo, rubricato con riferimento a lla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis d.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia, come modificato dall’art. 37, comma 6, d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011) in una con il vizio di erronea e contraddittoria motivazione sul raddoppio del contributo unificato, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione sulle spese che nega l’esenzione dal pagamento delle stesse ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; - che innanzitutto deve osservarsi come nel territorio della [OSCURATO:PERSONA], a seguito degli accordi di pace di Dayton del 21.11.1995, ai sensi della risoluzione n. 1088 del 12.12.1996 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, abbia operato la forza multinazionale di stabilizzazione della NATO, denominata SFOR –[OSCURATO:PERSONA] – succeduta ad IFOR –[OSCURATO:PERSONA] –cui è subentrata, ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 1551 del 9 luglio 2004 e n. 1575 del 22 novembre 2004, EUFOR con la missione denominata Althea; a Repubblica Italiana, nella qualità di aderente all’ONU, all’UE e alla NATO, ai sensi dell’art. 11 Cost., ha contribuito allo sforzo multinazionale e ha inviato proprio personale militare: per quel che riguarda il presente giudizio un contingente di Carabinieri; - che questa Corte a sezioni unite ha da tempo chiarito (da ultimo Cass. SS.UU. n. 81228/2019) che, ai fini della decisione delle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei paesi aderenti alla NATO, occorre fare riferimento all’art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra, resa esecutiva in Italia con legge 30.11.1955, n. 1335, secondo cui le esigenze locali in materia di manodopera civile di una forza militare o di un elemento civile sono soddisfatte allo stesso modo di quelle dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della manodopera. Le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari, le condizioni per la protezione dei lavoratori (c.d. personale a statuto locale) sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore dello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di tale forza armata o di detto elemento civile”; - che ne consegue che la domanda relativa al rapporto di lavoro proposta da un cittadino dello Stato di soggiorno, che sia colà residente e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della Forza italiana, appartiene alla giurisdizione del giudice dello Stato di soggiorno; - che la [OSCURATO:PERSONA], infatti, in data 1° febbraio 2008 ha ratificato la Convenzione tra gli Stati parte del [OSCURATO:PERSONA] del Nord e gli altri partecipanti al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1955, in forza della quale gli Stati aderenti si impegnano (art. 1) all’applicazione delle disposizioni recate, appunto, dalla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951; - che il primo motivo va pertanto rigettato, con la conferma della giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] sulle domande proposte dal ricorrente, attenendo al merito ogni questione circa la fondatezza delle stesse; - che il difetto di giurisdizione non consente di prendere in considerazione le doglianze espresse nel secondo motivo; - che il terzo motivo è infondato, essendo applicabile l’art. 152 disp. att. c.p.c. solo nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific