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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01359/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare concessagli con provvedimento del 27 giugno 2023; CONSIDERATO che il ricorso, denunziando con un unico motivo violazione degli artt. 147, cod. pen., 47-ter, Ord. pen., 3, 27 e 32 Cost, in realtà rivolge le censure all'iter motivazionale, introducendo rappresentazioni puramente rivalutative riferite ai fatti reiterati di insofferenza e di insensibilità alle prescrizioni, come ragionevolmente apprezzati, in continuità con quelli, nello stesso senso, costituiti dalle due precedente violazioni degli arresti domiciliari; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare concessagli con provvedimento del 27 giugno 2023; CONSIDERATO che il ricorso, denunziando con un unico motivo violazione degli artt. 147, cod. pen., 47-ter, Ord. pen., 3, 27 e 32 Cost, in realtà rivolge le censure all'iter motivazionale, introducendo rappresentazioni puramente rivalutative riferite ai fatti reiterati di insofferenza e di insensibilità alle prescrizioni, come ragionevolmente apprezzati, in continuità con quelli, nello stesso senso, costituiti dalle due precedente violazioni degli arresti domiciliari; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 01359/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris