CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 14921/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' per le posizioni di:[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; e per il rigetto per le posizioni di: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di costituzione in giudizio concludendo per il rigetto o la inammissibilità dei ricorsi, con la liquidazione delle spese come da nota spese che allega. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 17.01.2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e chiede la liquidazione delle spese come da nota allegata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; in particolare, conclude per l'annullamento senza rinvio; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Caltagirone - che aveva dichiarato, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di associazione mafiosa, aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione all'associazione denominata "cosa nostra", famiglia di Caltagirone, di cui al capo A2); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per reati scopo; mentre, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato solo per detenzione di armi e munizioni (capo C12) - ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, i predetti imputati. I motivi di ricorso saranno enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen .. 3. [OSCURATO:PERSONA], condannato a 2 anni, 4 mesi di reclusione e 4000 euro di multa, per detenzione di armi e munizioni, ha proposto due motivi, affidati al ricorso a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, relativo al solo capo C12 (violazione legge armi), denuncia vizio di motivazione con riguardo alla interpretazione di alcuni colloqui, intercettati all'interno della sala colloqui del carcere, tra [OSCURATO:PERSONA] e i familiari, nei quali si parla di "sviluppa corrente", galline, pavoni, faraone, colombi e titine, per riferirsi effettivamente ad animali che l'imputato allevava, e non certo alla disponibilità di armi, che sarebbero state spostate in altro luogo, come ritenuto dai giudici di merito.[OSCURATO:PERSONA] secondo motivo lamenta vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, stante l'assenza di precedenti e il ruolo marginale dell'imputato. 4. [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, condannato a 21 anni di reclusione per associazione mafiosa e numerosi reati scopo (armi, estorsione tentata e consumata), ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], due motivi, con i quali denuncia vizi di motivazione: 4.1. con riferimento al solo capo C12 (violazione legge armi), per cui si duole della interpretazione dei colloqui intercettati nella sala colloqui del carcere, tra l'imputato e i suoi familiari, che non farebbero riferimento ad armi, come si legge in sentenza, ma ad animali allevati dal ricorrente; 4.2. con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, negate solamente per i precedenti dell'imputato, in violazione dell'onere motivazionale. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata a 13 anni di reclusione, ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], tre motivi: 5.1. il primo, riferito al reato associativo, denuncia vizio di motivazione in relazione alla incongruenza, già segnalata con l'appello, e non superata dalla Corte territoriale, delle fonti di prova su cui si è fondata la affermazione di responsabilità: quanto alle intercettazioni di conversazioni ambientali captate il 15 marzo 2015 (progr. 362, 363, 364), non emergendo la prova della presenza del Paladino all'interno della masseria del Seminara, perché il riconoscimento vocale era avvenuto, da parte della polizia giudiziaria, senza l'ausilio di una perizia fonica; l'episodio del 21 marzo 2015 viene ricostruito con contraddizioni segnalate e non risolte dalla Corte di appello; alcun rilievo può riconoscersi al rinvenimento di un biglietto con il riferimento telefonico del [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del Seminara con cui esistevano rapporti di lavoro che lo giustificano. 5.2. Vizi della motivazione sono denunciati, con il secondo motivo, riguardante la condanna per estorsione (capo F2), in quanto fondata su travisamento di alcuni colloqui intercettati, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, nonostante le dichiarazioni contrarie della vittima, che escludeva la sua partecipazione nella vicenda estorsiva. 5.3. Con il terzo motivo, ci si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo reato associativo a 10 anni di reclusione, ha proposto quattro motivi, per il tramite dei difensori di fiducia avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, dolendosi dell'omessa considerazione dei motivi di appello, riproposti sinteticamente con il ricorso, con i quali si contestava l'attendibilità dei collaboratori PALIO e CORRA, e la mancanza di prova della partecipazione all'associazione, ridotta dalla Corte di appello a mero status in spregio agli approdi giurisprudenziali incentrati sul ruolo dinamico e funzionale del sodale, non essendo stata accertata l'affectio societatis, il compimento di atti empiricamente verificabili e la rilevanza del contributo offerto dal ricorrente. In realtà, può solo, al più, ritenersi provata - dai colloqui intercettati - una mera investitura, ma non la íntraneità del [OSCURATO:PERSONA] al clan; ci si duole anche della sottovalutazione dei rapporti familiari con [OSCURATO:PERSONA], che ne giustificavano i colloqui con lo stesso, intercettati durante le indagini e posti a fondamento della affermazione che Seminara avesse investito [OSCURATO:PERSONA] della nomina di capogruppo di Caltagirone. 6.2. Il secondo motivo denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle intercettazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223 e 244, nelle quali manca qualsiasi riferimento a dinamiche associative e a condotte criminose dell'imputato; 6.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione di legge e del correlato vizio di motivazione, in relazione al giudizio di attendibilità dei collaboratori PALIO e CORRA, espressamente devoluto alla Corte, ed alle incongruenze del loro narrato, nonché all'assenza di riscontri esterni in merito alla condotta partecipativa del ricorrente, non potendo ritenersi tali le ulteriori conversazioni intercettate (5280 del 29.1.2015, 2507 del 21.8.2015). 6.4. L'ultimo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena. 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato per il solo reato associativo di cui al capo A2, ritenuta la continuazione con fatti (artt. 56-629 e 416-bis cod. pen.) già giudicati con sentenza del 5 maggio 2005 della Corte di appello di Catania, irrevocabile 06/12/2006, alla pena di 13 anni e sei mesi di reclusione, ha svolto sei motivi, assistito dai difensori di fiducia avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con i primi due motivi contesta l'attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e la stessa utilizzabilità delle sue dichiarazioni, in quanto generiche, autoreferenziali ed inidonee ad identificare il ruolo dinamico e funzionale del [OSCURATO:PERSONA] nel clan; il collaborante, uscito dalla famiglia mafiosa fin dal 2009, riferisce, a carico del ricorrente, voci correnti apprese da concittadini, senza individuare facta condudentia espressivi della partecipazione dinamica alla società criminosa. In realtà, si tratta di propalazioni deboli, fondate su inferenze generiche e inattendibili. 7.2. Con il terzo motivo, afferente ancora alle dichiarazioni di Palio, ci si duole dell'assenza di validi riscontri, non potendo essere ritenute tali le intercettazioni ambientali, nelle quali non può dirsi certo il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] attraverso i soprannomi "u macellaiu" e "u magnacciu", atteso che non risponderebbe al vero che la moglie abbia mai gestito una macelleria, per cui, probabilmente, le conversazioni si riferiscono ad altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA]. 7.3. Il quarto motivo denuncia travisamento della prova in relazione all'interpretazione dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle ore 15.00, quanto alla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA]; all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9820 ed all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel clan; 7.4. Con il quinto motivo, è dedotta la violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'individuazione della violazione più grave nella determinazione della pena (che risulterebbe essere il delitto di tentata estorsione e non quello di associazione mafiosa).7.5. Infine, è denunciata violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili; quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati e vanno rigettati. 2. Ricorsi nell'interesse di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]: entrambi i comuni motivi formulati dai ricorsi sono manifestamente infondati. 2.1. Quanto al primo motivo (incentrato sulla interpretazione delle intercettazioni) va ricordato che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620); l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza: così Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576). Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall'approdo delle Sezioni Unite 'Sebbar' (Sez. un. n. 22471 del 26/02/2015 -dep. 28/05/2015- Rv. 263715), così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Conforme la successiva giurisprudenza: Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Ed è proprio una rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate che i ricorrenti propugnano, al fine di desumerne un significato alternativo a quello che la Corte di appello ha, invece, del tutto ragionevolmente, tratto dall'esplicito riferimento ad armi micidiali registrato in precedenti conversazioni, utilizzate, quindi, come logica chiave di lettura che ha consentito di dare un significato univoco alla conversazione de qua, nella quale si è riscontrato l'uso di termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, ma, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), come dimostrato, alla fine, dagli esiti della perquisizione domiciliare a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Va, dunque, ribadito che il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). La conseguente affermazione di responsabilità, intervenuta all'esito di un procedimento valutativo rispettoso dei richiamati criteri euristici, è scevra da vizi.2.2. Anche il secondo motivo - con cui i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. I ricorsi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto leva - oltre che sul curriculum criminale di entrambi - in specie, sul numero di armi sequestrate, per [OSCURATO:PERSONA], e sulla gravità dei fatti contestati, per [OSCURATO:PERSONA], quali elementi deponenti per una spiccata inclinazione a delinquere. Si tratta di una valutazione sicuramente allineata al consolidato canone ermeneutico per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è declinato riproponendo doglianze alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposte non manifestamente illogiche, né contraddittorie, e senza confrontarsi con le stesse, nel tentativo di conseguire una, non consentita, alternativa interpretazione del materiale istruttorio, invece, congruamente analizzato dai Giudici di merito. E' bene ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. D'altronde, motivi privi del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3.1. Richiamate tali coordinate, va sinteticamente ricordato che gli elementi posti a fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto associativo sono costituiti da una pluralità di elementi di fatto. 3.1.1. In primo luogo, viene in rilievo la partecipazione alla riunione nella masseria di Seminara il 15 marzo 2015, nel corso della quale si discute di aspetti strategici del clan, e rivela come il ricorrente avesse ricevuto, dal capoclan Seminara, l'incarico di contattare l'imprenditore Sberna, sottoposto a estorsione; compito, peraltro, non nuovo per lui. Non ha alcun pregio l'obiezione che la difesa svolge in merito al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, tenuto conto che si è ampiamente chiarito, da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che «Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017 - dep. 16/03/2017- [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 269900; vedi anche Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014- Amato e altri, Rv. 259478 e Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012- Cataldo e altri, Rv. 252712 - sulla non indispensabilità della perizia fonica). Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente (che ha chiesto il rito abbreviato) non abbia allegato elementi oggettivi sintomatici di segno contrario alla ricostruzione del fatto dei giudici di merito, limitandosi a esprimere dubbi soggettivi, svincolati dagli atti del processo, e in quanto tali irrilevanti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014- C. e altro, Rv. 260409).Il tema dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nella persona che, durante la conversazione registrata il 15.3.2015, viene appellata come "Libò" - e indicato, quindi, come partecipante alla riunione con [OSCURATO:PERSONA] ed altri associati, nel corso della quale emerge anche il ruolo svolto dall'imputato - è stato ampiamente scrutinato dalla Corte di appello, osservando come il riconoscimento vocale da parte della polizia giudiziaria sia riscontrato da due significativi elementi processuali, la cui convergenza rende ragione della valutazione, del tutto razionale, svolta dalla Corte di appello in punto di identificazione del ricorrente, correttamente valutando la non necessità dell'invocato accertamento tecnico. 3.1.2. Ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza impugnata, per ricostruire la partecipazione al clan mafioso del [OSCURATO:PERSONA], è costituito dal contenuto della intercettazione del 21/3/2015, nel corso della quale emerge come i partecipanti alla riunione decidano di effettuare una bonifica per scongiurare la presenza di eventuali microspie: la tesi dell'imputato - la cui presenza è registrata dalle videocamere installate nella masseria -è risultata smentita dall'attività di captazione, che dà conto della sua partecipazione fattiva a quell'attività, unitamente agli altri sodali. 3.1.3. Ancora, la sentenza impugnata ha indicato la partecipazione dell'imputato, quale intermediario, alla estorsione in danno dell' ingegnere [OSCURATO:PERSONA], di cui egli stesso era un dipendente, emergente dalla conversazione del 12/1/2015, in cui gli interlocutori mostrano disappunto per il conferimento dell'incarico al [OSCURATO:PERSONA] di trattare con l'estorto, non avendo costoro alcuna stima del sodale, nonché dalle conversazioni del 31 agosto 2015 e del 12/10/2015 che smentiscono la tesi difensiva che l'incontro, presso il cantiere dell'imprenditore, fosse riconducibile ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le parti. Non hanno alcun pregio, dunque, le doglianze difensive incentrate sul profilo dell'affectio societatis, giacché il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, congruente con i dati probatori, che la Corte di appello ha fornito (pg. 27), osservando, del tutto razionalmente, che solo un partecipe può essere coinvolto in conversazioni che toccano argomenti delicati, concernenti interessi cruciali e strategie della consorteria, come quelli ascoltati duranti le riunioni alla masseria, valorizzando il riscontro costituito dal coinvolgimento fattivo nella vicenda estorsiva, e prendendo in esame anche le deduzioni difensive incentrate sull'assenza di dichiarazioni di collaboratori a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto irrilevante tale dato, in presenza di un quadro probatorio granitico. 3.2. Anche il secondo motivo è oggetto di trattazione da parte della sentenza impugnata (pg. 27), in cui si dà conto dell'affermazione che il ricorrente abbia svolto il ruolo di mediatore nella estorsione [OSCURATO:PERSONA], emerso con limpida chiarezza dalle indicate intercettazioni. 3.3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state negate motivatamente sulla base della gravità dei fatti, elemento in ordine al quale la Difesa nulla ha allegato. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Anche il ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte di appello ha individuato gli elementi da cui emerge che il ricorrente venne nominato, dal capoclan [OSCURATO:PERSONA], capogruppo di Caltagirone, al posto di [OSCURATO:PERSONA] (pg. 31) facendo riferimento alle intercettazioni, progr. n. 223 e 224, e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Corra e Palio, entrambi esaminati dalla Corte di appello. La sentenza impugnata ha anche risolto le denunciate contraddizioni nel narrato del Palio, quanto al periodo della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (2005 invece che 2015), sulla base dell'autoevidenza delle conversazioni intercettate, sopra richiamate, che hanno registrato inequivocabilmente il conferimento dell'incarico di capogruppo all'interno del sodalizio. 4.1. Con riguardo all'interpretazione - contestata dal ricorrente - delle intercettazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] progr. n. 223 e 224, che costituisce l'elemento probatorio fondamentale ai fini dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che non ricorra il travisamento denunciato rispetto all'intercettazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223 e di quella successiva, attingendo la critica difensiva il significato della fonte di prova (ricostruito razionalmente dalla sentenza impugnata) e non il significante del dato probatorio. Quanto al loro contenuto - contrariamente a quanto assume la Difesa - dalla stessa emerge, in maniera univoca, il progetto imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], che ne mette a parte il Seminara, coinvolgendo lui e il sodalizio mafioso di cui quest'ultimo è esponente apicale, laddove, durante la conversazione, gli chiede esplicitamente di partecipare, intendendo che i profitti di tale impresa sarebbero confluiti nelle casse della associazione mafiosa attraverso, appunto, il suo vertice, che sarebbe divenuto "la banca del supermercato". La conversazione, inoltre, dà conto del ruolo primario che era stato riconosciuto a "Nuccio" (come viene chiamato il ricorrente) per risolvere le "questioni" del clan, essendo stato posto a capo del gruppo di Caltagirone. Nell'ottica di tale ricostruzione, si pone in linea di coerenza il disappunto espresso da [OSCURATO:PERSONA], che da quel ruolo è stato estromesso ("abbiamo buttato le persone giuste", sarà il commento registrato durante una conversazione), mentre non rappresenta un elemento contrario la affermazione (conversazione progr. 2507) che il [OSCURATO:PERSONA] non sia conosciuto dagli altri sodali. Come si sa, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2 n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250; conforme Sez. 3 n. 2351 del 18/11/2022 -dep. 2023- Rv. 284057-02). 4.2. Con riguardo alla denunciata carenza motivazionale in ordine all'attendibilità dei collaboratori, deve osservarsi che si tratta di un motivo inedito, non avendo i difensori del ricorrente attinto tale specifico profilo con i rispettivi atti di gravame avverso la sentenza di primo grado, rinvenendosi solo un fugace accenno a pag. 9 punto 2 dell'appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Questo spiega la mancanza di argomentazione da parte della Corte di appello, la quale si è limitata a rilevare che il narrato di PALIO risulta riscontrato dalla richiamata conversazione (n. 223) circa il ruolo di responsabile di Caltagirone, in successione rispetto a [OSCURATO:PERSONA], e come, in ogni caso, non risulti decisivo il suo propalato ai fini dell'affermazione di responsabilità (pagina 32 della sentenza impugnata), stante la chiara autoevidenza delle conversazioni intercettate. Quanto alle dichiarazioni di Corra, la sentenza dà atto di quanto riferito nel giudizio di appello, in cui il collaboratore ha ricordato - quale affiliato al clan catanese Santapaola/Ercolano - gli incontri con [OSCURATO:PERSONA], finalizzati all'attuazione di attività estorsive. Risulta, dunque, infondata anche la doglianza incentrata sulla mancanza di riscontri esterni al propalato dei collaboratori di giustizia, il cui contributo non risulta decisivo ai fine dell'affermazione di responsabilità, essa poggiando sul contenuto del compendio intercettivo. 4.3. Con riguardo alla prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, contestata dalla difesa ricorrente, si osserva, in linea generale, che l'incarico di cui si ha cognizione dalle conversazioni intercettate non costituisce una mera investitura partecipativa, attraverso il compimento di un rituale di affiliazione, quanto, piuttosto, il conferimento di un incarico fiduciario all'interno del consesso criminale, laddove il [OSCURATO:PERSONA] viene individuato - dall'esponente apicale - quale referente di un intero gruppo, con estromissione del precedente titolare. L'affidamento di un tale incarico costituisce, all'evidenza, il riconoscimento - da parte del rappresentante apicale del sodalizio - di una chiara, consapevole, affatto occasionale adesione al comune progetto criminale e rivela, logicamente, la consapevolezza, in capo all'investito, dell'esistenza della consorteria criminale e della volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici del sodalizio mediante l'utilizzo del metodo mafioso, laddove egli si pone a disposizione, in maniera significativa, sia personalmente che con le proprie risorse economiche, del sodalizio ben consapevole di agire nell'interesse dell'associazione mafiosa. In tal senso, si rivela il ruolo attivo svolto nel sodalizio - con continuità e affidabilità - dall'imputato, esso costituendo il necessario presupposto fattuale di quella investitura, che consente, pertanto, di inferire la prova della condotta di partecipazione. Non si discute, cioè, del mero compimento di formalismi rituali, emergendo, piuttosto, dalle captazioni che il Seminara riconosce al [OSCURATO:PERSONA] la capacità decisionale diretta a risolvere eventuali questioni emergenti tra i sodali; e ciò rende evidente il compimento di "atti di militanza associativa", che richiedono la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. Quello svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo di riferimento risulta essere un ruolo dinamico e funzionale, poiché egli, per meritare quell'investitura, non può che aver 'preso parte' al fenomeno associativo, condividendone le dinamiche fino ad assurgere a punto di riferimento del gruppo.Può, cioè, affermarsi che nella titolarità di un tale incarico si concretizzi la partecipazione associativa del Tangarra, giacché esso rende evidente come egli "si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo" (Sez. un. Mannino). Tanto è sufficiente - a prescindere dalla acquisita prova del compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso, che, peraltro, è anche emersa nel dibattimento (dichiarazioni di Corra circa la partecipazione ad attività estorsiva) - per ritenere integrata la contestata partecipazione associativa, secondo la linea interpretativa accreditata da plurimi approdi giurisprudenziali, nella composizione più autorevole di questa Corte, come confluiti nel più recente arresto della sentenza Sez. Un. Modaffari. In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo. Può, dunque, affermarsi che l'acquisizione consapevole, in un contesto di effettività e serietà, dell'incarico di capogruppo di un segmento della consorteria criminale, ove emerga l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimonia in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione. 4.5. Non è consentita in sede di legittimità la rivalutazione del trattamento sanzionatorio, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria sul punto. A pagina 32 della sentenza impugnata la Corte di appello ha congruamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della biografia criminale del ricorrente, e della gravità del fatto contestato, quali elementi denotanti una spiccata inclinazione a delinquere. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Anche questo ricorso risulta infondato. 5.1. In primo luogo, deve osservarsi che i Giudici di merito hanno dato conto della acclarata esistenza della famiglia catanese di [OSCURATO:PERSONA] nell'area calatina, quale dato giudiziario emergente incontrovertibilmente dalle sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo processuale. 5.2. Con riguardo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, la Difesa lamenta l'assenza di adeguato vaglio dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], e contesta la credibilità delle sue dichiarazioni sotto il profilo estrinseco, per avere egli riferito di voci correnti e de relato circa l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale del collaboratore di giustizia. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha considerato come l'attendibilità intrinseca del collaborante sia accreditata dal vaglio di precedenti sentenze passate in giudicato, non risultando neppure allegato un intento calunnioso nel presente procedimento. In merito alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e alla asserita natura de relato del suo propalato, riferisce la sentenza impugnata che, dalla pronunzia di primo grado, si apprende che il predetto collaboratore, esaminato nel dibattimento, vantava una lunghissima militanza associativa (ultraquarantennale), quale 'uomo d'onore', con rapporti di conoscenza e frequentazione con esponenti di vertice, quale [OSCURATO:PERSONA]. Questo comporta che i fatti e le circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio, attraverso i quali egli era venuto a conoscenza anche della partecipazione alla medesima consorteria del [OSCURATO:PERSONA] -nei cui confronti aveva anche effettuato una positiva individuazione fotografica nel corso della sua collaborazione- appartengono al suo personale e diretto patrimonio conoscitivo. La valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla natura delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, escludendo che esse possano essere considerate de relato, sono giuridicamente coerenti con il costante orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, laddove le dichiarazioni provengano da soggetto che abbia militato all'interno di un consesso delinquenziale, e riguardino la vita o l'attività del sodalizio e siano state rese sulla base di fatti appresi dal dichiarante nella sua qualità di partecipe all'associazione, non si verte in ipotesi di esternazioni de relato (da ultimo, Sez. 1 n. 17647 del 19/02/2020, Rv. 279185), in quanto appartenenti all'esperienza diretta del propalante, prima ancora che alla sua conoscenza, come quando riferisca dell'esistenza e della struttura dell'organizzazione nelle sue articolazioni o del sistema di gestione o cogestione del settore delle estorsioni. In tali ipotesi, le dichiarazioni così rese, e con tali contenuti, si prestano idonee ad assumere valore probatorio se positivamente riscontrate da elementi fattuali esterni (Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002 Rv. 222616). Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha considerato, quale riscontri estrinseci, quelli provenienti dal compendio intercettivo, in specie, costituito: - dalla conversazione del 10 marzo 2015 progr. 134, nel corso della quale la voce del [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuta dalla polizia giudiziaria (riconoscimento corroborato da altro elemento individualizzate fornito dallo stesso imputato, circa un'autovettura del padre), cosicché risulta smentita la tesi difensiva incentrata sulla mancata partecipazione dell'imputato alla detta conversazione, mentre sulla base di tale riconoscimento è stata possibile la identificazione dell'imputato anche nelle successive conversazioni; - dalla conversazione ambientale del 21 agosto 2015, in cui gli interlocutori, facendo riferimento alla recente investitura del [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) quale capogruppo di Caltagirone, lo indicano con espressioni come "u magnaccio" e "u macellaio", che risultano coerenti con gli accertamenti della polizia giudiziaria, circa pregresse condanne del [OSCURATO:PERSONA] per favoreggiamento della prostituzione e la gestione di una macelleria; - dalla conversazione, sempre del 10 marzo 2015, progr. 176, che faceva registrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] (anche in tal caso individuato perché gli interlocutori lo appellano come "u magnaccio") in una attività estorsiva, avendo la Corte di merito indicato puntualmente le ragioni dell'inequivoco significato attribuibile a quella captazione e a quelle successive correlate, indicative, appunto, dell'attività illecita in corso, appartenente al programma criminoso dell'associazione. Insomma, sono state valutate correttamente le intercettazioni, che risultano oggettivamente indicative, anche a prescindere dalla chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale e del suo ruolo di capogruppo di Caltagirone. 5.3. Parimenti infondata l'obiezione che attinge la ricostruzione del ruolo 'dinamico' del ricorrente all'interno del sodalizio che, come si è visto, risulta coinvolto in attività estorsiva, oltre a ricevere l'investitura di capogruppo. Richiamando le osservazioni già svolte in merito alla linea ermeneutica di questa Corte secondo cui integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, si osserva come sia la partecipazione ad attività estorsiva unitamente ad altri sodali, sia, soprattutto, l'investitura, da parte del capoclan, che lo colloca in posizione di primazia rispetto agli altri sodali, sono condotte dotate di incontestabile autoevidenza nel senso della intraneità e della partecipazione alla vita e alle dinamiche della societas sceleris, di talchè, ai fini della affermazione di penale responsabilità a titolo di partecipazione non vi può essere ragionevole dubbio in merito alla dimostrazione dell'effettivo inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura organizzata, ricostruita attraverso condotte univocamente sintomatiche, costituite nell'assunzione di un ruolo concreto e di primazia nell'organigramma criminale, oltre che nello svolgimento di attività esecutive del programma (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Rv. 270171). 5.4. Non coglie nel segno neppure il quarto motivo che denuncia travisamenti delle intercettazioni ambientali, ma, in realtà, tenta di avvalorare una diversa interpretazione del loro contenuto, riportato nel corso del motivo, operazione non consentita in sede di legittimità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).Nel caso di specie, invece, la doglianza attiene al significato delle intercettazioni - laddove il ricorrente contesta l'identificazione del conversante nel colloquio del 10.3.2015 alle ore 15.00 e l'identificazione del Baccaruccio, di cui si parla nella intercettazione 9280 del 15.3.2015 - e non certo al modo in cui la prova viene trasposta nel ragionamento del giudice. 5.5. Del tutto infondata la doglianza veicolata con il quinto motivo, con cui ci si duole dell'errata individuazione del reato più grave. Secondo la Difesa sarebbe più grave la tentata estorsione aggravata accertata con la sentenza irrevocabile del 5 maggio 2005 della Corte di appello di Catania (irrevocabile il 6 dicembre 2006). Invece, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, la pena per il delitto di cui all'art. 416 bis co. 1 e 4 cod. pen. è compresa in una forbice da dodici a venti anni; quella per la tentata estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 151/1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.), contempla una pena massima edittale pari ad anni 11 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. La Corte di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio di diritto a tenore del quale, in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa (Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Rv. 271031). 5.6. Il sesto motivo, che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibilmente declinato, non confrontandosi il ricorrente con la specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha replicato ad analoga doglianza, facendo leva per la decisione avversata sul grave precedente specifico e per la condanna per il delitto di favoreggiamento della prostituzione, quali elementi significativi di una spiccata inclinazione delinquenziale. 6. Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro 3000. Tutti i ricorrenti vanno, inoltre, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese p