CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2002
Cassazione n. 26691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello, pur riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste, ometteva di revocare la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge sul presupposto che, l'avvenuta assoluzione con formula ampiamente liberatoria, non consentiva il mantenimento della condanna al risarcimento del danno, tanto più che l'appello ."6"concerneva anche la pronuncia relativa alle statuizioni civili. 3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le considerazioni svolte nella memoria depositata dalla Procura generale sono pienamente condivisibili, dovendosi rilevare come la decisione sulle domande risarcitorie presuppone necessariamente l'emissione di una sentenza di condanna riferita al reato. In tal senso depone l'art. 538 cod. proc. pen., in base al quale solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. Il collegamento istituito da quest'ultima norma tra la decisione sulle questioni civili e la condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale, finalizzati all'accertamento della responsabilità dell'imputato. La stretta dipendenza delle statuizioni civili da quelle penali comporta che la caducazione della condanna penale, per una causa diversa dall'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, determina automaticamente la revoca delle statuizioni civili dalla stessa necessariamente discendenti, anche in mancanza di un'espressa statuizione sul punto da parte del giudice di merito, statuizione che appare utile per ragioni di chiarezza ma che non risulta giuridicamente indispensabile. A tale conclusione si giunge agevolmente sulla base del principio secondo cui l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna, con la conseguenza che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile (Sez. U, n. 30327 del 10.07.2002, Guadalupi, Rv. 222001). Deve ribadirsi, pertanto, che la sentenza assolutoria per insussistenza del fatto pronunciata dalla Corte di Appello ha determinato il venir meno ex lege delle statuizioni risarcitorie oggetto della condanna inflitta in primo grado, senza che fosse altresì necessaria un'esplicita pronuncia in tal senso (Sez.3, n. 23425 del 29/4/2022, Rv.283393; Sez.4, n.31418 del 14/4/2021, Monaco, Rv. 281743). 3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato 2inammissibile, difettando un concreto interesse del ricorrente ad ottenere l'esplicito annullamento delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, essendo stata questa annullata con l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste". Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M