Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 1997

Cassazione n. 21076/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZA A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Chouiab EI Ghardi per il reato di rapina, commesso in concorso tra loro.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per travisamento della prova in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con un motivo manifestamente infondato.

5. Le difese hanno denunciato un inesistente travisamento della prova in quanto la Corte avrebbe erroneamente escluso la irrisorietà del valore del telefono sottratto alla persona offesa ("uno snnartphone di ultima generazione") e la modesta entità dell'aggressione dalla stessa subita.

Invero, dalla querela allegata al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta che il telefono sottratto era un "[OSCURATO:PERSONA] 10" e che la persona offesa fu colpita prima con "due schiaffi in faccia poi [con] un pugno sul labbro" che gli provocò una "escoriazione sanguinante".

La valutazione della Corte, dunque, poggia su dati incontestati, risultanti dalla querela, e appare conforme a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In primo luogo, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto), sia cioè di r entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173).

In secondo luogo, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina e di estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, cit.; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Chouiab EI Ghardi per il reato di rapina, commesso in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per travisamento della prova in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con un motivo manifestamente infondato. 5. Le difese hanno denunciato un inesistente travisamento della prova in quanto la Corte avrebbe erroneamente escluso la irrisorietà del valore del telefono sottratto alla persona offesa ("uno snnartphone di ultima generazione") e la modesta entità dell'aggressione dalla stessa subita. Invero, dalla querela allegata al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta che il telefono sottratto era un "[OSCURATO:PERSONA] 10" e che la persona offesa fu colpita prima con "due schiaffi in faccia poi [con] un pugno sul labbro" che gli provocò una "escoriazione sanguinante". La valutazione della Corte, dunque, poggia su dati incontestati, risultanti dalla querela, e appare conforme a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. In primo luogo, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto), sia cioè di r entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). In secondo luogo, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina e di estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, cit.; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). 6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaz
Decreto Cassazione n. 21076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris