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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12980/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 24 maggio 2022, ha respinto la sua richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha ritenuto provata la non regolarità della condotta nei semestri valutati dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli dalla esistenza di un rapporto disciplinare elevato a carico del detenuto il 26/02/2021 e dall'arresto da lui subito per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al possesso di 70 pastiglie di bupromorfina.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto manoscritto presentato personalmente, lamentando l'insufficienza della sua motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza MI versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07 marzo 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 24 maggio 2022, ha respinto la sua richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha ritenuto provata la non regolarità della condotta nei semestri valutati dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli dalla esistenza di un rapporto disciplinare elevato a carico del detenuto il 26/02/2021 e dall'arresto da lui subito per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al possesso di 70 pastiglie di bupromorfina. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto manoscritto presentato personalmente, lamentando l'insufficienza della sua motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza MI versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 marzo 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 12980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris