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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12893/2026

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di CATANZARO, Sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Catanzaro,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibilel’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelaredella custodia in carcere in atto applicata al Taccone in relazione al reato diestorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 591, 299e 275, comma 3, cod. proc. pen.Assumeva che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal giudicedella cautela, gli elementi rassegnati con l’appello cautelare non costituivanomera riproposizione di analoghe doglianze già prospettate dalla difesa edisattese con precedenti ordinanze, bensì questioni diverse, con particolareriguardo al tema della non indispensabilità della misura cautelare massima,considerato che il reato contestato risaliva al 2018 e che erano trascorsi settemesi dall’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere inaggravamento.3.

In data 30 dicembre 2025 la difesa del ricorrente depositava conclusioniscritte con le quali insisteva nei motivi di ricorso e ribadiva che la questionerelativa alla verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza della misuracautelare della custodia in carcere era stata devoluta per la prima volta alTribunale che aveva emesso il provvedimento impugnato e non era meramenteripetitiva di altra questione in precedenza devoluta al giudice della cautela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto risultamanifestamente infondato.Con l’ordinanza impugnata il giudice della cautela ha richiamatopuntualmente – e anche testualmente, per ampi stralci (v. pag. 2 delprovvedimento impugnato), le precedenti ordinanze emesse nelle date 30gennaio 2025 e 18 settembre 2025 con le quali erano stati già espressamentevalutati gli aspetti dedotti con l’appello cautelare, in particolare quelli relativi aldecorso del tempo rispetto alla commissione del reato contestato e quellirelativi all’entità e la gravità della violazione delle prescrizioni inerenti la misuradegli arresti domiciliari che aveva determinato l’aggravamento della misuracautelare con l’applicazione della custodia in carcere.In relazione a tale ultimo profilo il giudice della cautela ha evidenziato checon le citate precedenti ordinanze era stato già osservato che, a fronte dellacontestazione del reato di estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., “laspecifica finalità cautelare perseguita mediante il trattamento preventivo sisostanziava nell’interrompere i rapporti e i contatti dell’appellante con i localicircuiti criminali, limitandone la libertà di movimento.

Sicché, l’essersitrattenuto presso un esercizio commerciale del medesimo territorio … incompagnia di soggetti … estranei alla cerchia dei conviventi e l’averecontestualmente approfittato dell’autorizzazione a presenziare all’udienzadibattimentale … per finalizzare tale condotta ... conferiscono alla violazione unvalore sintomatico e ulteriore, non circoscritto alla mera trasgressione delleprescrizioni, sostanziandosi in un comportamento che ha arrecato concretopregiudizio alle peculiari finalità del regime cautelare applicato.

Leconsiderazioni che precedono consentono di escludere l’adeguatezza di presidimeno gravosi di quello attualmente in atto, rispetto ai quali l’odierno appellanteha manifestato espressa indifferenza.

Per tali ragioni, il Collegio ritieneadeguata la sottoposizione del Taccone alla misura cautelare massima, inquanto unico presidio idoneo ad imporre un coattivo monitoraggio sul soggetto,il quale si è dimostrato incapace di attenersi agli obblighi connessi al più mitepresidio domestico, così da soddisfare le esigenze di cqutela originariamenteravvisate” (v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale, come si vede, ha dato conto in maniera puntuale e completa,facendo leva su richiami specifici a precedenti provvedimenti, del fatto che ladifesa ha sostanzialmente riproposto argomentazioni già ampiamenteesaminate in precedenza.Restano, pertanto, escluse le dedotte violazioni di legge.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CATANZARO, Sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 14 ottobre 2025 il Tribunale di Catanzaro,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibilel’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelaredella custodia in carcere in atto applicata al Taccone in relazione al reato diestorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 591, 299e 275, comma 3, cod. proc. pen.Assumeva che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal giudicedella cautela, gli elementi rassegnati con l’appello cautelare non costituivanomera riproposizione di analoghe doglianze già prospettate dalla difesa edisattese con precedenti ordinanze, bensì questioni diverse, con particolareriguardo al tema della non indispensabilità della misura cautelare massima,considerato che il reato contestato risaliva al 2018 e che erano trascorsi settemesi dall’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere inaggravamento.3. In data 30 dicembre 2025 la difesa del ricorrente depositava conclusioniscritte con le quali insisteva nei motivi di ricorso e ribadiva che la questionerelativa alla verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza della misuracautelare della custodia in carcere era stata devoluta per la prima volta alTribunale che aveva emesso il provvedimento impugnato e non era meramenteripetitiva di altra questione in precedenza devoluta al giudice della cautela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto risultamanifestamente infondato.Con l’ordinanza impugnata il giudice della cautela ha richiamatopuntualmente – e anche testualmente, per ampi stralci (v. pag. 2 delprovvedimento impugnato), le precedenti ordinanze emesse nelle date 30gennaio 2025 e 18 settembre 2025 con le quali erano stati già espressamentevalutati gli aspetti dedotti con l’appello cautelare, in particolare quelli relativi aldecorso del tempo rispetto alla commissione del reato contestato e quellirelativi all’entità e la gravità della violazione delle prescrizioni inerenti la misuradegli arresti domiciliari che aveva determinato l’aggravamento della misuracautelare con l’applicazione della custodia in carcere.In relazione a tale ultimo profilo il giudice della cautela ha evidenziato checon le citate precedenti ordinanze era stato già osservato che, a fronte dellacontestazione del reato di estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., “laspecifica finalità cautelare perseguita mediante il trattamento preventivo sisostanziava nell’interrompere i rapporti e i contatti dell’appellante con i localicircuiti criminali, limitandone la libertà di movimento. Sicché, l’essersitrattenuto presso un esercizio commerciale del medesimo territorio … incompagnia di soggetti … estranei alla cerchia dei conviventi e l’averecontestualmente approfittato dell’autorizzazione a presenziare all’udienzadibattimentale … per finalizzare tale condotta ... conferiscono alla violazione unvalore sintomatico e ulteriore, non circoscritto alla mera trasgressione delleprescrizioni, sostanziandosi in un comportamento che ha arrecato concretopregiudizio alle peculiari finalità del regime cautelare applicato. Leconsiderazioni che precedono consentono di escludere l’adeguatezza di presidimeno gravosi di quello attualmente in atto, rispetto ai quali l’odierno appellanteha manifestato espressa indifferenza. Per tali ragioni, il Collegio ritieneadeguata la sottoposizione del Taccone alla misura cautelare massima, inquanto unico presidio idoneo ad imporre un coattivo monitoraggio sul soggetto,il quale si è dimostrato incapace di attenersi agli obblighi connessi al più mitepresidio domestico, così da soddisfare le esigenze di cqutela originariamenteravvisate” (v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale, come si vede, ha dato conto in maniera puntuale e completa,facendo leva su richiami specifici a precedenti provvedimenti, del fatto che ladifesa ha sostanzialmente riproposto argomentazioni già ampiamenteesaminate in precedenza.Restano, pertanto, escluse le dedotte violazioni di legge.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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