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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30347/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23355/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A P [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA]/SANDOVAL, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOLA n. 2449/2018 depositata i l 20/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro il decreto del 20 giugno 2018 con cui il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da quest’ultima e per l’effetto ha disposto la restituzione a suo favore di un immobile oggetto di un contratto di permuta stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1383 c.c., nonché violazione degli articoli 1353, 1360 c.c. e degli articoli 96, ultimo comma, della legge fallimentare e 2909 c.c.

Il secondo mezzo denuncia motivazione inesistente, violazione dell’articolo 111, sesto comma, della costituzione, nonché dell’articolo 132, primo comma, numero 4, c.p.c., e dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4. ― Il ricorso va respinto.

4.1. ― È infondato il primo mezzo, quantunque la motivazione della sentenza debba essere corretta.

4.1.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che: -) [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno stipulato un contratto di permuta di immobili appartenenti ciascuno ad una di tali società; -) il contratto recava, per quanto rileva, due clausole: i) una clausola condizionale secondo cui il contratto di permuta era «sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2014, da parte dei signori … danti causa di [OSCURATO:SOCIETA]., della quietanza relativa all’integrale pagamento del prezzo dilazionato nella compravendita stipulato tra i medesimi e la [OSCURATO:SOCIETA].»; ii) una clausola penale in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA].

«si obbliga a liberare entro e non oltre la data del 28 febbraio 2014 il terreno permutato con il presente atto da tutte le strutture e manufatti ad oggi esistenti su etto terreno: per patto espresso intervenuto tra le parti viene fissata una penale di € 100.000 … per il mancato adempimento … dell’obbligo di cui al comma precedente»; -) intervenuto il fallimento, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato: i) domanda di insinuazione al passivo del credito di € 100.000,00 in chirografo, a titolo di penale contrattuale per la mancata bonifica del fondo oggetto di permuta; ii) domanda di rivendica dell’immobile da essa alienato in permuta alla società poi fallita, stante l’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto; -) il giudice delegato ha ammesso il credito per la penale contrattuale, mentre ha rigettato la rivendica; -) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione, che il Tribunale ha accolto nei termini in precedenza indicati.

4.1.2. ― Orbene, in sede di opposizione il Fallimento ha sostenuto, in estrema sintesi, questa tesi: che il giudicato formatosi sulla debenza della penale contrattuale, riconosciuta in fase di verifica, faceva stato anche sull’antecedente logico-giuridico della validità ed efficacia del contratto di permuta, e dunque escludeva che avesse operato la condizione risolutiva pure prevista in contratto, ad avvalersi della quale, in buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il pagamento della penale, aveva implicitamente ma inequivocabilmente rinunciato.

A tal riguardo il giudice di merito ha viceversa ritenuto che nel giudizio fosse in discussione il «rapporto tra risoluzione azionata per effetto di una condizione risolutiva e clausola penale per il ritardo nell’adempimento di una diversa obbligazione, la cui richiesta il Tribunale reputa perfettamente compatibile con l’azionata condizione risolutiva».

Di qui, dopo aver asserito che l’operatività della «condizione risolutiva» ben potesse convivere con l’operatività della clausola penale, il Tribunale ha escluso che il giudicato endofallimentare sulla debenza della penale producesse ricadute sulla clausola condizionale, ed ha conseguentemente accolto la domanda di restituzione dell’immobile dato in permuta dall’odierna controricorrente.

4.1.3. ― Ora, un simile ragionamento, che si conclude con l’affermazione dell’inesistenza del giudicato, è errato nella premessa.

Della clausola penale basterà rammentare quanto dice la relazione al codice, al numero 632, e cioè che il suo valore giuridico è «quello di limitare il danno, salvo che le parti non abbiano convenuto il risarcimento integrale».

Qui non desta alcun interesse a stabilire se sia veramente così, ovvero se la clausola penale abbia non ― o non soltanto ― una funzione risarcitoria, ma anche punitiva: ciò che basta sapere è che di «clausola» si tratta, che opera all’interno di un contratto, un contratto ovviamente valido ed efficace, giacché discorrere di operatività di un «clausola» inserita in un contratto che non c’è, perché invalido o perché privo di efficacia per essere venuta ad esistenza una condizione risolutiva, avuto riguardo alla disciplina dettata dall’articolo 1360 c.c., primo periodo del primo comma, è un non-senso.

In tale prospettiva l’articolo 1210 del codice civile del 1865 stabiliva espressamente che: «La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale».

Questa previsione non è stata riprodotta nel codice vigente, ma soltanto ― è da credere ― per la sua ovvietà, e cioè perché superflua.

Val quanto dire che, considerata «la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede» (Cass. 26 settembre 2005, n. 18779; il connotato di accessorietà della clausola penale è scontato nella giurisprudenza della Corte: v. p. es.

Cass. 31 gennaio 1989, n. 595; Cass. 10 giugno 1991, n. 6561), così l’invalidità dell’obbligazione principale, come pure il venire ad esistenza della condizione risolutiva, pone nel nulla la clausola penale.

4.1.4. ― Non per questo, tuttavia, rimane travolta l’affermazione del Tribunale dell’inesistenza di un giudicato tale da comportare, secondo la tesi del Fallimento, il rigetto della domanda di restituzione dell’immobile dato in permuta.

In generale il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, della legge fallimentare, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709; Cass.12 aprile 2022, n. 11808).

Ciò detto, il Fallimento, al fine di sostenere la tesi concernente la formazione del giudicato sulla efficacia del contratto, e conseguentemente sulla inoperatività della condizione risolutiva, ha fatto reiteratamente leva sull’ammissione del credito per la penale, in sede di verifica, con la motivazione: «Si ammette, oltre che per gli importi indicati dai curatori, anche per la penale contrattuale, alla luce del rigetto della domanda di rivendica».

Ma è del tutto evidente che siffatta affermazione, ed in particolare il non certo esplicito inciso «alla luce del rigetto della domanda di rivendica», non può importare in alcun modo una qualche autorità di giudicato sull’insussistenza del diritto alla restituzione del bene oggetto di permuta: e cioè, avendo il giudice della verifica disatteso la domanda di rivendica ed essendo stata tale interinale decisione impugnata con l’opposizione allo stato passivo, non v’è modo di sostenere che l’insussistenza del diritto alla restituzione dell’immobile fosse ormai coperta da giudicato, tanto più che, altrettanto ovviamente, la società controricorrente non avrebbe certo potuto impugnare la statuizione a sé favorevole di riconoscimento della penale, a cagione del detto inciso, statuizione che semmai avrebbe dovuto essere impugnata, ove lo avesse ritenuto, dal Fallimento, che era al riguardo soccombente.

Quanto poi alla tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], con il chiedere la penale, avrebbe sia pure implicitamente rinunciato a far valere la condizione risolutiva, essa è invero spiegata contro l’evidenza, ove si consideri che la società, oltre alla penale, ha espressamente chiesto la restituzione dell’immobile ed ha coltivato la domanda in sede di opposizione allo stato passivo sulla base della tesi, poi erroneamente accolta dal giudice di merito, della compatibilità tra la pretesa della penale e quella della restituzione dell’immobile: indubbio, dunque, che essa non intendesse affatto rinunciare alla restituzione del bene.

4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile.

Esso attacca sotto il profilo della carenza di motivazione, nonché della omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, la medesima parte del decreto impugnato, laddove ha escluso che si fosse formato un giudicato tale da coprire l’inoperatività della condizione risolutiva: ma la censura concerne per un verso la motivazione in iure, al cui riguardo supplisce l’esercitato potere correttivo della Corte di cassazione, per altro verso non contiene l’indicazione di un fatto, inteso come fatto storico, che il giudice di merito non avrebbe considerato.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23355/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A P [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA]/SANDOVAL, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOLA n. 2449/2018 depositata i l 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro il decreto del 20 giugno 2018 con cui il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da quest’ultima e per l’effetto ha disposto la restituzione a suo favore di un immobile oggetto di un contratto di permuta stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1383 c.c., nonché violazione degli articoli 1353, 1360 c.c. e degli articoli 96, ultimo comma, della legge fallimentare e 2909 c.c. Il secondo mezzo denuncia motivazione inesistente, violazione dell’articolo 111, sesto comma, della costituzione, nonché dell’articolo 132, primo comma, numero 4, c.p.c., e dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― È infondato il primo mezzo, quantunque la motivazione della sentenza debba essere corretta. 4.1.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che: -) [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno stipulato un contratto di permuta di immobili appartenenti ciascuno ad una di tali società; -) il contratto recava, per quanto rileva, due clausole: i) una clausola condizionale secondo cui il contratto di permuta era «sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2014, da parte dei signori … danti causa di [OSCURATO:SOCIETA]., della quietanza relativa all’integrale pagamento del prezzo dilazionato nella compravendita stipulato tra i medesimi e la [OSCURATO:SOCIETA].»; ii) una clausola penale in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA]. «si obbliga a liberare entro e non oltre la data del 28 febbraio 2014 il terreno permutato con il presente atto da tutte le strutture e manufatti ad oggi esistenti su etto terreno: per patto espresso intervenuto tra le parti viene fissata una penale di € 100.000 … per il mancato adempimento … dell’obbligo di cui al comma precedente»; -) intervenuto il fallimento, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato: i) domanda di insinuazione al passivo del credito di € 100.000,00 in chirografo, a titolo di penale contrattuale per la mancata bonifica del fondo oggetto di permuta; ii) domanda di rivendica dell’immobile da essa alienato in permuta alla società poi fallita, stante l’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto; -) il giudice delegato ha ammesso il credito per la penale contrattuale, mentre ha rigettato la rivendica; -) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione, che il Tribunale ha accolto nei termini in precedenza indicati. 4.1.2. ― Orbene, in sede di opposizione il Fallimento ha sostenuto, in estrema sintesi, questa tesi: che il giudicato formatosi sulla debenza della penale contrattuale, riconosciuta in fase di verifica, faceva stato anche sull’antecedente logico-giuridico della validità ed efficacia del contratto di permuta, e dunque escludeva che avesse operato la condizione risolutiva pure prevista in contratto, ad avvalersi della quale, in buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il pagamento della penale, aveva implicitamente ma inequivocabilmente rinunciato. A tal riguardo il giudice di merito ha viceversa ritenuto che nel giudizio fosse in discussione il «rapporto tra risoluzione azionata per effetto di una condizione risolutiva e clausola penale per il ritardo nell’adempimento di una diversa obbligazione, la cui richiesta il Tribunale reputa perfettamente compatibile con l’azionata condizione risolutiva». Di qui, dopo aver asserito che l’operatività della «condizione risolutiva» ben potesse convivere con l’operatività della clausola penale, il Tribunale ha escluso che il giudicato endofallimentare sulla debenza della penale producesse ricadute sulla clausola condizionale, ed ha conseguentemente accolto la domanda di restituzione dell’immobile dato in permuta dall’odierna controricorrente. 4.1.3. ― Ora, un simile ragionamento, che si conclude con l’affermazione dell’inesistenza del giudicato, è errato nella premessa. Della clausola penale basterà rammentare quanto dice la relazione al codice, al numero 632, e cioè che il suo valore giuridico è «quello di limitare il danno, salvo che le parti non abbiano convenuto il risarcimento integrale». Qui non desta alcun interesse a stabilire se sia veramente così, ovvero se la clausola penale abbia non ― o non soltanto ― una funzione risarcitoria, ma anche punitiva: ciò che basta sapere è che di «clausola» si tratta, che opera all’interno di un contratto, un contratto ovviamente valido ed efficace, giacché discorrere di operatività di un «clausola» inserita in un contratto che non c’è, perché invalido o perché privo di efficacia per essere venuta ad esistenza una condizione risolutiva, avuto riguardo alla disciplina dettata dall’articolo 1360 c.c., primo periodo del primo comma, è un non-senso. In tale prospettiva l’articolo 1210 del codice civile del 1865 stabiliva espressamente che: «La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della clausola penale». Questa previsione non è stata riprodotta nel codice vigente, ma soltanto ― è da credere ― per la sua ovvietà, e cioè perché superflua. Val quanto dire che, considerata «la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede» (Cass. 26 settembre 2005, n. 18779; il connotato di accessorietà della clausola penale è scontato nella giurisprudenza della Corte: v. p. es. Cass. 31 gennaio 1989, n. 595; Cass. 10 giugno 1991, n. 6561), così l’invalidità dell’obbligazione principale, come pure il venire ad esistenza della condizione risolutiva, pone nel nulla la clausola penale. 4.1.4. ― Non per questo, tuttavia, rimane travolta l’affermazione del Tribunale dell’inesistenza di un giudicato tale da comportare, secondo la tesi del Fallimento, il rigetto della domanda di restituzione dell’immobile dato in permuta. In generale il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, della legge fallimentare, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709; Cass.12 aprile 2022, n. 11808). Ciò detto, il Fallimento, al fine di sostenere la tesi concernente la formazione del giudicato sulla efficacia del contratto, e conseguentemente sulla inoperatività della condizione risolutiva, ha fatto reiteratamente leva sull’ammissione del credito per la penale, in sede di verifica, con la motivazione: «Si ammette, oltre che per gli importi indicati dai curatori, anche per la penale contrattuale, alla luce del rigetto della domanda di rivendica». Ma è del tutto evidente che siffatta affermazione, ed in particolare il non certo esplicito inciso «alla luce del rigetto della domanda di rivendica», non può importare in alcun modo una qualche autorità di giudicato sull’insussistenza del diritto alla restituzione del bene oggetto di permuta: e cioè, avendo il giudice della verifica disatteso la domanda di rivendica ed essendo stata tale interinale decisione impugnata con l’opposizione allo stato passivo, non v’è modo di sostenere che l’insussistenza del diritto alla restituzione dell’immobile fosse ormai coperta da giudicato, tanto più che, altrettanto ovviamente, la società controricorrente non avrebbe certo potuto impugnare la statuizione a sé favorevole di riconoscimento della penale, a cagione del detto inciso, statuizione che semmai avrebbe dovuto essere impugnata, ove lo avesse ritenuto, dal Fallimento, che era al riguardo soccombente. Quanto poi alla tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], con il chiedere la penale, avrebbe sia pure implicitamente rinunciato a far valere la condizione risolutiva, essa è invero spiegata contro l’evidenza, ove si consideri che la società, oltre alla penale, ha espressamente chiesto la restituzione dell’immobile ed ha coltivato la domanda in sede di opposizione allo stato passivo sulla base della tesi, poi erroneamente accolta dal giudice di merito, della compatibilità tra la pretesa della penale e quella della restituzione dell’immobile: indubbio, dunque, che essa non intendesse affatto rinunciare alla restituzione del bene. 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Esso attacca sotto il profilo della carenza di motivazione, nonché della omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, la medesima parte del decreto impugnato, laddove ha escluso che si fosse formato un giudicato tale da coprire l’inoperatività della condizione risolutiva: ma la censura concerne per un verso la motivazione in iure, al cui riguardo supplisce l’esercitato potere correttivo della Corte di cassazione, per altro verso non contiene l’indicazione di un fatto, inteso come fatto storico, che il giudice di merito non avrebbe considerato. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a caric
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