CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29669/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nuto, ma non è limitato alla patologia implicante tale pericolo per la vita, dovendo aversi riguardo anche agli altri stati morbosi che esigono la prestazione di adeguate cure mediche che non possono garantirsi in ambito carcerario, nonché alle condizioni di scadimento fisico capaci di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione inframuraria, dovendo contemplarsi, nella valutazione conclusiva, l’esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132 - 01). Di conseguenza, la valutazione relativa alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero la verifica della possibilità del mantenimento o meno dello stato di detenzione carceraria di persona gravemente debilitata e/o ammalata, rifluisce nella valutazione sul se il trattamento detentivo possa scadere in uno stato di fatto inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito. Si deve sottolineare – e il punto rileva specificamente nel caso in esame – che, ai sensi dei richiamati artt. 27, comma 3, e 32 Cost., l’indicata valutazione va effettuata comparativamente e in concreto, ossia tenendo conto delle condizioni di salute del ristretto e delle complessive condizioni di detenzione: essa, quindi, comporta un giudizio, non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al soggetto, in modo da verificare – in riferimento alla situazione effettiva e alle condizioni di salute del predetto – che siano garantite le tipologie di cura a lui necessarie e che sia ponderata l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 - 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01; Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 - 01). 3.2. Resta comunque fermo che, anche con riferimento al differimento facoltativo della pena, dopo che si sia accertata la sussistenza del presupposto relativo alla notevole gravità delle condizioni di salute che legittimano il suddetto differimento, occorre istituire il necessario bilanciamento con la pericolosità sociale residua del detenuto, eventualmente persistente: dopo la formulazione di adeguata motivazione sul punto delle condizioni di salute del detenuto, ove esse risultino connotate da un rilevante livello di gravità, occorre comunque procedere alla verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del medesimo, ai sensi dell’art. 147, ultimo comma, cod. pen., e, secondo l’esito, all’eventuale ponderazione comparativa fra quegli elementi. E’, infatti, indiscusso – e va ribadito – il principio di diritto secondo cui il giudice, quando è chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un motivato bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01). 3.3. Il bilanciamento ora richiamato esige, ordinariamente, il previo accertamento dell’effettivo stato di salute del condannato: obiettivo di centrale rilievo, che, quando persistano margini di dubbio diagnostico o di incertezza sulla stessa strategia terapeutica, non esclude l’approfondimento istruttorio da parte del giudice del merito, anche attivando i poteri ufficiosi ritenuti eventualmente esercitabili, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Al riguardo, non si è mancato di precisare che il giudice che, in presenza di dati o di documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve, a sua volta, basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/5/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200 - 01; in tal senso v. anche Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 - 01). In effetti, la corretta ponderazione rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito del rapporto comparativo fra le condizioni di salute molto gravi e la pericolosità del soggetto presuppone, nell’ambito di riferimento, il raffronto fra i termini da bilanciare, termini che siano stati, però, investigati e acclarati nella loro effettiva entità. D’altro canto, la necessità del completo accertamento dell’effettivo quadro patologico del condannato e degli effetti su di esso del regime detentivo, anche quando si tratti di soggetto che sia ancora portatore di una certa pericolosità sociale, rivela la sua importanza pure in rapporto alla sussistenza di casi liminali in cui – pur muovendo dalla sostanziale equivalenza di condizioni legittimanti il differimento facoltativo della pena, da un lato, e la detenzione domiciliare surrogatoria, dall’altro – l’esigenza di contenimento della pericolosità sociale residua possa indurre a negare il differimento della pena, misura che comporta la libertà (temporanea, ma pur sempre la libertà), ma a concedere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che comunque determina un regime di restrizione del soggetto e, quindi, di contenimento delle sue pulsioni devianti (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01). In tal senso si è anche precisato, in tema di differimento facoltativo od obbligatorio dell’esecuzione della pena, che sussiste l’interesse del condannato a impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., oppure la situazione di cui all’art. 146 cod. pen. (nel testo al tempo vigente), venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell’esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica (Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Pennisi, Rv. 282484 – 01; Sez. 1, n. 15848 del 21/2/2020, Pietrini, Rv. 279126 - 01). 4. Chiarito ciò, occorre rilevare che i giudici di sorveglianza, mentre hanno illustrato gli elementi da cui hanno desunto l’evenienza di un certa qual pericolosità in capo a XXXXXX, per contro non hanno reso una motivazione adeguata e coerente in punto di accertamento delle attuali condizioni di salute del detenuto e della loro concreta compatibilità con l’attuale regime inframurario in cui XXXXXX è collocato. Invero, il Tribunale, dopo aver riportato con precisione le considerazioni mediche e le conseguenti valutazioni contenute nella, molto recente, relazione sanitaria, che ha esplicitamente affermato l’incompatibilità in concreto delle condizioni del ristretto con l’attuale stato detentivo precisando che egli deve essere ospitato in reparto ospedaliero protetto o, in ambito carcerario, nella Sezione SAI ([OSCURATO:PERSONA]) di un istituto penitenziario, ha tout court affermato la sufficienza, al fine del conseguimento della necessaria compatibilità, del collocamento di XXXXXX nella Casa circondariale di Rieti, indicando come bastevoli, allo scopo, l’ausilio delle strutture ospedaliere esterne e la dieta medicalmente prescritta. Però, a fronte delle chiare specificazioni ostative emerse dalle considerazioni svolte nella relazione sanitaria rassegnata dal personale medico dell’Amministrazione penitenziaria, il Tribunale non ha spiegato su quale valutazione di natura tecnico- specialistica abbia fondato la sua – diversa – conclusione. Così decidendo, quindi, i giudici di sorveglianza hanno raggiunto un approdo rispetto al quale è restata indimostrata la valutazione di compatibilità – o meno – delle condizioni di salute di XXXXXX con il regime detentivo, da considerarsi, come si è puntualizzato, non soltanto in astratto, ma anche in concreto, ossia mediante la verifica delle caratteristiche effettive della situazione di restrizione in atto, onde acclarare sia questa specifica situazione sia adeguata a contrastare le gravi patologie del condannato. Al riguardo, il Tribunale, senza nemmeno formulare rilievi critici rispetto all’esito della relazione sanitaria, si è di fatto discostato dalle corrispondenti indicazioni, senza fondarsi su agganci affidanti dal punto vista medico che, a loro volta, fossero stati basati su dati certi. L’analisi, motivata in modo congruo e senza cesure logiche, di segno giustificatore delle conclusioni raggiunte – necessaria e, in prospettiva, dirimente – è, dunque, mancata nel caso in esame. 5. Risulta, quindi, determinante il dato di fatto che la motivazione del provvedimento impugnato si è connotata per la carenza della struttura argomentativa in punto di compatibilità fra le accertate, gravi condizioni infermità e le condizioni specifiche di detenzione in cui è stato collocato XXXXXX, impregiudicato, naturalmente, il tema del susseguente, se rilevante, bilanciamento fra portata dell’infermità e il livello di pericolosità sociale di cui sia portatore il detenuto. Tale questione, da riesaminare e definire nei sensi progressivamente chiariti, è rilevante per definire la regiudicanda inerente alla domanda di differimento della pena e di ammissione, surrogatoria, alla detenzione domiciliare umanitaria. Il suo scrutinio è, inoltre, propedeutico rispetto alla disamina della, logicamente subordinata, domanda di ammissione domiciliare in favore di condannato ultrasettantenne, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. Per le esposte ragioni – in accoglimento dell’analizzato secondo motivo e assorbite le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente – il ricorso va accolto nei sensi così definiti, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà il nuovo giudizio – con intatta libertà valutativa, anche in merito alle valutazioni susseguenti, ma – nell’osservanza degli indicati principi. 6. Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve disporsi (in considerazione della tematica oggetto di scrutinio, contenente espressi riferimenti alle condizioni personali e di salute del detenuto) che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]