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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23238/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VISAGGIOMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE FONTANA unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 283/2021,depositata il 4/5/2021 e notificata il 13/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 5 dicembre 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] perl’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di Matera conveniva dinanzi al Tribunale diMatera, sezione distaccata di Pisticci, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alcantara, [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via principale, la condanna deglioccupanti al rilascio di quattro locali siti nel territorio comunale, incontrada [OSCURATO:PERSONA], perché occupati sine titulo, e la condanna di tutti iconvenuti al pagamento dell’indennità di occupazione.Si costituivano il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], mentre glialtri convenuti rimanevano contumaci.

Il Comune eccepiva, tra l’altro, ilproprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del creditoazionato; analoghe contestazioni venivano svolte dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, con sentenza n.191/2009, accoglieva la domanda e ordinava, per l’effetto, il rilascio degliNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026immobili e condannava i convenuti occupanti al pagamento dell’indennitàdi occupazione, in solido con il Comune di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle somme dovute a decorrere dal maggio 1996 sino alrilascio, oltre ad accessori.Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di MontalbanoIonico, insistendo, per quanto ancora rileva in questa sede, sulla propriacarenza di legittimazione passiva e sulla erronea quantificazione deldanno; si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA]; gli altri appellati restavano contumaci.La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 283/2021, depositata indata 4 maggio 2021 e notificata in data 13 dicembre 2021, ha rigettatol’impugnazione e confermato la decisione di primo grado.

Segnatamente,ha valorizzato alcune specifiche comunicazioni intercorse tra le parti, e inparticolare quelle del 27 maggio 1982, del 28 giugno 1984 e del 14novembre 1989, traendone la conclusione che i locali fossero stati messidall’[OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del Comune e che quest’ultimo avesse avutoun ruolo attivo nella loro gestione, rilevando che, già all’epoca delle primeassegnazioni, si era occupato della collocazione degli occupanti neglialloggi e ne aveva curato l’utilizzazione nell’ambito del procedimento diassegnazione.Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto accertato che i locali, purappartenendo all’[OSCURATO:PERSONA], erano stati nella disponibilità del Comune, il qualene aveva assunto la gestione, quantomeno sotto il profilodell’assegnazione e della disciplina dell’uso, e che quindi erano statiutilizzati da soggetti privati proprio all’interno di questa cornice gestionale,riconducibile all’attività del Comune.

L’occupazione era avvenuta dunquesine titulo, dovendosi escludere che potesse individuarsi un valido titologiustificativo dell’utilizzazione degli immobili e ritenendo che talesituazione illegittima fosse imputabile non solo agli occupanti, ma anche alComune, in ragione del ruolo da esso svolto nella gestione e nella messa adisposizione dei locali, con conseguente conferma della condanna solidaleNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026al pagamento dell’indennità già disposta dal giudice di primo grado.

Infine,la Corte ha disatteso le censure dell’appellante, ritenendo infondate tantola contestazione sulla legittimazione passiva quanto quella relativa allaresponsabilità e alla quantificazione dell’indennità.Avverso detta sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, fondato su un solo motivo.

Hanno resistito condistinti controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], DomenicaVisaggio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéVita [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], VincenzoD’Alcantara e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Comune ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 99 e 116 c.p.c., censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la suacorresponsabilità nella occupazione sine titulo degli immobili, omettendol’esame di un fatto storico decisivo e cioè che gli alloggi erano statiassegnati agli occupanti nell’ambito di un programma di ediliziaresidenziale pubblica e che tale assegnazione costituiva espressione dipotestà amministrativa, non implicante né la disponibilità dei beni né laloro gestione in senso civilistico.

Segnatamente, deduce che il fatto storicodecisivo non esaminato sarebbe rappresentato dalla circostanza,documentalmente comprovata, dell’avvenuta assegnazione degli alloggisin dal 1982 in capo agli occupanti, i quali avevano rifiutato la stipula deicontratti definitivi per carenze costruttive degli immobili, con laconseguenza che la loro permanenza negli alloggi era riconducibileesclusivamente al loro comportamento.Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Assume, a supporto di tanto, che la Corte d’appello avrebbeerroneamente qualificato come “gestione” o “uso” dei locali attività che,invece, si risolveva nella mera esecuzione dei poteri di assegnazioneprevisti dalla normativa di settore, confondendo il piano dell’attivitàamministrativa con quello della disponibilità giuridica dei beni.Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia; ne consegue che non costituiscono “fatti”, aglieffetti di tale disposizione, le questioni o i punti controversi, leargomentazioni o deduzioni difensive, né gli elementi istruttori in quantotali, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di merito (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n.8053; Cass. 14 settembre 2022, n. 27076; Cass. 18 ottobre 2018, n.26305; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 6 settembre 2019, n.22397; Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23 marzo2015, n. 5745; Cass. 4 aprile 2014, n. 7983; Cass. 5 marzo 2014, n.5133).Nel caso di specie, la censura non individua un fatto storico in sensotecnico rimasto estraneo all’esame della sentenza impugnata, ma sirisolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanzedocumentali, allo scopo di dimostrare di non avere mai avuto ladisponibilità o la gestione dei beni.

In tal modo, però, il ricorrentesovrappone alla ricostruzione accolta dalla Corte d’appello una propriaalternativa valutazione della fattispecie concreta, collocando la doglianzasul terreno dell’accertamento di fatto e non già su quello dell’omessoNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026esame di un preciso accadimento fenomenico decisivo (Cass. 24settembre 2018, n. 22478; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110).

Del resto,la Corte territoriale ha espressamente esaminato il nucleo fattuale sulquale il ricorrente insiste, avendo ricostruito il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] eComune proprio alla luce della documentazione richiamata, dalla quale hatratto il convincimento che i locali fossero stati consegnati al Comune eche quest’ultimo ne avesse assunto la disponibilità e la gestione,consentendone poi l’utilizzazione da parte degli occupanti.

La sentenzaimpugnata ha, in particolare, valorizzato la comunicazione del 27 maggio1982, nella quale il Comune faceva riferimento alle assegnazioni giàeffettuate e alla collocazione delle masserizie negli alloggi, quella del 28giugno 1984, dalla quale ha desunto che gli alloggi fossero gestiti dalComune ai fini dell’assegnazione definitiva, nonché la comunicazione del14 novembre 1989, nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] dava atto che i locali erano statidati in uso al Comune per attività sociali e che la situazione di fattoavrebbe dovuto essere formalmente regolarizzata.

Di talché, il fatto che ilricorrente assume non scrutinato risulta, all’opposto, essere statospecificamente considerato, sia pure con esito non conforme allaprospettazione difensiva del Comune.Né vale il richiamo, contenuto nella rubrica, agli artt. 2909 c.c. e 99 e116 c.p.c., giacché esso non si accompagna alla deduzione di un erroriuris, restando assorbito nella prospettazione di un vizio motivazionaleformalmente ricondotto al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.

Deve,pertanto, ribadirsi che il vizio di violazione o falsa applicazione di leggeesige, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle affermazioniin diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie o con la relativa interpretazionegiurisprudenziale, non essendo sufficiente contrapporre al giudizioespresso dalla sentenza una diversa ricostruzione del merito (Cass., Sez.Un., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass. 24 settembre 2018, n. 22478).Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Quanto, poi, al richiamo all’art. 116 c.p.c., è sufficiente rilevare che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione di taledisposizione è configurabile soltanto ove il giudice disattenda il paradigmalegale di valutazione della prova, attribuendo ad una risultanza probatoriaun valore diverso da quello normativamente previsto ovvero dichiarandodi valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad undiverso regime, mentre non può essere dedotta per censurare il risultatodell’apprezzamento del materiale istruttorio, che resta riservato al giudicedel merito; né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali è suscettibile di sindacato in sede di legittimità attraverso l’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass.,Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).Sotto altro concorrente profilo, la censura si risolve nella denuncia dellapretermissione di elementi istruttori, e a tal proposito occorre ribadire chel’esame dei documenti prodotti e la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisioneinvolgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il qualenon è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilieviincompatibili con la decisione adottata (Cass. 18 marzo 2021, n. 7598;Cass. 7 gennaio 2021, n. 49).Né può trascurarsi l’assorbente rilievo che qui viene in considerazioneun’ipotesi di doppia conforme sulle questioni di fatto, giacché la sentenzad’appello ha confermato quella di primo grado anche nella ricostruzionedel ruolo del Comune nella vicenda e nella conseguente affermazione dellasua responsabilità.

In tale situazione, il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, a meno che il ricorrente indichispecificamente le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse siano tra loro diverse, onere che nel caso di specieNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026non risulta assolto (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 25 febbraio2022, n. 6295).2.

Data l’inammissibilità del motivo - cui consegue l’inammissibilità delricorso - sono da ritenere assorbite le eccezioni sollevate daicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché GiuseppinaSuriano e [OSCURATO:PERSONA], relative al difetto di prova della lorolegittimazione passiva e alla loro carenza di legittimazione passiva permancanza della qualità di eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], atteso chequest’ultimo aveva nominato quale unica erede [OSCURATO:PERSONA].3.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,che liquida: a) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéGiuseppina Suriano e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati ineuro 200,00 ed accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:PERSONA], ineuro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge; c) infavore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, in euro 3.000,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il PresidenteNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Lina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VISAGGIOMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE FONTANA unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 283/2021,depositata il 4/5/2021 e notificata il 13/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 5 dicembre 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] perl’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) di Matera conveniva dinanzi al Tribunale diMatera, sezione distaccata di Pisticci, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alcantara, [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via principale, la condanna deglioccupanti al rilascio di quattro locali siti nel territorio comunale, incontrada [OSCURATO:PERSONA], perché occupati sine titulo, e la condanna di tutti iconvenuti al pagamento dell’indennità di occupazione.Si costituivano il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], mentre glialtri convenuti rimanevano contumaci. Il Comune eccepiva, tra l’altro, ilproprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del creditoazionato; analoghe contestazioni venivano svolte dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, con sentenza n.191/2009, accoglieva la domanda e ordinava, per l’effetto, il rilascio degliNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026immobili e condannava i convenuti occupanti al pagamento dell’indennitàdi occupazione, in solido con il Comune di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alle somme dovute a decorrere dal maggio 1996 sino alrilascio, oltre ad accessori.Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di MontalbanoIonico, insistendo, per quanto ancora rileva in questa sede, sulla propriacarenza di legittimazione passiva e sulla erronea quantificazione deldanno; si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA]; gli altri appellati restavano contumaci.La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 283/2021, depositata indata 4 maggio 2021 e notificata in data 13 dicembre 2021, ha rigettatol’impugnazione e confermato la decisione di primo grado. Segnatamente,ha valorizzato alcune specifiche comunicazioni intercorse tra le parti, e inparticolare quelle del 27 maggio 1982, del 28 giugno 1984 e del 14novembre 1989, traendone la conclusione che i locali fossero stati messidall’[OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del Comune e che quest’ultimo avesse avutoun ruolo attivo nella loro gestione, rilevando che, già all’epoca delle primeassegnazioni, si era occupato della collocazione degli occupanti neglialloggi e ne aveva curato l’utilizzazione nell’ambito del procedimento diassegnazione.Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto accertato che i locali, purappartenendo all’[OSCURATO:PERSONA], erano stati nella disponibilità del Comune, il qualene aveva assunto la gestione, quantomeno sotto il profilodell’assegnazione e della disciplina dell’uso, e che quindi erano statiutilizzati da soggetti privati proprio all’interno di questa cornice gestionale,riconducibile all’attività del Comune. L’occupazione era avvenuta dunquesine titulo, dovendosi escludere che potesse individuarsi un valido titologiustificativo dell’utilizzazione degli immobili e ritenendo che talesituazione illegittima fosse imputabile non solo agli occupanti, ma anche alComune, in ragione del ruolo da esso svolto nella gestione e nella messa adisposizione dei locali, con conseguente conferma della condanna solidaleNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026al pagamento dell’indennità già disposta dal giudice di primo grado. Infine,la Corte ha disatteso le censure dell’appellante, ritenendo infondate tantola contestazione sulla legittimazione passiva quanto quella relativa allaresponsabilità e alla quantificazione dell’indennità.Avverso detta sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, fondato su un solo motivo. Hanno resistito condistinti controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], DomenicaVisaggio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéVita [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], VincenzoD’Alcantara e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Comune ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 99 e 116 c.p.c., censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la suacorresponsabilità nella occupazione sine titulo degli immobili, omettendol’esame di un fatto storico decisivo e cioè che gli alloggi erano statiassegnati agli occupanti nell’ambito di un programma di ediliziaresidenziale pubblica e che tale assegnazione costituiva espressione dipotestà amministrativa, non implicante né la disponibilità dei beni né laloro gestione in senso civilistico. Segnatamente, deduce che il fatto storicodecisivo non esaminato sarebbe rappresentato dalla circostanza,documentalmente comprovata, dell’avvenuta assegnazione degli alloggisin dal 1982 in capo agli occupanti, i quali avevano rifiutato la stipula deicontratti definitivi per carenze costruttive degli immobili, con laconseguenza che la loro permanenza negli alloggi era riconducibileesclusivamente al loro comportamento.Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Assume, a supporto di tanto, che la Corte d’appello avrebbeerroneamente qualificato come “gestione” o “uso” dei locali attività che,invece, si risolveva nella mera esecuzione dei poteri di assegnazioneprevisti dalla normativa di settore, confondendo il piano dell’attivitàamministrativa con quello della disponibilità giuridica dei beni.Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia; ne consegue che non costituiscono “fatti”, aglieffetti di tale disposizione, le questioni o i punti controversi, leargomentazioni o deduzioni difensive, né gli elementi istruttori in quantotali, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053; Cass. 14 settembre 2022, n. 27076; Cass. 18 ottobre 2018, n.26305; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 6 settembre 2019, n.22397; Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23 marzo2015, n. 5745; Cass. 4 aprile 2014, n. 7983; Cass. 5 marzo 2014, n.5133).Nel caso di specie, la censura non individua un fatto storico in sensotecnico rimasto estraneo all’esame della sentenza impugnata, ma sirisolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanzedocumentali, allo scopo di dimostrare di non avere mai avuto ladisponibilità o la gestione dei beni. In tal modo, però, il ricorrentesovrappone alla ricostruzione accolta dalla Corte d’appello una propriaalternativa valutazione della fattispecie concreta, collocando la doglianzasul terreno dell’accertamento di fatto e non già su quello dell’omessoNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026esame di un preciso accadimento fenomenico decisivo (Cass. 24settembre 2018, n. 22478; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110). Del resto,la Corte territoriale ha espressamente esaminato il nucleo fattuale sulquale il ricorrente insiste, avendo ricostruito il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] eComune proprio alla luce della documentazione richiamata, dalla quale hatratto il convincimento che i locali fossero stati consegnati al Comune eche quest’ultimo ne avesse assunto la disponibilità e la gestione,consentendone poi l’utilizzazione da parte degli occupanti. La sentenzaimpugnata ha, in particolare, valorizzato la comunicazione del 27 maggio1982, nella quale il Comune faceva riferimento alle assegnazioni giàeffettuate e alla collocazione delle masserizie negli alloggi, quella del 28giugno 1984, dalla quale ha desunto che gli alloggi fossero gestiti dalComune ai fini dell’assegnazione definitiva, nonché la comunicazione del14 novembre 1989, nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] dava atto che i locali erano statidati in uso al Comune per attività sociali e che la situazione di fattoavrebbe dovuto essere formalmente regolarizzata. Di talché, il fatto che ilricorrente assume non scrutinato risulta, all’opposto, essere statospecificamente considerato, sia pure con esito non conforme allaprospettazione difensiva del Comune.Né vale il richiamo, contenuto nella rubrica, agli artt. 2909 c.c. e 99 e116 c.p.c., giacché esso non si accompagna alla deduzione di un erroriuris, restando assorbito nella prospettazione di un vizio motivazionaleformalmente ricondotto al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. Deve,pertanto, ribadirsi che il vizio di violazione o falsa applicazione di leggeesige, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle affermazioniin diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie o con la relativa interpretazionegiurisprudenziale, non essendo sufficiente contrapporre al giudizioespresso dalla sentenza una diversa ricostruzione del merito (Cass., Sez.Un., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass. 24 settembre 2018, n. 22478).Numero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Quanto, poi, al richiamo all’art. 116 c.p.c., è sufficiente rilevare che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione di taledisposizione è configurabile soltanto ove il giudice disattenda il paradigmalegale di valutazione della prova, attribuendo ad una risultanza probatoriaun valore diverso da quello normativamente previsto ovvero dichiarandodi valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad undiverso regime, mentre non può essere dedotta per censurare il risultatodell’apprezzamento del materiale istruttorio, che resta riservato al giudicedel merito; né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali è suscettibile di sindacato in sede di legittimità attraverso l’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass.,Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).Sotto altro concorrente profilo, la censura si risolve nella denuncia dellapretermissione di elementi istruttori, e a tal proposito occorre ribadire chel’esame dei documenti prodotti e la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisioneinvolgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il qualenon è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilieviincompatibili con la decisione adottata (Cass. 18 marzo 2021, n. 7598;Cass. 7 gennaio 2021, n. 49).Né può trascurarsi l’assorbente rilievo che qui viene in considerazioneun’ipotesi di doppia conforme sulle questioni di fatto, giacché la sentenzad’appello ha confermato quella di primo grado anche nella ricostruzionedel ruolo del Comune nella vicenda e nella conseguente affermazione dellasua responsabilità. In tale situazione, il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, a meno che il ricorrente indichispecificamente le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse siano tra loro diverse, onere che nel caso di specieNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026non risulta assolto (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 25 febbraio2022, n. 6295).2. Data l’inammissibilità del motivo - cui consegue l’inammissibilità delricorso - sono da ritenere assorbite le eccezioni sollevate daicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché GiuseppinaSuriano e [OSCURATO:PERSONA], relative al difetto di prova della lorolegittimazione passiva e alla loro carenza di legittimazione passiva permancanza della qualità di eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], atteso chequest’ultimo aveva nominato quale unica erede [OSCURATO:PERSONA].3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,che liquida: a) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéGiuseppina Suriano e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati ineuro 200,00 ed accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:PERSONA], ineuro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge; c) infavore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Matera, in euro 3.000,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il PresidenteNumero registro generale 4831/2022Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 23238/2026Data pubblicazione 15/07/2026Lina Rubino
Sentenza Cassazione n. 23238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris