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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18670/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6154/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC avveugenio- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:impugnazione rationes decidendi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021 , depositata il 9.8.2021e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021 depositata il 9.8.2021veniva respint o l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Ber- gamon. 416/2/2019 avente ad oggetto l’ 'intimazione di pagamento notificatain data 13.10.2018 e le sottostanti nove cartelle di paga- mento,emesse dall' agente della riscossione e asseritamente mai no- tificategli.

2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle n n . 01920000053012489000, 01920050126061731000 e 01920050132917144000in quanto relative a contributi INPS .

Inol- tre, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 0192006000187668500 e 0192006009182383000 poi- chériguardanti debiti inferiori ai mille euro.

Respingeva infine il ri- corso con riferimento al le rimanenti quattro cartelle nn. 01920030000881846000, 01920030082285857, 01920031005781723000e 01920060080392444000 .

3. Il giudice d’appello riteneva che la sentenza di primo grado do- vesse essere condivisa in toto , dismettendo il gravame del contri- buente.Con riguardo alla rituale notifica delle quattro cartelle sud- dette,accertava che u na parte degli iter notificatori si era perfezio- natoex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante messo con consegna delplico a persona abilitata alla ricezione e per le altre l'iter notifi- catoriosi era perfezionato mediante deposito presso la casa comu- nale; inoltre, per la cartella nr. 0192003000881846000 l'iter notifi- catoriosi era perfezionato ritualmente nelle modalità previste per la irreperibilitàrelativa del destinatario. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente affidato a sei motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Riscossionecon controricorso .

Consideratoche: 1.Il primo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc.civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc.civ. e la nullità della sentenza in quanto conterrebbe una mo- tivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto cheil giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriti- camentela sentenza di primo grado. 2.La doglianza , riqualificata ai fini del pertinente paradigma proces- suale,che è quello dell’art.360, primo comma, n.4 , cod. proc. civ., èinfondata. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). 2.2.Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto l’incipit della motivazione del giudice laddove lamenta che lasentenza « senza neppure esporre nemmeno sinteticamente i mo- tividi appello, si è limitata da un lato ad asserzioni del tutto apodit- tiche(“…si rileva come la sentenza di primo grado vada condivisa in toto e confermata atteso che resiste ai motivi di impugnazione”) dall’altro lato, ad affermare di aderire alla motivazione della sen- tenzadi primo grado (“la motivazione delle sentenza del primo giu- dicerisulta del tutto esaustiva e logicamente argomentata in tutti i suoipassaggi, dando debitamente conto delle ragioni per le quali è pervenutaalla conclusioni assunte… quanto alla rituale notifica delle cartelleresiduali per le quali si discute, contenute nell’intimazione di pagamentogravata, si conferma il vaglio dei primi giudizi che hanno accertatoil valido perfezionamento”) » (cfr. pag. 1 2 del ricorso) de- nunciando un’anomalia argomentativa dimostrativa dell’inconclu- denzamotivazionale, al di sotto del minimo costituzionale.

Tali affermazioni sono smentite dal prosieguo della parte motiva dellasentenza impugnata il quale recita: « Quanto alla rituale notifica dellequattro cartelle residuali, per le quali si discute, contenute nell' intimazione di pagamento gravata e che è stata oggetto di rigetto dalla C.T.P di Bergamo, cartelle nr. 1920030000881846000, nr. 1920030082285857000, nr.01920031005781723000 e nr. 019200600803924444000,si conferma il vaglio dei primi giudici che ne hanno accertato il valido perfezionamento.

Una parte degli iter notificatorisi è perfezionato ex art. 26 d.P.R. nr. 602/1973 mediante messocon consegna del plico a persona abilitata alla ricezione e per lealtre cartelle l'iter notificatorio si è perfezionato mediante deposito pressola casa comunale » (cfr. pag. 4 della sentenza).

Lasuddetta motivazione del giudice di seconde cure, lungi dall’es- sere tamquam non esset , rispetta il minimo costituzionale, poiché espone chiaramente le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto non condivisibileil motivo d’appello, il quale – contrariamente a quanto asseritodal ricorrente – è stato anche riportato nella parte della sen- tenza, dedicata all’illustrazione dello svolgimento del processo, che recita:«Con atto di appello e contestuale istanza di sospensione cau- telareex art. 52 del d. lgs . nr. 546/1992 il contribuente ha impugnato laprecitata decisione per i seguenti motivi: l) Erroneità del capo della sentenzaove i primi giudici hanno ritenuto che: a) le prodromiche cartelle di pagamento fossero state, ritualmente, notificate; b) in ognicaso fossero entrate nella sfera di conoscibilità del contribuente indata posteriore (22/04/2009), per il tramite della pretesa rituale notifica di sei successivi avvisi di intimazione relativi alle predette cartelle»(cfr. pag. 2 della sentenza).

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura , in relazione all’art.360,primo comma, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli ar- ticoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confer- mandoil vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valu- tazioneconcernente la prova assolta dall’agente della riscossione in ordinealla notifica delle cartelle di pagamento terminanti con i nn . - 46000,-57000, - 23000, - 44000 sottese all’avviso di intimazione op- posto. 3.1.Il motivo è inammissibile.

Ilmezzo di impugnazione è inconferente nella parte in cui è riferito alla notifica delle cartelle di pagamento, sottese all’intimazione di pagamento, con riferimento alle quali già il giudice di prim o grado hadichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore diquello ordinario, questione pregiudiziale rispetto alla prospettata nullitàdella notifica.

E’del pari non pertinente con riferimento alla notifica delle cartelle sottesein riferimento alle quali in primo grado è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, profilo assorbente non avendoil contribuente più interesse a contestare alcunché in riferi- mentoalla parte della lite sulla quale la lite è venuta meno.

Inconferenteè anche il riferimento nel corpo della censura alla noti- ficadi avvisi di fermo non oggetto del presente processo.

Conriferimento alle quattro cartelle residue sottostanti l’intimazione di pagamento impugnata (terminanti con i nn. - 46000, - 57000, - 23000,-44000), il motivo in disamina lamenta il mancato invio della comunicazionedi avvenuta notifica.

Ilgiudice d’appello, come già quello di primo grado, accerta che tali cartelle sono state ritualmente notificate ex art.26 d.P.R. n.602/1973mediante messo con consegna del plico a persona abili- tata alla ricezione, per una parte e, per altra, mediante deposito pressola casa comunale.

Ilricorrente, a fronte di tale accertamento, riproduce la notifica delle cartelledi pagamento sottostant i all’intimazione con riferimento alle qualicritica il mancato invio della comunicazione di avvenuta noti- fica.

La critica sostanzialmente coglie nel segno, dal momento che seè vero che sono sottoscritte nella pertinente alinea corrispondente all’invio della C.A.N. , tuttavia l’ufficiale postale non ha riportato il numero di raccomandata corrispondente alla comunicazione di av- venutanotifica.

Pertanto, non è possibile controllare l’effettivo com- pimento dell’adempimento sulla base dei documenti in questione, salvapiù completa valutazione da parte del giudice del rinvio dell’in- teroquadro probatorio raccolto in sede di merito.

L’ulteriorepassaggio del secondo motivo (cfr. p.17) in cui si afferma: «per quanto riguarda la notifica della cartella n. 01920030000881846000che, a detta dei g iudici, si sarebbe perfe- zionatacon il compimento degli adempimenti previsti in caso di irre- peribilitàrelativa, si rileva che l’agente della riscossione non ha pro- dotto né la copia della relata (dalla quale poter evincere il compi- mento degli adempimenti ex art. 140 c od . p roc . c iv .) né – tanto meno- la prova della raccomandata informativa .

Gli unici documenti prodotti da controparte sono dei tabulati » è a sua volta un’allega- zioneche contrasta con l’accertamento fattuale del giudice, e sprov- vistadi qualsiasi evidenza non essendo stati riprodotti neppure i ta- bulatiin questione.

4. Con il terzo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod.proc. civ., il contribuente deduce la violazione degli articoli 11 2 cod.proc. civ. e 2 946 cod. civ., in ordine alla interruzione della pre- scrizionein quanto l’amministrazione non avrebbe provato la notifi- cazionené l’avvenuta “piena conoscenza” delle intimazioni di paga- mento da parte del contribuente e, pertanto, il termine di prescri- zionenon si sarebbe interrotto ma, al contrario, avrebbe continuato adecorrere fino al compimento del decennio facendo estinguere ogni dirittoalla riscossione della pretesa tributaria .

In buona sostanza, si contestal'omessa pronuncia sulla nullità della notifica delle intima- zioniprodromiche a quella impugnata con il ricorso introduttivo che sarebberostate notificate il 22.4.2009 e che, se regolarmente noti- ficatee non impugnate, sanerebbero eventuali mancanze di notifica delle cartelle e costituirebbero valido atto interruttivo della prescri- zione.La contestazione rigua rda la mancanza di firma del consegna- tarioe su quest a parte della domanda la CTR non si è pronunciata , mancandoanche una risposta sul mancato collegamento con le car- telle,adempimenti da demandare al giudice del rinvio. 5.Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo il quarto, che prospettaanche la violazione dell’articolo 20, comma 3, della Legge n.472/1997 perché la C.T.R avrebbe errato nel ritenere non appli- cabilela prescrizione quinquennale in materia di sanzioni sul presup- postoche « in materia fiscale le sanzioni applicate seguano il debito principale,se non pagato e non si rapportino con le sanzioni ammi- nistrativerelative a violazioni del codice della strada » .

La questione saràriesaminata dal giudice del rinvio all’esito dello scrutinio delle questionioggetto dei motivi secondo e terzo.

6. Con la quinta censura si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 4 e 5, la mancanza motivazione , in violazione degli artt.132, comma 1, n.4 , cod. proc. civ. e 36, comma 2 , n.4 , d.lgs. n.546/1992e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ordine all’applicazione deltermine ordinario di prescrizione del credito erariale, in assenza diuna effettiva ed autonoma valutazione degli elementi di causa e recependole conclusioni del giudice di prime cure . 7.Il motivo è infondato. 7.1.Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'ano- maliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzio- nalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale ano- maliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione per- plessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 7.2.A differenza di quanto ritiene il ricorrente, la sentenza d'appello puòben essere motivata per relationem senza che sia apparente la motivazione,purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinte- ticamente,delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di im- pugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in ap- pellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla let- turadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, escluso il fatto che la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo gradoin modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il ragionamento di adesione alla decisione di primogrado non è apodittico e passa attraverso l’aver ritenuto ap- plicabileil termine ordinario di prescrizione decennale alla fattispecie (cfr. p.5 sentenza impugnata), e ciò soddisfa il minimo costituzio- nale. 8.Infondato è, infine, il sesto e ultimo motivo di ricorso, in cui viene censuratala violazione dell’art. 59 della Legge n. 69/2009 relativa- mentealla omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione a seguitodella dichiarazione del difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative alla richiesta di contributi previden- ziali.

Il giudice di seconde cure, infatti, ha confermato sul punto la deci- sionedi primo grado ritenendo corretta la dichiarazione di difetto di giurisdizionein quanto la controversia in materia previdenziale è at- tribuitaalla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria e, a dif- ferenzadi quanto ritiene il ricorrente, la natura dei crediti di cui alle cartellesottese all’intimazione di pagamento impugnata identifica la giurisdizione davanti alla quale impugnare, in parte qua , l’intima- zionestessa. 9.In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo , nei limiti so- praindicati, e terzo del ricorso, assorbito il quarto e infondati i re- stanti,la sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controver- siava rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per ul- terioreesame in relazione ai profili, a quelli rima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6154/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC avveugenio- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:impugnazione rationes decidendi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021 , depositata il 9.8.2021e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 3058/21/2021 depositata il 9.8.2021veniva respint o l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Ber- gamon. 416/2/2019 avente ad oggetto l’ 'intimazione di pagamento notificatain data 13.10.2018 e le sottostanti nove cartelle di paga- mento,emesse dall' agente della riscossione e asseritamente mai no- tificategli. 2. Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle n n . 01920000053012489000, 01920050126061731000 e 01920050132917144000in quanto relative a contributi INPS . Inol- tre, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 0192006000187668500 e 0192006009182383000 poi- chériguardanti debiti inferiori ai mille euro. Respingeva infine il ri- corso con riferimento al le rimanenti quattro cartelle nn. 01920030000881846000, 01920030082285857, 01920031005781723000e 01920060080392444000 . 3. Il giudice d’appello riteneva che la sentenza di primo grado do- vesse essere condivisa in toto , dismettendo il gravame del contri- buente.Con riguardo alla rituale notifica delle quattro cartelle sud- dette,accertava che u na parte degli iter notificatori si era perfezio- natoex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante messo con consegna delplico a persona abilitata alla ricezione e per le altre l'iter notifi- catoriosi era perfezionato mediante deposito presso la casa comu- nale; inoltre, per la cartella nr. 0192003000881846000 l'iter notifi- catoriosi era perfezionato ritualmente nelle modalità previste per la irreperibilitàrelativa del destinatario. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente affidato a sei motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Riscossionecon controricorso . Consideratoche: 1.Il primo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt.132, comma 1, n.4 cod. proc.civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992, 118 disp. att. cod. proc.civ. e la nullità della sentenza in quanto conterrebbe una mo- tivazione meramente apparente o comunque mancante per il fatto cheil giudice di seconde cure si sarebbe limitato a richiamare acriti- camentela sentenza di primo grado. 2.La doglianza , riqualificata ai fini del pertinente paradigma proces- suale,che è quello dell’art.360, primo comma, n.4 , cod. proc. civ., èinfondata. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). 2.2.Con il mezzo di impugnazione in disamina il ricorrente censura soltanto l’incipit della motivazione del giudice laddove lamenta che lasentenza « senza neppure esporre nemmeno sinteticamente i mo- tividi appello, si è limitata da un lato ad asserzioni del tutto apodit- tiche(“…si rileva come la sentenza di primo grado vada condivisa in toto e confermata atteso che resiste ai motivi di impugnazione”) dall’altro lato, ad affermare di aderire alla motivazione della sen- tenzadi primo grado (“la motivazione delle sentenza del primo giu- dicerisulta del tutto esaustiva e logicamente argomentata in tutti i suoipassaggi, dando debitamente conto delle ragioni per le quali è pervenutaalla conclusioni assunte… quanto alla rituale notifica delle cartelleresiduali per le quali si discute, contenute nell’intimazione di pagamentogravata, si conferma il vaglio dei primi giudizi che hanno accertatoil valido perfezionamento”) » (cfr. pag. 1 2 del ricorso) de- nunciando un’anomalia argomentativa dimostrativa dell’inconclu- denzamotivazionale, al di sotto del minimo costituzionale. Tali affermazioni sono smentite dal prosieguo della parte motiva dellasentenza impugnata il quale recita: « Quanto alla rituale notifica dellequattro cartelle residuali, per le quali si discute, contenute nell' intimazione di pagamento gravata e che è stata oggetto di rigetto dalla C.T.P di Bergamo, cartelle nr. 1920030000881846000, nr. 1920030082285857000, nr.01920031005781723000 e nr. 019200600803924444000,si conferma il vaglio dei primi giudici che ne hanno accertato il valido perfezionamento. Una parte degli iter notificatorisi è perfezionato ex art. 26 d.P.R. nr. 602/1973 mediante messocon consegna del plico a persona abilitata alla ricezione e per lealtre cartelle l'iter notificatorio si è perfezionato mediante deposito pressola casa comunale » (cfr. pag. 4 della sentenza). Lasuddetta motivazione del giudice di seconde cure, lungi dall’es- sere tamquam non esset , rispetta il minimo costituzionale, poiché espone chiaramente le ragioni per le quali la CTR ha ritenuto non condivisibileil motivo d’appello, il quale – contrariamente a quanto asseritodal ricorrente – è stato anche riportato nella parte della sen- tenza, dedicata all’illustrazione dello svolgimento del processo, che recita:«Con atto di appello e contestuale istanza di sospensione cau- telareex art. 52 del d. lgs . nr. 546/1992 il contribuente ha impugnato laprecitata decisione per i seguenti motivi: l) Erroneità del capo della sentenzaove i primi giudici hanno ritenuto che: a) le prodromiche cartelle di pagamento fossero state, ritualmente, notificate; b) in ognicaso fossero entrate nella sfera di conoscibilità del contribuente indata posteriore (22/04/2009), per il tramite della pretesa rituale notifica di sei successivi avvisi di intimazione relativi alle predette cartelle»(cfr. pag. 2 della sentenza). 3. Con il secondo motivo il ricorrente censura , in relazione all’art.360,primo comma, n.4 cod. proc. civ., la violazione degli ar- ticoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché la CTR, confer- mandoil vaglio del giudice di prime cure, avrebbe errato nella valu- tazioneconcernente la prova assolta dall’agente della riscossione in ordinealla notifica delle cartelle di pagamento terminanti con i nn . - 46000,-57000, - 23000, - 44000 sottese all’avviso di intimazione op- posto. 3.1.Il motivo è inammissibile. Ilmezzo di impugnazione è inconferente nella parte in cui è riferito alla notifica delle cartelle di pagamento, sottese all’intimazione di pagamento, con riferimento alle quali già il giudice di prim o grado hadichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore diquello ordinario, questione pregiudiziale rispetto alla prospettata nullitàdella notifica. E’del pari non pertinente con riferimento alla notifica delle cartelle sottesein riferimento alle quali in primo grado è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, profilo assorbente non avendoil contribuente più interesse a contestare alcunché in riferi- mentoalla parte della lite sulla quale la lite è venuta meno. Inconferenteè anche il riferimento nel corpo della censura alla noti- ficadi avvisi di fermo non oggetto del presente processo. Conriferimento alle quattro cartelle residue sottostanti l’intimazione di pagamento impugnata (terminanti con i nn. - 46000, - 57000, - 23000,-44000), il motivo in disamina lamenta il mancato invio della comunicazionedi avvenuta notifica. Ilgiudice d’appello, come già quello di primo grado, accerta che tali cartelle sono state ritualmente notificate ex art.26 d.P.R. n.602/1973mediante messo con consegna del plico a persona abili- tata alla ricezione, per una parte e, per altra, mediante deposito pressola casa comunale. Ilricorrente, a fronte di tale accertamento, riproduce la notifica delle cartelledi pagamento sottostant i all’intimazione con riferimento alle qualicritica il mancato invio della comunicazione di avvenuta noti- fica. La critica sostanzialmente coglie nel segno, dal momento che seè vero che sono sottoscritte nella pertinente alinea corrispondente all’invio della C.A.N. , tuttavia l’ufficiale postale non ha riportato il numero di raccomandata corrispondente alla comunicazione di av- venutanotifica. Pertanto, non è possibile controllare l’effettivo com- pimento dell’adempimento sulla base dei documenti in questione, salvapiù completa valutazione da parte del giudice del rinvio dell’in- teroquadro probatorio raccolto in sede di merito. L’ulteriorepassaggio del secondo motivo (cfr. p.17) in cui si afferma: «per quanto riguarda la notifica della cartella n. 01920030000881846000che, a detta dei g iudici, si sarebbe perfe- zionatacon il compimento degli adempimenti previsti in caso di irre- peribilitàrelativa, si rileva che l’agente della riscossione non ha pro- dotto né la copia della relata (dalla quale poter evincere il compi- mento degli adempimenti ex art. 140 c od . p roc . c iv .) né – tanto meno- la prova della raccomandata informativa . Gli unici documenti prodotti da controparte sono dei tabulati » è a sua volta un’allega- zioneche contrasta con l’accertamento fattuale del giudice, e sprov- vistadi qualsiasi evidenza non essendo stati riprodotti neppure i ta- bulatiin questione. 4. Con il terzo motivo , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod.proc. civ., il contribuente deduce la violazione degli articoli 11 2 cod.proc. civ. e 2 946 cod. civ., in ordine alla interruzione della pre- scrizionein quanto l’amministrazione non avrebbe provato la notifi- cazionené l’avvenuta “piena conoscenza” delle intimazioni di paga- mento da parte del contribuente e, pertanto, il termine di prescri- zionenon si sarebbe interrotto ma, al contrario, avrebbe continuato adecorrere fino al compimento del decennio facendo estinguere ogni dirittoalla riscossione della pretesa tributaria . In buona sostanza, si contestal'omessa pronuncia sulla nullità della notifica delle intima- zioniprodromiche a quella impugnata con il ricorso introduttivo che sarebberostate notificate il 22.4.2009 e che, se regolarmente noti- ficatee non impugnate, sanerebbero eventuali mancanze di notifica delle cartelle e costituirebbero valido atto interruttivo della prescri- zione.La contestazione rigua rda la mancanza di firma del consegna- tarioe su quest a parte della domanda la CTR non si è pronunciata , mancandoanche una risposta sul mancato collegamento con le car- telle,adempimenti da demandare al giudice del rinvio. 5.Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo il quarto, che prospettaanche la violazione dell’articolo 20, comma 3, della Legge n.472/1997 perché la C.T.R avrebbe errato nel ritenere non appli- cabilela prescrizione quinquennale in materia di sanzioni sul presup- postoche « in materia fiscale le sanzioni applicate seguano il debito principale,se non pagato e non si rapportino con le sanzioni ammi- nistrativerelative a violazioni del codice della strada » . La questione saràriesaminata dal giudice del rinvio all’esito dello scrutinio delle questionioggetto dei motivi secondo e terzo. 6. Con la quinta censura si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 4 e 5, la mancanza motivazione , in violazione degli artt.132, comma 1, n.4 , cod. proc. civ. e 36, comma 2 , n.4 , d.lgs. n.546/1992e 118 disp. att. cod. proc. civ., in ordine all’applicazione deltermine ordinario di prescrizione del credito erariale, in assenza diuna effettiva ed autonoma valutazione degli elementi di causa e recependole conclusioni del giudice di prime cure . 7.Il motivo è infondato. 7.1.Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'ano- maliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzio- nalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale ano- maliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione per- plessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 7.2.A differenza di quanto ritiene il ricorrente, la sentenza d'appello puòben essere motivata per relationem senza che sia apparente la motivazione,purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinte- ticamente,delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di im- pugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in ap- pellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla let- turadella parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, escluso il fatto che la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo gradoin modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il ragionamento di adesione alla decisione di primogrado non è apodittico e passa attraverso l’aver ritenuto ap- plicabileil termine ordinario di prescrizione decennale alla fattispecie (cfr. p.5 sentenza impugnata), e ciò soddisfa il minimo costituzio- nale. 8.Infondato è, infine, il sesto e ultimo motivo di ricorso, in cui viene censuratala violazione dell’art. 59 della Legge n. 69/2009 relativa- mentealla omessa indicazione del giudice munito di giurisdizione a seguitodella dichiarazione del difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative alla richiesta di contributi previden- ziali. Il giudice di seconde cure, infatti, ha confermato sul punto la deci- sionedi primo grado ritenendo corretta la dichiarazione di difetto di giurisdizionein quanto la controversia in materia previdenziale è at- tribuitaalla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria e, a dif- ferenzadi quanto ritiene il ricorrente, la natura dei crediti di cui alle cartellesottese all’intimazione di pagamento impugnata identifica la giurisdizione davanti alla quale impugnare, in parte qua , l’intima- zionestessa. 9.In conclusione, in accoglimento dei motivi secondo , nei limiti so- praindicati, e terzo del ricorso, assorbito il quarto e infondati i re- stanti,la sentenza impugnata è cassata e, per l’effetto, la controver- siava rinviata alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per ul- terioreesame in relazione ai profili, a quelli rima
Sentenza Cassazione n. 18670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris