CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato, commesso in concorso tra loro, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e coerenza, rispetto ai dati probatori raccolti, della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, dispiega censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - che il secondo motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena, oltre che formulato senza puntuali e congrui riferimenti a quanto sul punto statuito nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi al riguardo pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] galia-___— i ,1) ri~1 Awkalitkit