CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 20359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego della riabilitazione, emesso de plano dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con riferimento al decreto penale emesso dal G.i.p. del Tribunale di Alessandria in data 26 marzo 2010 per il reato di guida in stato di ebrezza, e alla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 9 maggio 2017 per il reato di concorso in appropriazione indebita. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo insussistente il requisito della buona condotta, avendo il Saracino riportato in data 8 settembre 2020 una ulteriore condanna per guida in stato di ebrezza, e l'opponente sosteneva che era comunque possibile concedere una riabilitazione parziale, per il solo delitto di cui alla richiesta, e che sussisteva il requisito indicato perché egli, nei tre anni successivi a quei due reati, non ne aveva commessi altri. Il provvedimento qui impugnato ha respinto l'opposizione sottolineando che il termine di tre anni prescritto dall'art. 179 cod. pen. decorre non dalla data di commissione del reato ma da quella di definitività della sentenza che lo accerta. Inoltre il giudice può valutare negativamente la reiterazione delle condotte criminose «a prescindere dal tempo necessario richiesto dalla legge per l'ammissibilità al beneficio», e il Tribunale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del Saracino, impeditiva anche della richiesta riabilitazione parziale, stante la nuova commissione del reato di guida in stato di ebrezza, comportamento ritenuto estremamente pericoloso perché idoneo a cagionare conseguenze letali in caso di sinistro stradale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. per l'inosservanza della legge in relazione all'art. 179, primo e quarto comma, cod.pen. Il Tribunale ha errato nel respingere la richiesta di riabilitazione parziale, relativa alla sola condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 9 maggio 2017, sostenendo la rilevanza impeditiva del reato di guida in stato di ebrezza commesso il 20 marzo 2017, perché ha illegittimamente esteso il termine di tre anni successivo al decorso della sospensione condizionale della pena, richiesto dalla norma quale periodo in cui il richiedente deve mantenere una buona condotta ai fini della riabilitazione, addirittura ad un periodo di tempo antecedente all'accertamento del reato stesso.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, essendo la valutazione di meritevolezza del beneficio legata non tanto all'assenza di ulteriori elementi negativi, quanto all'emergere di prove effettive e costanti di buona condotta. E' perciò corretta la valutazione negativa, essendo il ricorrente ricaduto nel medesimo reato, sia pure dopo il periodo dei tre anni. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con richiesta di accoglimento del ricorso, lamentando il mancato recapito della conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, relativo solo alla omessa concessione della riabilitazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. emessa dal Tribunale di Alessandria in data 9 maggio 2017 e divenuta definitiva il 17 ottobre 2017, è fondato e deve essere accolto. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riabilitazione, anche con riferimento alla sentenza sopra indicata, sostenendo essere corretto il giudizio di pericolosità sociale del Saracino, espresso dal primo giudice, per avere egli commesso un altro reato di guida in stato di ebrezza, per il quale è stato condannato in data 8 settembre 2020. E' però vero che, come evidenziato dal ricorrente, tale nuovo reato è stato commesso il 20/03/2017 e quindi prima della emissione della condanna relativa al reato di cui all'art. 646 cod. pen., per la quale egli ha chiesto la riabilitazione. Il termine prescritto dall'art. 179 cod. pen., invece, decorre dalla definitività della sentenza in relazione alla quale è chiesta la riabilitazione, essendo stabilito che questa può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o estinta, o in cui inizia a decorrere il termine della sospensione condizionale concessa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il testo della norma è inequivoco, ed ancorando il requisito della 'buona condotta' al medesimo termine, stante l'uso della congiunzione "e", impone che anche la verifica degli elementi positivi o negativi del comportamento del richiedente si attenga a quello spazio temporale. Il periodo di osservazione per la valutazione della buona condotta non può quindi essere diverso da quello di decorrenza del predetto termine, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, e deve applicarsi il principio di diritto secondo cui: «In tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni di cui all'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.» (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Rv. 271916). E pertanto errata la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto che «la valutazione sfavorevole derivante dal successivo reato, commesso Peschiera del Garda il 20.03.2017, si riverbera negativamente anche in relazione alla condanna per appropriazione indebita commessa antecedentemente», perché il reato indicato non è «successivo» rispetto alla condanna per quello di cui all'art. 646 cod. pen., bensì antecedente, e perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 179 cod. pen., non è la data di commissione del reato in relazione al quale viene chiesta la riabilitazione, bensì quella del suo accertamento definitivo. La condanna riportata dal Saracino per il reato di guida in stato di ebrezza commesso il 20/03/2017, quindi, non ha alcuna valenza ostativa per la concessione della riabilitazione relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. riportata in data 9 maggio 2017, né può essere valorizzata per escludere la sussistenza del requisito della 'buona condotta', richiesto dall'art. 179 cod. pen. con esclusivo riferimento al periodo successivo alla condanna per la quale la riabilitazione viene richiesta. 2. L'eccezione relativa al mancato recapito della conclusioni del PG, sollevata dal difensore nelle sue conclusioni scritte, è invece infondata in quanto, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., non si applica la norma di cui all'art. 23 d.l. n. 137/2020. 3. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento del ricorso e limitatamente alla questione devoluta, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che, pur in piena autonomia valutativa quanto alle vicende fattuali, riesaminerà la proposta opposizione attenendosi al principio di diritto sopra richiamato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglia