CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21905/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall’avvocatoNicola Siracusano-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento della Corte d’appello di Messina n.876/2023depositato il 16/10/2023;letta la rinuncia al ricorso e rilevato che, nonostante la sua comunicazionealla controricorrente, non consta l’accettazione di questa;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico dei rinuncianti, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente,secondo quanto indicato in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 8476/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 21905/2026Data pubblicazione 26/06/2026Condanna i rinuncianti, tra loro in solido, al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore della controparte, che si liquidano in €5.093 oltre € 200 per esborsi, nonché oltre CPA, IVA e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]