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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33207/2026

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he hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per i minorenni diB a r i h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d i c o n c e s s i o n e aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdell’affidamento in prova al servizio sociale, delladetenzione domiciliare, della semilibertà, nonché del differimento della pena aisensi dell’art. 147 cod. pen., in quanto madre di prole di età inferiore ai tre anni,in relazione alla condanna a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione,inflitta per il delitto di furto aggravato commesso nel 2021.Il Tribunale ha innanzitutto disatteso la richiesta di differimentodell’esecuzione della pena, non adeguatamente documentata dall’instante,ritenendo insussistente una situazione di attuale accudimento della prole daparte della madre, posto che dalle relazioni dell’U.S.S.M. il figlio risultava affidatoalle cure dei parenti in Romania, evidenziando che in occasione del rintracciodella XXXXX a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2026 non era emersa la presenzadel piccolo in compagnia dell’ascendente.Dato atto che la condannata, gravata da numerose pendenze per reatipredatori commessi in varie province pugliesi in tempi successivi al 2021, per iquali aveva riportato condanna in primo grado, nonché da una recente denunciaper furto aggravato commesso nel 2025, era descritta nelle informative di poliziacome persona inaffidabile e socialmente pericolosa, il giudice di merito ha altresìnegato la concessione degli ulteriori benefici richiesti.Ha sottolineato che, raggiunta telefonicamente dall’U.S.S.M. nel mese didicembre del 2025, la ricorrente non aveva manifestato disponibilità arelazionarsi con l’Ufficio per l’elaborazione di un progetto, asserendo di trovarsiin Romania per problemi di salute del figlio e rendendosi irreperibile sino al 4marzo 2026.Ha rimarcato l’assenza di una prospettiva lavorativa, in quanto il datore dilavoro indicato nell’istanza, contattato dalla Questura, aveva dichiarato di nonavere alcuna intenzione di assumere la donna.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt.147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, dolendosi delrigetto della domanda principale di differimento dell’esecuzione della pena, anchenelle forme della detenzione domiciliare, sebbene la ricorrente fosse madre di unminore di appena un anno.Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto indimostratol’affidamento alla madre del minore, presente all’esterno dell’aula ove eratrattato il procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza per i minorenni,trascurando che con sentenza del 4 novembre 2024 il Tribunale di Lecce avevariconosciuto alla condannata il permesso di soggiorno in considerazione del suostato di gravidanza e che il legame affettivo e di cura risultava anche darelazione dell’U.S.S.M., in cui si dava atto di una trasferta della ricorrente inRomania per assistere il figlio temporaneamente ricoverato.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine allavalutazione di pericolosità sociale, posta a fondamento del diniego delle ulteriorimisure richieste, e travisamento delle risultanze processuali, censurando laritenuta natura fittizia della proposta lavorativa e il formulato giudizio negativosulla personalità, poiché incentrato sui carichi pendenti dell’instante, nonchédenunciando una lettura travisante del contenuto della relazione dell’U.S.S.M.,nella parte in cui descriveva un ambiente domestico idoneo ed esprimeva parerefavorevole sull’attività lavorativa.2.3 Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione riguardo al rigettodella domanda subordinata di concessione della detenzione domiciliare comune,avendo il Tribunale di sorveglianza omesso di spiegare perché la pericolositàsociale della condannata non fosse fronteggiabile tramite la misura restrittiva dicui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Infondato è il primo motivo di censura.L’art. 147, primo comma, cod. pen., nel testo attualmente vigente pereffetto delle modifiche apportate dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dallalegge 9 giugno 2025, n. 80 (cosiddetto “decreto sicurezza”), prevede, al n. 3-bis), tra i casi di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena la condizionedi madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, giàcontemplata dal previgente n. 3) del medesimo comma.Come stabilito dal successivo comma quinto, la concessione del beneficio èsubordinata, nell’ottica di un contemperamento con le esigenze di tutela dellacollettività, all’insussistenza di una situazione di pericolo, di eccezionalerilevanza, di commissione di ulteriori delitti, potendo in tal caso l'esecuzioneavere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove leesigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.L’istituto si pone quale presidio a tutela del superiore interesse del bambino,le cui esigenze di crescita e benessere nei primi anni di vita richiedono laconservazione del rapporto con la madre in ambiente libero, nell’ottica di limitarequanto più possibile il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti” (cfr. Cost. n.239 del 2014).

La descritta ratio umanitaria e assistenziale postula ai fini dellafruizione del beneficio una situazione di affidamento in atto del figlio allagenitrice, prevedendo il terzo comma la revoca del differimento qualora la madresia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 330cod. civ., il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri, situazioni cui il“decreto sicurezza” del 2025 ha aggiunto quella dell’adozione di «comportamentiche causano un grave pregiudizio alla crescita del minore».La salvaguardia dei valori dell’istituto del differimento facoltativo della pena,in presenza delle condizioni di cui all’art. 147, primo comma, n. 3-bis), cod. pen.,è affidata dalla legge di ordinamento penitenziario all’istituto della cosiddettadetenzione domiciliare “surrogatoria” o “umanitaria”, cui la detenuta madre puòessere ammessa, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, a prescindere dallaqualità e dalla quantità di pena da espiare, ove il grado di pericolosità dellacondannata sconsigli un semplice differimento, ma sia fronteggiabile tramite larestrizione presso il domicilio, in esito a un congruo bilanciamento tra l’interessedel minore in tenera età a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle curematerne e gli interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, di difesasociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena.In ossequio alle richiamate indicazioni normative, il giudice di merito,rilevato che la ricorrente, al fine di comprovare la condizione di madre di prole dietà inferiore a tre anni, aveva prodotto unicamente un certificato di nascita inlingua rumena, non tradotto, e ritenuta indimostrata una situazione di attualeaffidamento del minore alla genitrice, ha in ogni caso formulato nelprovvedimento impugnato una prognosi spiccatamente negativa di recidivitàdella potenziale destinataria, fondata sulle numerose pendenze a suo carico,sulla più recente denuncia, sulle informazioni di polizia, che la descrivono comepersona inaffidabile e socialmente pericolosa, adusa a vivere coi proventi di reatipredatori, enucleando un pericolo particolarmente pregnante di commissione dinuovi delitti, che preclude la concessione dell’invocato differimentodell’esecuzione della pena, pur nelle forme della detenzione domiciliare.La motivazione del Tribunale di sorveglianza per i minorenni, immune da vizilogici e giuridici, resiste alle deduzioni difensive, incentrate sull’allegazione di unprovvedimento giudiziario, non valutabile in questa sede in quanto non prodottonel giudizio di merito, comunque attestante un inattuale stato di gravidanza,sulla mera prospettazione della presenza del minore all’esterno dell’aulad’udienza in occasione della trattazione del procedimento di sorveglianza, nonchédi una trasferta in Romania asseritamente effettuata dalla XXXXX per assistere ilfiglioletto temporaneamente ricoverato.3.

Manifestamente destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso.Rimarcata l’assenza di revisione critica e il disinteresse della donna perqualunque progetto rieducativo, il giudice di merito ha ritenuto necessario uncongruo periodo di osservazione e trattamento intramurario, in ragione delgiudizio negativo espresso sulla personalità e sulla propensione al crimine,elevato a fonte di sostentamento.La decisione, esente da profili di illogicità e coerente rispetto al sistema dellemisure penali di comunità, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alladetenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 –01).Le doglianze della ricorrente mirano a una rivalutazione in fatto dellerisultanze istruttorie, già congruamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza peri minorenni, che dall’atteggiamento della condannata nel relazionarsi agli organidel trattamento e dall’assenza di una concreta prospettiva lavorativa ha inferitoun totale disinteresse e l’indisponibilità di costei a modificare il proprio stile divita, nonché ad assumersi la responsabilità di una positiva progettualità perl’esecuzione extramuraria della pena.4.

Passibile di rigetto è anche il terzo motivo di ricorso.Il diniego della detenzione domiciliare cosiddetta “generica”, la cuiconcessione postula comunque, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,la formulazione di una prognosi positiva circa l’idoneità della misura a prevenireil pericolo che il condannato commetta altri reati, è nell’ordinanza impugnataadeguatamente motivato in ragione delle argomentazioni esposte dal Tribunalein ordine all’inaffidabilità e alla pericolosità sociale dell’instante, considerate dalgiudice di merito ostative alla concessione di tutte le “misure alternative di tipocomune” proposte dall’interessata.5.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, ma non segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali in ossequio alla previsione di cuiall’art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di incidente relativoall’esecuzione della pena inflitta per reato commesso da persona minorenne (cfr.,tra le altre, Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 - 02, secondo cui«Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimentoall'esecuzione di pena inflitta per reato commesso da minorenne non comporta lacondanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in viaanalogica la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni»).

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per i minorenni diB a r i h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d i c o n c e s s i o n e aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdell’affidamento in prova al servizio sociale, delladetenzione domiciliare, della semilibertà, nonché del differimento della pena aisensi dell’art. 147 cod. pen., in quanto madre di prole di età inferiore ai tre anni,in relazione alla condanna a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione,inflitta per il delitto di furto aggravato commesso nel 2021.Il Tribunale ha innanzitutto disatteso la richiesta di differimentodell’esecuzione della pena, non adeguatamente documentata dall’instante,ritenendo insussistente una situazione di attuale accudimento della prole daparte della madre, posto che dalle relazioni dell’U.S.S.M. il figlio risultava affidatoalle cure dei parenti in Romania, evidenziando che in occasione del rintracciodella XXXXX a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2026 non era emersa la presenzadel piccolo in compagnia dell’ascendente.Dato atto che la condannata, gravata da numerose pendenze per reatipredatori commessi in varie province pugliesi in tempi successivi al 2021, per iquali aveva riportato condanna in primo grado, nonché da una recente denunciaper furto aggravato commesso nel 2025, era descritta nelle informative di poliziacome persona inaffidabile e socialmente pericolosa, il giudice di merito ha altresìnegato la concessione degli ulteriori benefici richiesti.Ha sottolineato che, raggiunta telefonicamente dall’U.S.S.M. nel mese didicembre del 2025, la ricorrente non aveva manifestato disponibilità arelazionarsi con l’Ufficio per l’elaborazione di un progetto, asserendo di trovarsiin Romania per problemi di salute del figlio e rendendosi irreperibile sino al 4marzo 2026.Ha rimarcato l’assenza di una prospettiva lavorativa, in quanto il datore dilavoro indicato nell’istanza, contattato dalla Questura, aveva dichiarato di nonavere alcuna intenzione di assumere la donna.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt.147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché vizio di motivazione, dolendosi delrigetto della domanda principale di differimento dell’esecuzione della pena, anchenelle forme della detenzione domiciliare, sebbene la ricorrente fosse madre di unminore di appena un anno.Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto indimostratol’affidamento alla madre del minore, presente all’esterno dell’aula ove eratrattato il procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza per i minorenni,trascurando che con sentenza del 4 novembre 2024 il Tribunale di Lecce avevariconosciuto alla condannata il permesso di soggiorno in considerazione del suostato di gravidanza e che il legame affettivo e di cura risultava anche darelazione dell’U.S.S.M., in cui si dava atto di una trasferta della ricorrente inRomania per assistere il figlio temporaneamente ricoverato.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine allavalutazione di pericolosità sociale, posta a fondamento del diniego delle ulteriorimisure richieste, e travisamento delle risultanze processuali, censurando laritenuta natura fittizia della proposta lavorativa e il formulato giudizio negativosulla personalità, poiché incentrato sui carichi pendenti dell’instante, nonchédenunciando una lettura travisante del contenuto della relazione dell’U.S.S.M.,nella parte in cui descriveva un ambiente domestico idoneo ed esprimeva parerefavorevole sull’attività lavorativa.2.3 Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione riguardo al rigettodella domanda subordinata di concessione della detenzione domiciliare comune,avendo il Tribunale di sorveglianza omesso di spiegare perché la pericolositàsociale della condannata non fosse fronteggiabile tramite la misura restrittiva dicui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondato è il primo motivo di censura.L’art. 147, primo comma, cod. pen., nel testo attualmente vigente pereffetto delle modifiche apportate dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dallalegge 9 giugno 2025, n. 80 (cosiddetto “decreto sicurezza”), prevede, al n. 3-bis), tra i casi di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena la condizionedi madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, giàcontemplata dal previgente n. 3) del medesimo comma.Come stabilito dal successivo comma quinto, la concessione del beneficio èsubordinata, nell’ottica di un contemperamento con le esigenze di tutela dellacollettività, all’insussistenza di una situazione di pericolo, di eccezionalerilevanza, di commissione di ulteriori delitti, potendo in tal caso l'esecuzioneavere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove leesigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.L’istituto si pone quale presidio a tutela del superiore interesse del bambino,le cui esigenze di crescita e benessere nei primi anni di vita richiedono laconservazione del rapporto con la madre in ambiente libero, nell’ottica di limitarequanto più possibile il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti” (cfr. Cost. n.239 del 2014). La descritta ratio umanitaria e assistenziale postula ai fini dellafruizione del beneficio una situazione di affidamento in atto del figlio allagenitrice, prevedendo il terzo comma la revoca del differimento qualora la madresia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 330cod. civ., il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri, situazioni cui il“decreto sicurezza” del 2025 ha aggiunto quella dell’adozione di «comportamentiche causano un grave pregiudizio alla crescita del minore».La salvaguardia dei valori dell’istituto del differimento facoltativo della pena,in presenza delle condizioni di cui all’art. 147, primo comma, n. 3-bis), cod. pen.,è affidata dalla legge di ordinamento penitenziario all’istituto della cosiddettadetenzione domiciliare “surrogatoria” o “umanitaria”, cui la detenuta madre puòessere ammessa, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, a prescindere dallaqualità e dalla quantità di pena da espiare, ove il grado di pericolosità dellacondannata sconsigli un semplice differimento, ma sia fronteggiabile tramite larestrizione presso il domicilio, in esito a un congruo bilanciamento tra l’interessedel minore in tenera età a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle curematerne e gli interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, di difesasociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena.In ossequio alle richiamate indicazioni normative, il giudice di merito,rilevato che la ricorrente, al fine di comprovare la condizione di madre di prole dietà inferiore a tre anni, aveva prodotto unicamente un certificato di nascita inlingua rumena, non tradotto, e ritenuta indimostrata una situazione di attualeaffidamento del minore alla genitrice, ha in ogni caso formulato nelprovvedimento impugnato una prognosi spiccatamente negativa di recidivitàdella potenziale destinataria, fondata sulle numerose pendenze a suo carico,sulla più recente denuncia, sulle informazioni di polizia, che la descrivono comepersona inaffidabile e socialmente pericolosa, adusa a vivere coi proventi di reatipredatori, enucleando un pericolo particolarmente pregnante di commissione dinuovi delitti, che preclude la concessione dell’invocato differimentodell’esecuzione della pena, pur nelle forme della detenzione domiciliare.La motivazione del Tribunale di sorveglianza per i minorenni, immune da vizilogici e giuridici, resiste alle deduzioni difensive, incentrate sull’allegazione di unprovvedimento giudiziario, non valutabile in questa sede in quanto non prodottonel giudizio di merito, comunque attestante un inattuale stato di gravidanza,sulla mera prospettazione della presenza del minore all’esterno dell’aulad’udienza in occasione della trattazione del procedimento di sorveglianza, nonchédi una trasferta in Romania asseritamente effettuata dalla XXXXX per assistere ilfiglioletto temporaneamente ricoverato.3. Manifestamente destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso.Rimarcata l’assenza di revisione critica e il disinteresse della donna perqualunque progetto rieducativo, il giudice di merito ha ritenuto necessario uncongruo periodo di osservazione e trattamento intramurario, in ragione delgiudizio negativo espresso sulla personalità e sulla propensione al crimine,elevato a fonte di sostentamento.La decisione, esente da profili di illogicità e coerente rispetto al sistema dellemisure penali di comunità, è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alladetenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 –01).Le doglianze della ricorrente mirano a una rivalutazione in fatto dellerisultanze istruttorie, già congruamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza peri minorenni, che dall’atteggiamento della condannata nel relazionarsi agli organidel trattamento e dall’assenza di una concreta prospettiva lavorativa ha inferitoun totale disinteresse e l’indisponibilità di costei a modificare il proprio stile divita, nonché ad assumersi la responsabilità di una positiva progettualità perl’esecuzione extramuraria della pena.4. Passibile di rigetto è anche il terzo motivo di ricorso.Il diniego della detenzione domiciliare cosiddetta “generica”, la cuiconcessione postula comunque, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,la formulazione di una prognosi positiva circa l’idoneità della misura a prevenireil pericolo che il condannato commetta altri reati, è nell’ordinanza impugnataadeguatamente motivato in ragione delle argomentazioni esposte dal Tribunalein ordine all’inaffidabilità e alla pericolosità sociale dell’instante, considerate dalgiudice di merito ostative alla concessione di tutte le “misure alternative di tipocomune” proposte dall’interessata.5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, ma non segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali in ossequio alla previsione di cuiall’art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di incidente relativoall’esecuzione della pena inflitta per reato commesso da persona minorenne (cfr.,tra le altre, Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 - 02, secondo cui«Il rigetto del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimentoall'esecuzione di pena inflitta per reato commesso da minorenne non comporta lacondanna al pagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in viaanalogica la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni»). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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